Categoria: Diritto Bancario

  • Phishing e conto svuotato: la banca deve rimborsare?

    Se ti sei trovato a dire “mi hanno svuotato il conto corrente”, è essenziale sapere che il diritto al rimborso non è un’ipotesi astratta.

    Nel sistema italiano, in presenza di operazioni non autorizzate, la banca è tenuta a restituire le somme sottratte, salvo che riesca a dimostrare una colpa grave del cliente.

    Il riferimento normativo è l’art. 10 del D.Lgs. 11/2010, che recepisce la direttiva europea sui servizi di pagamento (PSD2).

    Le principali forme di phishing bancario

    Le truffe si realizzano con modalità sempre più sofisticate:

    Email fraudolente che imitano comunicazioni ufficiali

    Smishing tramite SMS apparentemente provenienti dalla banca

    Vishing, con telefonate che simulano numeri istituzionali

    Spoofing, tecnica che fa comparire il reale numero dell’istituto

    L’obiettivo è indurre il cliente a fornire credenziali, codici OTP o autorizzazioni dispositive.

    Chi risponde del danno: truffatore o banca?

    In teoria il responsabile è l’autore della frode.
    In pratica, però, questi soggetti sono spesso irreperibili o nullatenenti.

    La tutela effettiva passa quasi sempre attraverso un’azione contro l’istituto di credito.

    Ma attenzione: la banca non risponde automaticamente in ogni caso.

    Quando la banca è obbligata al rimborso

    Il principio è chiaro:

    La banca deve rimborsare immediatamente il cliente per operazioni non autorizzate, salvo che dimostri:

    Che l’operazione è stata autorizzata consapevolmente

    Che il cliente ha agito con colpa grave

    Non basta richiamare clausole contrattuali generiche.
    L’onere della prova è a carico della banca.

    Cos’è la colpa grave del cliente

    La colpa grave non coincide con una semplice ingenuità.

    Occorre un comportamento gravemente imprudente, come:

    comunicare codici dispositivi per telefono

    cliccare su link manifestamente estranei al dominio ufficiale

    ignorare avvisi espliciti della banca

    Diverso è il caso in cui:

    l’SMS appaia provenire dal numero reale dell’istituto

    la telefonata sia perfettamente identificabile

    il sito riproduca fedelmente l’interfaccia bancaria

    In queste ipotesi la valutazione diventa più complessa e spesso favorevole al cliente.

    Non esiste una regola automatica

    Le decisioni non sono uniformi.

    In casi di frodi particolarmente sofisticate, il rimborso è stato riconosciuto.
    In presenza di comportamenti macroscopicamente imprudenti, invece, è stato negato.

    Ogni vicenda richiede un’analisi tecnica e giuridica dettagliata.

    Cosa fare subito se ti hanno svuotato il conto

    Se sei vittima di phishing:

    Blocca immediatamente carte e accessi

    Contesta formalmente l’operazione alla banca

    Sporgi denuncia dettagliata

    Conserva screenshot, numeri e movimenti

    Attiva subito assistenza legale

    La tempestività è decisiva.

    Recuperare i soldi di un bonifico truffa è possibile?

    Sì, in molti casi è possibile.

    Il rimborso spetta salvo prova di colpa grave.
    E tale prova non può essere presunta.

    Una corretta impostazione della contestazione, anche in sede stragiudiziale o davanti all’Arbitro Bancario Finanziario o al giudice civile, può cambiare radicalmente l’esito.

    In definitiva: le vittime di phishing hanno diritto al rimborso?

    In linea generale sì.

    Se l’operazione non è stata autorizzata consapevolmente e la banca non dimostra una grave negligenza del cliente, il rimborso è dovuto.

    Chi subisce una truffa informatica non deve rassegnarsi.

    Assistenza legale

    Lo Studio Legale Contessa, con l’Avv Mario Pio Contessa, assiste clienti in tutta Italia nelle controversie per:

    phishing

    smishing

    vishing

    bonifici fraudolenti

    conto corrente svuotato

    Con valutazione preventiva della colpa grave e della responsabilità bancaria.

