Categoria: Diritto Bancario

  • Profili di nullità del contratto di mutuo

    [column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

    La nullità del mutuo di scopo si riferisce alla possibilità che un mutuo, stipulato con uno scopo specifico, venga dichiarato nullo per determinate ragioni legali. Le ragioni della nullità possono variare a seconda delle circostanze specifiche, ma di solito coinvolgono elementi che rendono il contratto invalido o illegittimo.

    Alcune ragioni comuni che possono portare alla nullità di un mutuo di scopo includono:

    Vizi del consenso: Se una delle parti coinvolte nel mutuo ha prestato il proprio consenso in modo viziato, ad esempio a causa di inganni, minacce o costrizioni, il mutuo potrebbe essere considerato nullo.

    Violazione delle normative: Se la stipula del mutuo per ripianare debiti viola normative specifiche o leggi vigenti, ciò potrebbe costituire una base per la nullità. Illegittimità dell’oggetto o dello scopo: Se lo scopo del mutuo è in sé stesso illecito, contrario all’ordine pubblico o se vi è una violazione delle regole che disciplinano i mutui per il ripianamento dei debiti, il contratto potrebbe essere dichiarato nullo.

    Mancanza di forma prescritta dalla legge: La mancanza di adempimento alle forme prescritte dalla legge per la stipula di un mutuo potrebbe portare alla nullità del contratto. Usura: Se il mutuo è caratterizzato da tassi di interesse eccessivamente alti che possono essere considerati usurari, in alcuni sistemi giuridici ciò potrebbe portare alla nullità del contratto.

    Mutuo sottoscritto al fine di ripianare debiti pregressi: La Suprema Corte di Cassazione ha emesso una sentenza dichiarando la nullità di tutti i rapporti di mutuo con garanzia ipotecaria sottoscritti al fine di ripianare esposizioni debitorie pregresse. La decisione offre agli individui la possibilità di contestare tali contratti e richiedere il rimborso delle somme pagate in modo illegittimo.

    [/column]

  • Sulla nullità delle Fideiussioni ABI

    [column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

    Spesso capita di garantire per un parente, figlio, amico sottoscrivendo una fideiussione bancaria senza immaginare gli effetti di questa scelta, quindi del tutto inconsapevolmente si resta “incastrati” in qualcosa di cui non si conoscono le future conseguenze. In alcuni casi è possibile eliminare gli effetti di queste scelte, questo accade verosimilmente quando le fideiussioni sottoscritte siano redatte sullo schema ABI. A tal proposito la Banca d’Italia, con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005, ha precisato che “le clausole contenute nello schema predisposto dall’ABI(Associazione Bancaria Italiana) di cui agli artt. 2, 6 ed 8 siano da dichiarare nulle in quanto contenenti disposizioni in contrasto con l’art. 2, comma II, lettera a), della legge “Antitrust”n.287/1990”.Tra le clausole succitate, appurata la complessità della materia, riportiamo esclusivamente la clausole oggetto di censura:

    a) art. 2 che obbliga il fideiussore a ;

    b) L’art. 6, prevede invece che ;

    c) l’art 8 del modello ABI, il quale prevede che .Ebbene si precisa che i suddetti articoli violano gravemente norme imperative di legge, ragion per cui , recentemente è intervenuta a tacitazione di ogni dubbio la Suprema Corte di Cassazione – a Sezioni Unite – con la decisione n. 41994 del 30 dicembre 2021 – attraverso la quale ha ribadito la nullità delle clausole suindicate oggetto di censura “poiché idonee a costituire un’intesa vietata ai sensi dell’art. 2, comma II, lettera a), della legge “Antitrust” n. 287/1990″. Pertanto, alla luce di quanto detto, è legittimo porsi una seconda domanda: “Nella fideiussione firmata c’è l’art. 6 oppure gli artt. 2 e 8 che la rendono nulla?”. Evidentemente al fine di eccepire la nullità di una fideiussione in quanto redatta su modello ABI, risulta fondamentale esperire una previa analisi esplorativa del proprio testo contrattuale.

    [/column]