Fideiussioni bancarie e schema ABI: quando la garanzia prestata può essere nulla

Molte persone hanno firmato anni fa una fideiussione a favore di un familiare o di una società, senza immaginare che quella garanzia potesse un giorno essere dichiarata nulla. Oggi, a distanza di tempo, ricevono richieste di pagamento dalla banca o da società di recupero crediti per importi spesso molto elevati. In alcuni casi, tuttavia, esistono strumenti concreti per contestare quella pretesa.

Il provvedimento della Banca d’Italia del 2005 e le sue conseguenze

Il punto di partenza è il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 con cui la Banca d’Italia ha accertato che l’ABI — Associazione Bancaria Italiana — aveva predisposto uno schema uniforme di fideiussione omnibus contenente clausole contrarie alla normativa antitrust, in particolare agli artt. 2 e 13 della Legge n. 287/1990 e all’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

Le clausole dichiarate illegittime sono tre, presenti in moltissimi contratti di fideiussione bancaria sottoscritti in Italia prima e dopo quella data:

  • La clausola di reviviscenza, che obbliga il fideiussore a restituire quanto incassato dalla banca anche se il pagamento viene successivamente dichiarato nullo o inefficace
  • La clausola di rinuncia ai termini, che priva il fideiussore della possibilità di opporre alla banca la decadenza della garanzia
  • La clausola di sopravvivenza, che mantiene in vita la fideiussione anche dopo l’estinzione del rapporto principale

Cosa ha stabilito la giurisprudenza

La questione è approdata fino alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021 hanno chiarito che la nullità delle clausole ABI non comporta automaticamente la nullità dell’intera fideiussione, ma che il giudice deve valutare caso per caso se la nullità parziale si estende all’intero contratto oppure se il contratto può sopravvivere senza le clausole illegittime.

Questo significa che ogni posizione va analizzata individualmente, tenendo conto del contenuto specifico del contratto firmato e delle circostanze del caso concreto.

Chi può invocare la nullità

La tutela riguarda sia il fideiussore persona fisica che il fideiussore persona giuridica. È rilevante anche nei confronti delle società cessionarie del credito che acquistano i portafogli di crediti bancari e poi agiscono in giudizio contro i garanti: il cessionario subentra nella stessa posizione della banca cedente e non può vantare diritti maggiori di quelli che aveva quest’ultima.

Cosa fare se si riceve una richiesta di pagamento

In presenza di una richiesta di pagamento fondata su una fideiussione bancaria è importante verificare subito:

  • Se il contratto di fideiussione contiene le clausole ABI dichiarate illegittime
  • Se la fideiussione era omnibus, cioè a garanzia di tutte le obbligazioni presenti e future del debitore principale
  • Se il credito è stato ceduto e chi è l’attuale titolare
  • Se i termini di decadenza della garanzia erano già maturati al momento della richiesta
  • Se il debito principale è stato correttamente documentato e quantificato

Agire tempestivamente è essenziale: le azioni giudiziarie della banca o del cessionario possono portare rapidamente a decreti ingiuntivi o pignoramenti, e i termini per opporsi sono brevi.

Lo Studio Legale Contessa, con l’Avv. Mario Pio Contessa, assiste clienti e imprese in tutta Italia nelle controversie relative a fideiussioni bancarie, schema ABI, nullità della garanzia, cessione del credito e recupero crediti bancari, con particolare attenzione alla provincia di Bologna — inclusi Valsamoggia, Funo di Argelato, Castel Maggiore, San Giorgio di Piano, Castel San Pietro — a Modena — inclusi Castelvetro, Vignola, Maranello, Formigine — e a Ferrara e provincia.

© 2024 Avv. Mario Pio Contessa

P.I.: 04013761202

logo-footer