  • Truffa online: il GIP blocca l’archiviazione e ordina nuove indagini

    Il G.I.P. del Tribunale di Velletri ha respinto la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura in un procedimento per truffa aggravata ex art. 640 c.p., disponendo la prosecuzione delle indagini preliminari e ordinando approfondite verifiche bancarie.

    Il provvedimento nasce dall’opposizione della persona offesa promossa dallo Studio Legale Contessa, che ha contestato la lacunosità delle indagini svolte, ritenute dal Giudice carenti e incomplete, soprattutto con riferimento alla ricostruzione dei flussi finanziari.

    Secondo il GIP, prima di qualsiasi archiviazione è necessario chiarire:

    1. con quali documenti sia stato aperto il conto corrente su cui sono confluite le somme sottratte;

    2. la lista completa dei movimenti bancari nel periodo rilevante;

    3. l’identità dei beneficiari finali delle operazioni in uscita;

    4. le eventuali connessioni dell’indagata con altri soggetti tramite bonifici, carte o strumenti informatici.

    La decisione valorizza il ruolo centrale delle indagini bancarie nei reati di phishing, vishing e frode informatica, ribadendo che l’accertamento può estendersi anche a conti formalmente intestati a terzi, quando vi siano indizi di una disponibilità di fatto.

    Il procedimento prosegue ora con un termine di 90 giorni assegnato alla Procura per completare le investigazioni, evitando archiviazioni premature in fattispecie di truffa bancaria complessa.

    👉 Un orientamento di particolare rilievo per la tutela delle vittime di frodi online, spesso colpite tramite sofisticate tecniche di ingegneria sociale.

  • Illegittimità bancarie e fideiussioni: tutela legale | Avv. Contessa

    Nel contesto attuale del contenzioso bancario, emergono con sempre maggiore evidenza profili di illegittimità nei rapporti tra banche, garanti e debitori, in particolare in materia di fideiussioni e richieste di pagamento.

    Lo Studio Legale Contessa, per il tramite dell’Avv. Mario Pio Contessa e dell’Avv. Contessa, presta assistenza qualificata a imprese, professionisti e privati che si trovino coinvolti in controversie relative a fideiussioni bancarie contenenti clausole nulle, decadenze dal diritto di escussione ex art. 1957 c.c. e pretese creditorie abusive.

    L’analisi preventiva dei contratti di garanzia, dei tempi di attivazione della banca e delle modalità di azione consente di verificare la legittimità delle richieste avanzate, anche nei casi in cui il credito sia stato ceduto a terzi.

    In un quadro normativo e giurisprudenziale ormai consolidato, una corretta valutazione giuridica delle fideiussioni e dei comportamenti dell’istituto di credito rappresenta uno strumento essenziale di tutela per chi subisce azioni di recupero non conformi alla legge.

  • Fideiussioni bancarie nulle: svolta confermata | Studio Legale Contessa

    La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 1608 del 2025, ha ribadito un principio ormai centrale nel contenzioso bancario: le fideiussioni che riproducono le clausole dello schema ABI sono nulle e la banca decade dal diritto di agire contro i garanti se non rispetta i termini di cui all’art. 1957 c.c.

    Nel caso esaminato, due fideiussori avevano garantito un debito societario. La banca, ottenuto un decreto ingiuntivo nei loro confronti, si è vista opporre due profili decisivi: la mancata azione giudiziale contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione e la presenza, nel contratto di fideiussione, di clausole ABI già censurate.

    La Corte ha confermato che la banca non può limitarsi a solleciti o comunicazioni stragiudiziali: l’art. 1957 c.c. impone un’azione giudiziale effettiva entro il termine previsto, pena la decadenza dal diritto di escutere i fideiussori.

    Quanto alle clausole ABI, la sentenza riafferma la loro nullità, in particolare di quelle che impongono il pagamento “a prima richiesta” senza che la banca agisca preventivamente contro il debitore principale. Espunte tali clausole, torna ad applicarsi la tutela ordinaria prevista dal Codice Civile in favore dei garanti.

    La pronuncia consolida un orientamento che consente a imprese, professionisti e consumatori di opporsi efficacemente a richieste di pagamento illegittime fondate su fideiussioni abusive.

