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  • Composizione negoziata della crisi: come salvare l’impresa prima che sia tard

    Composizione negoziata: lo strumento per affrontare la crisi mantenendo il controllo dell’impresa

    Quando un’impresa entra in difficoltà, il tempo è la variabile decisiva: intervenire presto amplia le possibilità di risanamento. La composizione negoziata della crisi è lo strumento pensato proprio per questo — un percorso riservato che consente di trattare con i creditori senza perdere la gestione dell’azienda.

    Cos’è la composizione negoziata

    La composizione negoziata della crisi è disciplinata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019). È un percorso volontario e riservato, al quale l’imprenditore accede tramite una piattaforma telematica nazionale, chiedendo la nomina di un esperto indipendente che lo affianca nelle trattative con i creditori per individuare una soluzione alla crisi.

    La sua caratteristica distintiva è che non comporta lo spossessamento: l’imprenditore mantiene la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, sia pure con i doveri e le cautele previsti dalla legge durante le trattative.

    Il ruolo dell’esperto e le misure protettive

    L’esperto indipendente non decide al posto dell’imprenditore, ma agevola le trattative, verifica la concreta prospettiva di risanamento e assiste il confronto con banche, fornitori e altri creditori. Durante il percorso l’imprenditore può chiedere l’applicazione di misure protettive del patrimonio, che possono sospendere o impedire azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori, così da condurre le trattative in un contesto stabile. (Presupposti, durata e disciplina delle misure protettive vanno verificati nel testo vigente, oggetto di interventi correttivi nel tempo.)

    Perché è particolarmente utile per l’impresa edile

    Il settore edile è esposto a crisi di liquidità dovute a ritardi nei pagamenti, blocco dei cantieri e insolvenze nella filiera. La composizione negoziata consente di affrontare queste situazioni prima che degenerino, salvaguardando la continuità aziendale, le commesse in corso e i rapporti con i committenti, e aprendo la strada a soluzioni concordate con banche e fornitori.

    Le domande più frequenti

    Perdo il controllo dell’azienda? No: mantieni la gestione dell’impresa, con i doveri previsti durante le trattative.

    I creditori possono aggredirmi durante le trattative? Con le misure protettive è possibile sospendere o impedire le azioni esecutive, alle condizioni di legge.

    È una procedura pubblica? No: è un percorso riservato, questo è uno dei suoi punti di forza.

    Cosa valutare

    • La tempestività dell’intervento rispetto ai primi segnali di crisi
    • La concreta prospettiva di risanamento dell’impresa
    • La situazione della liquidità e dei rapporti con banche e fornitori
    • L’opportunità di richiedere misure protettive del patrimonio
    • Il coordinamento con eventuali strumenti successivi previsti dal Codice

    Conclusione

    Lo Studio Legale Contessa, con l’Avv. Mario Pio Contessa, assiste imprese, imprenditori e professionisti in tutta Italia nella composizione negoziata della crisi, nel sovraindebitamento e negli strumenti di regolazione della crisi d’impresa, con particolare attenzione all’area di Bologna e della pianura — inclusi San Giorgio di Piano, Funo di Argelato, Castel Maggiore, Galliera — alla Valsamoggia e al primo modenese — inclusi Bazzano, Crespellano, Anzola dell’Emilia, Zola Predosa, Vignola, Spilamberto — e all’area di Ferrara, inclusi Poggio Renatico, Cento e Pieve di Cento.

     

  • Concordato minore: lo strumento per l’imprenditore che vuole continuare l’attività

    Concordato minore: ristrutturare i debiti senza chiudere l’impresa

    Non tutti gli strumenti di gestione della crisi comportano la liquidazione del patrimonio. Per l’imprenditore che versa in sovraindebitamento ma vuole proseguire l’attività, il Codice della crisi prevede uno strumento specifico: il concordato minore.

    Chi può accedere al concordato minore

    Il concordato minore è disciplinato dagli artt. 74 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019). È riservato ai soggetti sovraindebitati diversi dal consumatore: in particolare l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, il professionista e, più in generale, i debitori non assoggettabili alle procedure concorsuali maggiori. Il consumatore in senso stretto, invece, dispone di un diverso strumento, il piano di ristrutturazione dei debiti.

    La logica: privilegiare la continuità

    L’elemento qualificante è la vocazione alla continuità. Il concordato minore è concepito soprattutto per consentire la prosecuzione dell’attività, quando questa sia sostenibile e funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. La proposta può prevedere la continuazione diretta dell’attività da parte del debitore, e in questa prospettiva assume rilievo la capacità del piano di generare risorse nel tempo.

    È previsto che la proposta possa contemplare la soddisfazione anche parziale e dilazionata dei crediti, secondo modalità sostenibili rispetto alle concrete capacità economiche del debitore e con le garanzie di legge per i creditori.

    Il ruolo dell’OCC e l’omologazione

    Anche in questo caso l’accesso passa attraverso un Organismo di Composizione della Crisi, che assiste il debitore nella predisposizione della proposta e del piano e redige una relazione. A differenza del piano del consumatore, il concordato minore prevede una fase di voto dei creditori: la proposta deve raggiungere le maggioranze di legge per essere approvata, salvo poi il vaglio di omologazione da parte del tribunale, cui compete la verifica di legalità e di fattibilità.

