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Per regola generale se è accertata la carenza, anche parziale, dei requisiti per la detrazione, l’Agenzia delle entrate recupera la detrazione non spettante nei confronti del contribuente beneficiario della detrazione, maggiorato degli interessi e delle sanzioni.
Sia in caso di fruizione diretta in dichiarazione, sia in caso di opzione di cessione del credito/sconto fattura, il
recupero avviene sempre in capo al contribuente, cioè del soggetto beneficiario dell’agevolazione.
Peraltro– in tal caso – avendo operato diversi soggetti giuridici quali ad esempio l’impresa edile che ha eseguito i lavori – potrebbe ravvisarsi la fattispecie del c.d. “concorso nella violazione”. Si tratta del concetto giuridico in forza del quale il soggetto che ha concorso con il contribuente nella violazione risponderà della
stessa sanzione spettante al contribuente: il 30% dell’imposta non versata (art. 13 Dlgs 471/97); a titolo proprio.
Tuttavia l’aspetto importante è il seguente ovvero: l’atto di recupero è un atto amministrativo e, pertanto, deve disporre di una serie di requisiti formali in mancanza dei quali possono ravvisarsi diversi profili di nullità.
Evidentemente si tratta di una tematica complessa.
In ogni caso laddove vorrà La invito a contattarmi agli indirizzi che trova nella pagina contatti del sito.
Al fine di rispondere in maniera esaustiva alla sua domanda occorre preliminarmente analizzare il contratto fideiussorio da Lei sottoscritto.
Solo in seguito ad una scrupolosa analisi testuale potranno formularsi apposite conclusioni.
Verosimilmente potrebbe trattarsi di una fideiussione redatta su schema ABI e, pertanto, contenente eventualmente clausole abusive passibili di nullità che potrebbero inficiare la garanzia da Lei stipulata.
Qualora lo vorrà La invito a contattarmi agli indirizzi che trova nella pagina contatti del sito.
Cordiali Saluti
Avv Mario Pio Contessa
per il periodo da Marzo 2010 a Febbraio 2012 – la cartella può essere caduta in prescrizione ?
Allo scopo di fornirle una risposta esaustiva è necessario procedere ad apposita analisi di tutte le cartelle esattoriali.
Verosimilmente potrebbe trattarsi di prescrizione oppure ad esempio di decadenza.
Invero vizi che potrebbero ravvisarsi sono molteplici.
A tal proposito La invito a contattarmi agli indirizzi che trova nella pagina contatti del sito.
Cordiali Saluti
Avv Mario Pio Contessa
Al fine di risponedere in maniera esaustiva alla sua domanda occorre preliminarmente analizzare proprio il contratto di mutuo da Lei stipulato.
Successivamente occorre che Lei disponga dei seguenti documenti:
- piano di ammortamento;
- documento di sintesi delle condizioni contrattuali;
- contabile dei pagamenti delle rate.
Così facendo laddove vorrà si potrà procedere ad effettuare una pre-analisi da parte di un esperto contabile e, conseguentemente, a seconda dei risultati emersi, valutare se chiedere anche un’analisi econometrica.
All’esito di tale analisi eventualmente si potrà accertare se al suo mutuo venivano applicati tassi usurai e/o emergere ulteriori profili d’illegittimità come ad esempio l’applicazione implicita del regime composto a discapito di quello pattuito, la presenza di una c.d. clausola floor (la quale impedisce di fruire della
fluttuazione dei tassi qualora sia stato pattuito in contratto un tasso variabile) in assenza di una clausola CAP ossia di una clausola che prevede il c.d. “tetto massimo” d’interesse che potrà essere richiesto al mutuatario dall’Istituto di Credito.
Le ricordo che è suo diritto ottenere dalla Banca la suddetta documentazione, qualora non ne fosse già in possesso.
Cordiali Saluti.
Avv. Mario Pio Contessa
Come dico sempre in questi casi: è fondamentale procedere ad un’attenta e scrupolosa fase di studio dei documenti fiscali societari, contabili e financhè del LUL ossia del Libro Unico del Lavoro.
In ogni caso al fine di vagliare la correttezza della vostra attività di “Ricerca e Sviluppo” – dal quale emergono i crediti in forza dei quali avete compensato le imposte sopradette – è necessario che questa venga parametrata ai criteri sanciti dal c.d. “Manuale di Frascati”.
Successivamente è possibile che lo stesso atto di recupero – oggetto di notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate – sia suscettibile di nullità. È probabile ad esempio che tale atto sia viziato dal difetto di motivazione e, pertanto, eventualmente potrà chiedersi presso l’Organo Giudicante competente la nullità dello stesso.