  • Le pubblicazioni dello Studio Legale Contessa: fideiussioni, crisi d’impresa e contenzioso bancario-tributario

    Lo Studio Legale Contessa consolida la propria presenza editoriale su riviste e portali giuridici di riferimento, con contributi su fideiussioni bancarie (omnibus/ABI), cessione e cartolarizzazione dei crediti, processo/esecuzioni e Codice della crisi d’impresa.

    Nel panorama del contenzioso bancario e tributario, la qualità dell’assistenza legale si misura anche nella capacità di interpretare, con rigore tecnico, gli orientamenti giurisprudenziali e le evoluzioni normative. In tale prospettiva, lo Studio Legale Contessa ha sviluppato negli anni un percorso di pubblicazioni specialistiche su riviste e portali giuridici, dedicato ai temi che più incidono sulla tutela di imprese e privati: fideiussioni, esecuzioni, cessione dei crediti, cartolarizzazioni, nonché i profili più attuali della crisi d’impresa.

    In evidenza – l’ultima pubblicazione su IlCaso.it (Crisi d’impresa):
    è stata pubblicata su IlCaso.it l’analisi “L’insolvenza transitoria nel codice della crisi: la valutazione prognostica tra crisi di liquidità e dissesto irreversibile alla luce di un caso pratico”, collegata a un caso deciso dal Tribunale di Ravenna (7 luglio 2025) e pubblicata online il 2 dicembre 2025.
    Il Caso

    Focus fideiussioni (ABI/omnibus) e diritto bancario:
    La ricerca editoriale dello Studio ha trattato in più contributi i nodi centrali del contenzioso bancario moderno: prova dell’intesa anticoncorrenziale, onere probatorio, esibizione del modulo standard, oltre a profili processuali collegati alle opposizioni esecutive.
    In particolare, le pubblicazioni ospitate su Il Processo Civile si inseriscono nel circuito editoriale riconducibile a Giuffrè Francis Lefebvre

    Cessione e cartolarizzazione dei crediti:
    Ampio spazio è stato riservato a cessione dei crediti in blocco, legittimazione alla riscossione dei crediti cartolarizzati e profili probatori nelle opposizioni, temi decisivi nelle controversie con banche, servicer e veicoli di cartolarizzazione.

    Il Pensiero Economico Moderno (Giuffrè) – pubblicazione di rilievo:
    tra le pubblicazioni figura anche un contributo su Il Pensiero Economico Moderno (“La certificazione B-Corp: l’impresa con l’etica”).

    👉 Se stai affrontando cartelle esattoriali, pignoramenti, rateizzazioni, intimazioni di pagamento, preavvisi di fermo/fermi o contestazioni su fideiussioni bancarie e crediti ceduti/cartolarizzati, lo Studio valuta la strategia difensiva più efficace anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali recenti.

  • Crisi d’impresa e insolvenza transitoria: il caso deciso dal Tribunale di Ravenna e commentato dallo Studio Legale Contessa su IlCaso.it

    Crisi d’Impresa e Insolvenza
    Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, n. 33960 – pubb. 02/12/2025

    Lo Studio Legale Contessa, guidato dall’Avv. Mario Pio Contessa, ha ottenuto la pubblicazione su Il Caso.it di un commento alla decisione del Tribunale di Ravenna del 7 luglio 2025 in materia di crisi d’impresa e liquidazione giudiziale.

    Il decreto affronta un tema centrale nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII): la distinzione tra insolvenza strutturale e crisi di liquidità transitoria. Il Tribunale è chiamato a verificare se la società resistente versi in una situazione di dissesto irreversibile, idonea a giustificare l’apertura della liquidazione giudiziale, oppure in un grave ma superabile squilibrio finanziario.

    Nel caso esaminato, pur a fronte di inadempimenti e di un deficit di capitale circolante, il Collegio valorizza un approccio “dinamico” all’insolvenza: non basta constatare la mancanza di liquidità attuale, occorre una valutazione prognostica sulla capacità dell’impresa di riprendere a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni mediante mezzi ordinari.

    Elemento decisivo è il ruolo attribuito ai crediti litigiosi di importo significativo: se il debitore dimostra, con documentazione concreta, di aver già avviato azioni giudiziali o stragiudiziali di recupero e se il potenziale realizzo di tali crediti appare idoneo a coprire le passività scadute e a finanziare un nuovo ciclo economico, la crisi viene qualificata come tensione finanziaria temporanea, non come insolvenza irreversibile.

