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  • Reati societari e Modello 231: il rischio del falso in bilancio per l’impresa

     

    Reati societari e falso in bilancio: il rischio 231 che nasce dalla contabilità dell’impresa

    Tra i rischi presidiati dal Modello Organizzativo 231, quelli legati ai reati societari sono spesso i meno percepiti dall’imprenditore, perché nascono dalla gestione contabile e informativa dell’impresa più che da condotte plateali. Eppure il falso in bilancio e le altre false comunicazioni sociali possono generare la responsabilità della società.

    I reati societari come presupposto 231

    L’art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 include tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti diverse fattispecie di reato societario, tra cui le false comunicazioni sociali — il cosiddetto falso in bilancio — e altre condotte incidenti sulla corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. Quando uno di questi reati è commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente, accanto alla responsabilità della persona fisica può sorgere quella della società. (Il perimetro delle fattispecie societarie rilevanti come presupposto 231 va verificato nel testo vigente.)

    Dove nasce il rischio

    Il rischio si annida nella rappresentazione contabile e informativa dell’impresa: valutazioni di bilancio non corrette, occultamento di fatti materiali, informazioni non veritiere destinate a soci, creditori o al mercato. Non si tratta necessariamente di frodi eclatanti: anche prassi contabili disinvolte, se integrano gli estremi della fattispecie, possono esporre l’impresa. Per questo il presidio del rischio societario passa da procedure contabili e informative rigorose.

    Il Modello 231 come presidio

    Come per gli altri reati presupposto, l’ente può andare esente da responsabilità se dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo. Sul versante societario ciò significa procedure che garantiscano la correttezza del processo di formazione del bilancio e delle comunicazioni sociali, controlli sui flussi contabili, e un raccordo effettivo con l’organo di controllo e con l’Organismo di Vigilanza. Un Modello che trascuri quest’area lascia scoperto uno dei fronti più insidiosi.

    Le domande più frequenti

    Il falso in bilancio riguarda solo le grandi società? No: può riguardare anche realtà minori, ove ne ricorrano gli estremi.

    Se il bilancio è falso paga anche la società? Per i reati societari inclusi tra i presupposti 231, sì: la società può rispondere in via autonoma.

    Come si presidia il rischio? Con procedure rigorose sul processo di bilancio e sulle comunicazioni sociali, integrate nel Modello 231.

    Cosa valutare

    • L’adeguatezza delle procedure di formazione del bilancio
    • I controlli sui flussi contabili e informativi
    • Il raccordo tra funzioni aziendali, organo di controllo e Organismo di Vigilanza
    • L’integrazione del rischio societario nel Modello 231
    • L’aggiornamento del Modello rispetto all’evoluzione normativa

     

     

    Lo Studio Legale Contessa, con l’Avv. Mario Pio Contessa, assiste imprese, consorzi e società in tutta Italia nella redazione di Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/2001, nella compliance societaria e nell’attività degli Organismi di Vigilanza, con particolare attenzione al territorio ferrarese — inclusi Terre del Reno, Cento, Pieve di Cento, Poggio Renatico — e all’area di Bologna e della pianura, inclusi San Giorgio di Piano, Funo di Argelato, Castel Maggiore, Galliera, Crespellano, Bazzano, Formigine, Modena, Sasso Marconi, Anzola dell’Emilia, Zola Predosa, Casalecchio di Reno, Pianoro, San Lazzaro di Savena.