Tag: art 6 comma 9-bis.2 d.lgs 471/1997

  • Accertamento IVA su fattura in reverse charge: quando il recupero dell’imposta è illegittimo

    Accertamento IVA sulla fattura in reverse charge: perché il recupero pieno spesso non regge.

    Nel settore edile il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) è la regola per numerose prestazioni. Capita però che l’Agenzia delle Entrate contesti la qualificazione dell’operazione e pretenda il recupero dell’intera IVA in capo al prestatore. In molti casi questa pretesa presenta profili di debolezza che è importante conoscere.

    Il reverse charge in edilizia

    Il reverse charge sposta l’obbligo di versare l’IVA dal prestatore al committente. In edilizia si applica, tra l’altro, alle prestazioni rese da subappaltatori nel settore delle costruzioni, ai sensi dell’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972. In questi casi il prestatore fattura senza addebito dell’IVA, che è assolta dal committente mediante la doppia annotazione.

    La qualificazione dell’operazione: dare o fare?

    Il primo terreno di contestazione riguarda la qualificazione dell’operazione. Quando in una stessa fattura coesistono una componente di cessione di beni e una di esecuzione di lavorazioni in cantiere, occorre una valutazione concreta della natura dell’operazione e della prevalenza dell’obbligazione di dare o di fare. La prassi dell’Agenzia delle Entrate stessa — con la Risoluzione n. 148/E del 28 giugno 2007 — esclude automatismi e richiede l’esame del rapporto effettivamente posto in essere. Una qualificazione unitaria e automatica dell’intera fattura, senza distinguere le diverse prestazioni, è quindi contestabile per difetto di motivazione. (Il riferimento alla Risoluzione 148/E/2007 è a prassi amministrativa; la sua applicazione va calibrata sul caso concreto.)

    Il punto decisivo: anche in caso di errore, niente recupero automatico

    Qui sta il profilo autonomamente rilevante. Anche ammettendo, in ipotesi, che il reverse charge sia stato applicato in modo non corretto, non ne deriva automaticamente il recupero integrale dell’IVA in capo al prestatore. L’art. 6, comma 9-bis.2, del D.Lgs. n. 471/1997 disciplina proprio il caso in cui l’imposta sia stata comunque assolta dal committente mediante inversione contabile: in tale ipotesi il prestatore non è tenuto a un nuovo versamento, ed è al più applicabile una sanzione amministrativa.

    Ne consegue un onere preciso a carico dell’Ufficio: prima di recuperare l’intera imposta, deve verificare se il committente abbia assolto l’IVA. In mancanza di questa verifica, la ripresa trasforma un’eventuale irregolarità applicativa in un recupero pieno d’imposta non dimostrato, senza prova della concreta perdita di gettito.

    Le domande più frequenti

    Mi contestano l’IVA su una fattura in reverse: devo pagare tutto? Non necessariamente. Va verificato se l’imposta sia stata assolta dal committente: in tal caso il recupero pieno non è dovuto.

    Basta che l’Ufficio dica che ho sbagliato regime? No: deve anche provare il mancato assolvimento dell’imposta a valle e la perdita di gettito.

    Come qualifico correttamente l’operazione? Guardando alla prevalenza tra obbligazione di dare e di fare, secondo la prassi e il contenuto reale del rapporto.

    Cosa verificare

    • La corretta qualificazione dell’operazione (cessione di beni o prestazione di servizi)
    • La distinzione tra le diverse voci eventualmente presenti nella fattura
    • Se il committente abbia assolto l’imposta mediante reverse charge
    • Se l’Ufficio abbia svolto e documentato tale verifica
    • La distinzione tra recupero d’imposta e mera sanzione ex art. 6, c. 9-bis.2

    Conclusione

    Lo Studio Legale Contessa, con l’Avv. Mario Pio Contessa, assiste imprese e professionisti in tutta Italia nel contenzioso tributario, negli accertamenti IVA e reverse charge e nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate, con particolare attenzione al territorio ferrarese — inclusi Terre del Reno, Cento, Pieve di Cento, Poggio Renatico — e all’area di Bologna e della pianura, inclusi San Giorgio di Piano, Funo di Argelato, Castel Maggiore, Galliera; Formigine, Modena, Crespellano, Bazzano, Calcara, Anzola Dell’Emilia, Casalecchio Di Reno, San Lazzaro di Savena, Pianoro, Sasso Marconi.