Tag: fideiussione ABI nulla

  • Avvocato per illegittimità bancarie: fideiussioni, anatocismo, usura, swap e segnalazioni

    Rapporti con la banca: quando costi, interessi e garanzie possono essere contestati

    Non tutto ciò che la banca addebita o pretende è per ciò stesso dovuto. In diversi ambiti — interessi, commissioni, garanzie, contratti derivati, segnalazioni — il rapporto bancario può presentare profili di illegittimità contestabili. Questa guida riepiloga i principali, in modo chiaro.

    Le fideiussioni conformi allo schema ABI

    Molte fideiussioni omnibus firmate a garanzia di un familiare o di una società riproducono uno schema uniforme predisposto dall’ABI, che la Banca d’Italia, con provvedimento n. 55 del 2005, ha ritenuto in contrasto con la normativa antitrust in relazione ad alcune clausole. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41994 del 2021, hanno chiarito il regime di tutela del garante, rimettendo al giudice la valutazione degli effetti della nullità sulle singole clausole. (Riferimento consolidato; per l’uso in un atto se ne raccomanda comunque la verifica sul testo ufficiale.)

    Anatocismo, usura e commissioni

    Il rapporto di conto corrente e di finanziamento può presentare la capitalizzazione illegittima degli interessi (anatocismo), oggi disciplinata dall’art. 120 del Testo Unico Bancario; il superamento delle soglie d’usura ai sensi della legge n. 108/1996; l’applicazione di commissioni non dovute, come talune forme di commissione di massimo scoperto, oggi ricondotte alla disciplina dell’art. 117-bis del Testo Unico Bancario. La verifica richiede quasi sempre una perizia econometrica sugli estratti conto.

    I contratti derivati (swap)

    I contratti derivati, come gli interest rate swap, possono presentare profili di illegittimità quando difettino di elementi essenziali — ad esempio la chiara esplicitazione del valore iniziale (mark to market), dei costi impliciti e degli scenari di probabilità — con possibili conseguenze sulla validità del contratto. Si tratta di una materia tecnica, che va valutata sul singolo contratto. (Ambito soggetto a elaborazione giurisprudenziale articolata: la valutazione va condotta sul contratto concreto.)

    Le segnalazioni CRIF e Centrale Rischi

    Una segnalazione errata o illegittima come “cattivo pagatore” può precludere l’accesso al credito. Vanno distinti i sistemi di informazione creditizia privati (come CRIF) dalla Centrale Rischi di Banca d’Italia, ciascuno con regole proprie, incluso l’obbligo di preavviso prima della prima segnalazione negativa.

    Le domande più frequenti

    La mia fideiussione può essere nulla? Va esaminato il testo: se riproduce le clausole dello schema ABI ritenute illegittime, se ne può contestare la validità nei limiti chiariti dalla giurisprudenza.

    Come faccio a sapere se ho pagato interessi o commissioni non dovuti? Serve l’analisi tecnica degli estratti conto per l’intera durata del rapporto.

    Una segnalazione CRIF sbagliata si può cancellare? Sì, se ne ricorrono i presupposti: si può chiederne la rettifica o la cancellazione ed eventualmente il risarcimento.

    Cosa verificare

    • Il testo dei contratti (fideiussione, mutuo, conto, derivato) e le clausole applicate
    • La disponibilità degli estratti conto per l’intera durata del rapporto
    • La disciplina applicabile ratione temporis, spesso mutata nel tempo
    • La legittimità di eventuali segnalazioni creditizie
    • L’effettivo titolare del credito, in caso di cessione o cartolarizzazione

    Conclusione

    Lo Studio Legale Contessa, con l’Avv. Mario Pio Contessa, assiste clienti e imprese in tutta Italia nelle controversie relative a fideiussioni, anatocismo, usura, commissioni illegittime, derivati, segnalazioni CRIF e Centrale Rischi, cartolarizzazione e saldo e stralcio, con particolare attenzione alla provincia di Bologna — inclusi Castel Maggiore, San Giorgio di Piano, Funo di Argelato, Galliera, Casalecchio di Reno, Zola Predosa — alla provincia di Modena — inclusi Spilamberto, Vignola, Ravarino, Valsamoggia, Savignano — e a Ferrara e provincia, inclusi Poggio Renatico e Cento.

  • Fideiussione ABI nulla: quando il garante può opporsi al pagamento

    Fideiussioni bancarie e schema ABI: quando la garanzia prestata può essere nulla

    Molte persone hanno firmato anni fa una fideiussione a favore di un familiare o di una società, senza immaginare che quella garanzia potesse un giorno essere dichiarata nulla. Oggi, a distanza di tempo, ricevono richieste di pagamento dalla banca o da società di recupero crediti per importi spesso molto elevati. In alcuni casi, tuttavia, esistono strumenti concreti per contestare quella pretesa.