    L’obiettivo finale: l’esdebitazione

    Come per gli altri strumenti di composizione del sovraindebitamento, l’esito fisiologico, per il debitore persona fisica meritevole, è l’esdebitazione, ossia la liberazione dai debiti residui non soddisfatti al termine dell’esecuzione del concordato. È il traguardo che dà senso all’intero percorso: consentire una ripartenza effettiva.

    Cosa valutare prima di scegliere questo strumento

    • La qualificazione del debitore, per stabilire se il concordato minore è lo strumento corretto
    • La reale sostenibilità della prosecuzione dell’attività
    • La capacità del piano di offrire ai creditori una soddisfazione non inferiore all’alternativa liquidatoria
    • La meritevolezza della condotta del debitore
    • Le procedure esecutive pendenti, sulle quali l’accesso alla procedura è destinato a incidere

    Conclusione

    Lo Studio Legale Contessa, con l’Avv. Mario Pio Contessa, assiste imprenditori, professionisti e imprese in tutta Italia nelle procedure di sovraindebitamento, concordato minore, ristrutturazione dei debiti ed esdebitazione, con particolare attenzione alla provincia di Bologna — inclusi Valsamoggia, Castel Maggiore, San Giorgio di Piano, Castel San Pietro Terme, San Lazzaro di Savena, Casalecchio di Reno, Imola — alla provincia di Modena — inclusi Vignola, Castelvetro di Modena, Formigine, Maranello, Ravarino — e alla provincia di Ferrara — inclusi Cento, Argenta, Comacchio e l’intero territorio provinciale.

  • Liquidazione giudiziale e composizione negoziata: gli strumenti per l’impresa in crisi

    Impresa in crisi: dalla composizione negoziata alla liquidazione giudiziale

    Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il D.Lgs. n. 14/2019, ha riformato profondamente la materia, sostituendo la vecchia legge fallimentare e introducendo un approccio orientato alla prevenzione e alla gestione tempestiva della crisi. Per l’imprenditore in difficoltà conoscere gli strumenti disponibili è essenziale.

    Il cambio di prospettiva: dalla sanzione alla gestione

    La riforma ha superato la logica sanzionatoria del vecchio fallimento, oggi denominato liquidazione giudiziale, per privilegiare strumenti di emersione anticipata e di risanamento. L’obiettivo è intervenire quando la crisi è ancora reversibile, preservando per quanto possibile la continuità aziendale e i posti di lavoro.

    La composizione negoziata della crisi

    Tra gli strumenti più rilevanti vi è la composizione negoziata della crisi, un percorso volontario e riservato in cui l’imprenditore, assistito da un esperto indipendente nominato attraverso una piattaforma telematica, conduce trattative con i creditori per individuare una soluzione. La procedura non comporta lo spossessamento dell’imprenditore, che mantiene la gestione dell’impresa, e può prevedere misure protettive del patrimonio durante le trattative.

    Gli strumenti di regolazione della crisi

    Il Codice prevede diversi strumenti, tra cui gli accordi di ristrutturazione dei debiti e il concordato preventivo, che consentono all’impresa di ristrutturare la propria esposizione debitoria evitando la liquidazione, sulla base di un piano sottoposto al controllo del tribunale e, nei casi previsti, all’approvazione dei creditori.

    La liquidazione giudiziale

    Quando il risanamento non è possibile, lo strumento è la liquidazione giudiziale, che ha sostituito il fallimento. La procedura comporta lo spossessamento del debitore e la liquidazione del patrimonio a favore dei creditori, secondo l’ordine delle cause di prelazione. Anche in questo caso, tuttavia, l’imprenditore persona fisica può accedere all’esdebitazione, ottenendo la liberazione dai debiti residui al termine della procedura.

    L’importanza di agire tempestivamente

    Il Codice della crisi pone l’accento sui doveri dell’imprenditore di attivarsi tempestivamente al manifestarsi dei segnali di crisi e di dotarsi di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili idonei a rilevarla. Il ritardo nell’affrontare la crisi non solo riduce le possibilità di risanamento, ma può esporre gli amministratori a profili di responsabilità.

    Cosa valutare

    Per individuare lo strumento più adatto è necessario esaminare:

    • Lo stato della crisi e la sua reversibilità
    • La situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa
    • Le prospettive di continuità aziendale
    • La composizione del ceto creditorio
    • La tempestività dell’intervento rispetto ai segnali di crisi

    Conclusione

    Lo Studio Legale Contessa, con l’Avv. Mario Pio Contessa, assiste imprese, imprenditori e professionisti in tutta Italia nelle procedure di composizione negoziata, ristrutturazione dei debiti, liquidazione giudiziale ed esdebitazione, con particolare attenzione alla provincia di Bologna — inclusi Valsamoggia, Castel Maggiore, San Giorgio di Piano, Castel San Pietro Terme, San Lazzaro di Savena, Casalecchio di Reno, Imola — alla provincia di Modena — inclusi Vignola, Castelvetro di Modena, Formigine, Maranello, Ravarino — e alla provincia di Ferrara — inclusi Cento, Argenta, Comacchio e l’intero territorio provinciale.