    La pronuncia, commentata dall’Avv. Mario Pio Contessa su Il Caso.it, si inserisce a pieno titolo nella logica del CCII, che considera la liquidazione giudiziale come extrema ratio, da riservare alle ipotesi in cui non vi sia più una ragionevole prospettiva di continuità. Per le imprese che dispongono ancora di attivi, seppur illiquidi o contestati, e di un piano credibile di risanamento, il diritto della crisi privilegia strumenti conservativi e soluzioni di riequilibrio.

    Lo Studio Legale Contessa assiste società e imprenditori nella gestione della crisi d’impresa, nella difesa contro le richieste di liquidazione giudiziale e nella costruzione di percorsi di risanamento fondati su una corretta valorizzazione dell’attivo (inclusi i crediti in contenzioso), degli indici patrimoniali e delle reali prospettive di continuità aziendale.

  • Studio Legale Contessa | Diritto tributario, bancario, edilizia, Modello 231

    Lo Studio Legale Contessa, guidato dall’Avv. Mario Pio Contessa, è lo studio legale che si occupa prevalentemente delle seguenti materie:

    1)diritto tributario,

    2)diritto bancario,

    3)edilizia e urbanistica,

    compliance aziendale e Modello Organizzativo 231/2001, con particolare attenzione ai reati d’impresa.

    L’obiettivo è affiancare società, consorzi e cooperative in un percorso di tutela completa, dalla fase stragiudiziale a quella giudiziale, integrando competenze legali, tecniche e organizzative grazie a una rete di collaborazioni professionali strutturate.

    1) Diritto tributario: strategia preventiva e contenzioso per imprese e consorzi

    Lo Studio Legale Contessa assiste imprese e consorzi in tutte le fasi del rapporto con l’Amministrazione finanziaria, con particolare focus su:

    avvisi di accertamento e verifiche fiscali;

    cartelle di pagamento e procedure di riscossione;

    rottamazioni, definizioni agevolate e piani di rateazione;

    contenzioso tributario dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria.

    L’approccio è improntato alla compliance fiscale: ridurre il rischio di accertamenti e sanzioni, strutturando processi interni e scelte operative coerenti con la normativa, soprattutto per realtà complesse come consorzi, cooperative e gruppi d’impresa.

    2) Diritto bancario: tutela contro abusi, anatocismo e responsabilità degli intermediari

    In ambito bancario, lo Studio Legale Contessa assiste società e imprenditori nei rapporti con gli istituti di credito, occupandosi in particolare di:

    mutui, affidamenti e contratti di finanziamento alle imprese;

    contestazioni su interessi, commissioni, anatocismo e usura;

    gestione del contenzioso bancario e delle trattative stragiudiziali;

    responsabilità degli intermediari in caso di illeciti informatici, phishing e frodi nei pagamenti digitali.

    3)Edilizia, urbanistica, contrattualistica e recupero crediti nel settore immobiliare

    Lo Studio Legale Contessa assiste imprese di costruzione, consorzi, cooperative e società immobiliari con un approccio integrato che unisce contrattualistica, compliance, fase giudiziale, stragiudiziale e di recupero crediti.

    In particolare, lo Studio si occupa di:

    Rapporti con Comuni, enti locali e uffici tecnici, inclusi procedimenti sanzionatori, ordini di demolizione, sospensioni lavori e accessi agli atti;

    Contrattualistica edilizia e immobiliare (appalti, subappalti, general contractor, preliminari di compravendita, patti integrativi, clausole di manleva e responsabilità);

    Compliance edilizia e urbanistica, con verifica preventiva della documentazione, dei flussi autorizzativi e dei profili di rischio (anche in ottica MOG 231);

    Fase giudiziale, con difesa in giudizio in controversie su vizi/difformità, responsabilità del costruttore, inadempimenti contrattuali, contenzioso con acquirenti, professionisti, PA;

    Recupero crediti nel settore edilizio, per imprese e consorzi (SAL non pagati, fatture insolute, insoluti in appalti e subappalti, decreti ingiuntivi, azioni esecutive e cautelari).