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Cordiali Saluti
Avv Mario Pio Contessa
Grazie in anticipo per la sua risposta.
Gent.ma Professoressa
Al fine di risponedere in maniera esaustiva alla sua domanda occorre analizzare preliminarmente la documentazione in suo possesso ossia: atto di pignoramento, fideiussione, eventuali notifiche pregresse.
Tanto allo scopo di appurare se nei suoi riguardi possa configuarsi la qualifica di consumatrice e, più di tutto, se la fideiussione da Lei sottoscritta includa clausole c.d. “abusive “ che escludano o limitino illegittimamente i suoi diritti.
Dico questo in quanto laddove ricorrano i presupposti succitati Lei verosimilmente potrà agire in giudizio allo scopo di chiedere all’Organo Giudiziari competente la sospensione dell’esecuzione e, al tempo stesso, promuovere apposito giudizio di accertamento sull’abusività delle clausole fideiussorie da lei eventualmente sottoscritte con l’intento di accertare la loro nullità.
Difatti è quanto stabilito recentemente la Suprema Corte a Sezioni Unite – con Sentenza n. 9479/2023 .
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Cordiali Saluti
Avv Mario Pio Contessa
Vado subito al cuore del discorso: il suo credito è stato ceduto ad una SPV ovvero è stato oggetto di un’attività di cartolarizzazione. Ciò significa che il suo presunto debito – vantato precedemente da una Banca predefinita – è stato acquistato da un’altra società che, verosimilmente, avrà comprato diversi debiti come il Suo in blocco ovvero tutti assieme, probabilmente tutti presso il medesimo istituto di credito.
Viceversa riguardo al “cosa può fare”: prima di formulare una risposta è necessario procedere ad un’attenta analisi documentale.
Difatti potrebbero sussisteste molteplici illiceità tali da inficiare la pretesa creditizia della società ingiungente la quale, ad esempio, deve sempre provare di essere la titolare del credito di cui le intima il pagamento.
Peraltro si tratta di un mero esempio in quanto potrebbero ravvisarsi ulteriori irregolarità che eventualmente paralizzerebbero la pretesa creditoria.
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Avv Mario Pio Contessa
Riguardo alla mancanza del contratto non sussiste alcun problema : si tratta di un caso regolato dal principio c.d. della libertà della forma contrattuale ove il legislatore, ai fini della validità del contratto, non richiedeva espressamente la sussitenza della forma scritta.
Per quel che attiene il disaccordo tra voi e la committente sulla mole di lavori svolta in concreto ed il relativo compenso – a tacitazione di ogni dubbio – sarebbe opportuno procedere con apposita azione giudiziale di accertamento tecnico preventivo.
Così facendo verrà nominato un apposito Consulente tecnico d’ufficio dal Tribunale competente che – quale organo terzo – accerterà in concreto le opere svolte provvedendo – come da possibile quesito – allaconseguenziale quantificazione economica.
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Avv Mario Pio Contessa
In primo luogo è necessario fornire una definizione chiara di Euribor acronimo di “Euro Interbank Offered Rate”. Ad onor del vero si tratta di un tasso di interesse di riferimento che indica il tasso al quale le banche europee si prestano denaro tra loro nel mercato interbancario dell’euro.
Viceversa per quel che attiene la c.d. Manipolazione del suddetto tasso e gli effetti annessi e connessi a ciò si è pronunciata recentemente la Cassazione.
Specificatamente la Suprema Corte con Ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023, ha dichiarato la nullità del tasso di interesse in un contratto di leasing basato sull’Euribor manipolato tra settembre 2005 e maggio 2008.
Pertanto laddove Lei sia stipulatario di un contratto di leasing o finanche di mutuo avente come riferimento un tasso d’interesse Euribor afferente il periodo sopradetto eventualmente potrebbe agire in giudizio al fine di eccepire la nullità degli interessi convenuti.
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Avv Mario Pio Contessa
risulto ancora segnalata presso la Centrale dei Rischi. Cosa posso fare ? C’è qualche rimedio veloce?
Laddove Lei abbia stipulato un accordo transattivo ed avrà adempiuto allo stesso pagando esattamente il proprio creditore ha diritto ad ottenere la cancellazione dalla Centrale dei Rischi.
Difatti in tal caso verosimilmente avrà pieno diritto ad ottenere la rettifica e/o cancellazione della segnalazione a decorrere dalla data di stipula del piano di rientro.
In mancanza di ciò eventualmente potrebbe agire in giudizio al fine di otteere il ristoro del possibile risarcimento del danno cagionato dal tardivo adempimento della banca
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Avv Mario Pio Contessa
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