    Il provvedimento della Banca d’Italia del 2005 e le sue conseguenze

    Il punto di partenza è il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 con cui la Banca d’Italia ha accertato che l’ABI — Associazione Bancaria Italiana — aveva predisposto uno schema uniforme di fideiussione omnibus contenente clausole contrarie alla normativa antitrust, in particolare agli artt. 2 e 13 della Legge n. 287/1990 e all’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

    Le clausole dichiarate illegittime sono tre, presenti in moltissimi contratti di fideiussione bancaria sottoscritti in Italia prima e dopo quella data:

    • La clausola di reviviscenza, che obbliga il fideiussore a restituire quanto incassato dalla banca anche se il pagamento viene successivamente dichiarato nullo o inefficace
    • La clausola di rinuncia ai termini, che priva il fideiussore della possibilità di opporre alla banca la decadenza della garanzia
    • La clausola di sopravvivenza, che mantiene in vita la fideiussione anche dopo l’estinzione del rapporto principale

    Cosa ha stabilito la giurisprudenza

    La questione è approdata fino alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021 hanno chiarito che la nullità delle clausole ABI non comporta automaticamente la nullità dell’intera fideiussione, ma che il giudice deve valutare caso per caso se la nullità parziale si estende all’intero contratto oppure se il contratto può sopravvivere senza le clausole illegittime.

    Questo significa che ogni posizione va analizzata individualmente, tenendo conto del contenuto specifico del contratto firmato e delle circostanze del caso concreto.

    Chi può invocare la nullità

    La tutela riguarda sia il fideiussore persona fisica che il fideiussore persona giuridica. È rilevante anche nei confronti delle società cessionarie del credito che acquistano i portafogli di crediti bancari e poi agiscono in giudizio contro i garanti: il cessionario subentra nella stessa posizione della banca cedente e non può vantare diritti maggiori di quelli che aveva quest’ultima.

    Cosa fare se si riceve una richiesta di pagamento

    In presenza di una richiesta di pagamento fondata su una fideiussione bancaria è importante verificare subito:

    • Se il contratto di fideiussione contiene le clausole ABI dichiarate illegittime
    • Se la fideiussione era omnibus, cioè a garanzia di tutte le obbligazioni presenti e future del debitore principale
    • Se il credito è stato ceduto e chi è l’attuale titolare
    • Se i termini di decadenza della garanzia erano già maturati al momento della richiesta
    • Se il debito principale è stato correttamente documentato e quantificato

    Agire tempestivamente è essenziale: le azioni giudiziarie della banca o del cessionario possono portare rapidamente a decreti ingiuntivi o pignoramenti, e i termini per opporsi sono brevi.

    Lo Studio Legale Contessa, con l’Avv. Mario Pio Contessa, assiste clienti e imprese in tutta Italia nelle controversie relative a fideiussioni bancarie, schema ABI, nullità della garanzia, cessione del credito e recupero crediti bancari, con particolare attenzione alla provincia di Bologna — inclusi Valsamoggia, Funo di Argelato, Castel Maggiore, San Giorgio di Piano, Castel San Pietro — a Modena — inclusi Castelvetro, Vignola, Maranello, Formigine — e a Ferrara e provincia.

  • MUTUO, ANATOCISMO, USURA E FIDEIUSSIONE ABI: QUANDO IL CONSUMATORE PUÒ REAGIRE

    Nel contenzioso bancario, le parole chiave sono sempre le stesse: mutuo, interessi, fideiussione, garanzia. Ma non basta dire “la banca ha sbagliato”: bisogna capire dove e come. Sul piano civilistico, l’anatocismo è regolato dall’art. 1283 c.c., che consente la produzione di interessi su interessi solo in casi tassativi, cioè dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione successiva alla scadenza, purché si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.

    Quanto alle fideiussioni omnibus, il Provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005 ha accertato che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema ABI risultavano in contrasto con la normativa antitrust, ove applicati in modo uniforme. Questo non significa che ogni fideiussione sia automaticamente nulla; significa, però, che il testo contrattuale va esaminato con attenzione, clausola per clausola, per verificare se il garante-consumatore disponga di una reale tutela.

    Lo stesso vale per mutui e finanziamenti: usura, anatocismo, commissioni, interessi di mora, mancanza di forma scritta o garanzie bancarie sproporzionate non si decidono “a sensazione”, ma sui documenti.

    A Bologna, San Lazzaro, Casalecchio, Modena, Vignola e Castelvetro di Modena, Studio Legale Contessa – Avv. Mario Pio Contessa assiste consumatori e garanti nell’analisi tecnica dei contratti bancari, per capire se esista davvero uno spazio serio di contestazione stragiudiziale o giudiziale.

    Per info: www.studiolegalecontessa.com