    Lo Studio Legale Contessa mette a disposizione le proprie competenze per costruire percorsi di compliance, prevenzione del rischio e difesa in giudizio coerenti con la realtà concreta dell’azienda.

  • Fideiussioni ABI nulle e liberazione del garante: le novità 2025 della Cassazione

    Fideiussioni ABI nulle e liberazione del garante: le novità 2025 della Cassazione

    Il 2025 segna un passaggio decisivo per chi ha firmato fideiussioni bancarie conformi allo schema ABI e per i garanti che vogliono ottenere la nullità della fideiussione o la loro liberazione.

    Da un lato, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un fideiussore, cassando la sentenza della Corte d’Appello di Genova con la recente ordinanza n. 29933 del 12 novembre 2025, in tema di fideiussione per obbligazione futura e di violazione dell’art. 1956 c.c..

    Dall’altro, il Primo Presidente della Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite le questioni più delicate sulle fideiussioni ABI e sulla loro nullità per violazione della normativa antitrust, incluse le ricadute sulle fideiussioni specifiche e sulla decadenza semestrale (sei mesi) ex art. 1957 c.c.

    Lo Studio Legale Contessa assiste i garanti che intendono tutelare le proprie ragioni e le proprie difese.
    Con decreto del 12 novembre 2025, il Primo Presidente della Cassazione ha ritenuto ammissibile il rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Siracusa, assegnando alle Sezioni Unite civili i quesiti chiave sulle fideiussioni bancarie conformi allo schema ABI.

    Le questioni principali riguardano:

    Nullità per violazione antitrust: se la nullità, collegata al provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, si estenda anche alle fideiussioni stipulate fuori dal periodo 2002–2005 e se basti la mera riproduzione delle clausole ABI censurate (reviviscenza, sopravvivenza, deroga all’art. 1957 c.c.) per far dichiarare la fideiussione bancaria nulla.

    Fideiussioni specifiche nulle: se la nullità colpisca solo le fideiussioni omnibus o anche le fideiussioni specifiche, spesso utilizzate su singoli mutui o aperture di credito.

    “Sei mesi” ex art. 1957 c.c. e clausole a prima richiesta: se la clausola di pagamento a prima richiesta consenta alla banca di evitare la decadenza semestrale limitandosi a una diffida stragiudiziale, oppure se sia comunque necessario agire giudizialmente entro sei mesi

  • Cartella esattoriale annullata: fideiussione ABI dichiarata nulla

    Con una sentenza innovativa e ben motivata, il Tribunale di Trento ha accolto l’opposizione proposta da un fideiussore avverso una cartella esattoriale notificata da MCC, relativa a un credito garantito da fideiussione specifica su modello ABI, dichiarandone la nullità parziale e liberando integralmente il garante.

    📌 I punti centrali della decisione:
    Il Tribunale ha accertato l’uso uniforme del modello ABI da parte delle banche nel periodo in cui fu sottoscritta la fideiussione;

    Ha dichiarato la nullità della clausola n. 6, che derogava illegittimamente l’art. 1957 c.c.;

    Ha ribadito che solo un atto giudiziale idoneo può impedire la decadenza del creditore dalla garanzia nei sei mesi dalla scadenza del debito principale;

    Ha riconosciuto che la mera richiesta scritta non interrompe i termini decadenziali previsti dall’art. 1957 c.c.

    Di conseguenza, la fideiussione è stata ritenuta inefficace e la cartella è stata annullata.

  • Fideiussioni bancarie nulle: la Cassazione dà ragione ai garanti

    Con la recente sentenza Cassazione Civile, Sez. III, n. 14687/2025, la Suprema Corte ha confermato la nullità della fideiussione bancaria che deroga all’art. 1957 c.c. e obbliga il fideiussore a pagare a semplice richiesta scritta, anche senza che la banca agisca in giudizio entro sei mesi dalla scadenza del debito.

    Questa clausola – contenuta in migliaia di fideiussioni bancarie – è stata dichiarata vessatoria e nulla ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo, in quanto crea un grave squilibrio a danno del garante.
    🔎 Secondo la Cassazione, è nulla ogni clausola che:

    esclude l’applicazione dell’art. 1957 c.c.;

    prevede il pagamento a semplice richiesta scritta della banca;

    non risulta oggetto di trattativa individuale con il fideiussore