Concordato minore: ristrutturare i debiti senza chiudere l’impresa

Non tutti gli strumenti di gestione della crisi comportano la liquidazione del patrimonio. Per l’imprenditore che versa in sovraindebitamento ma vuole proseguire l’attività, il Codice della crisi prevede uno strumento specifico: il concordato minore.

Chi può accedere al concordato minore

Il concordato minore è disciplinato dagli artt. 74 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019). È riservato ai soggetti sovraindebitati diversi dal consumatore: in particolare l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, il professionista e, più in generale, i debitori non assoggettabili alle procedure concorsuali maggiori. Il consumatore in senso stretto, invece, dispone di un diverso strumento, il piano di ristrutturazione dei debiti.

La logica: privilegiare la continuità

L’elemento qualificante è la vocazione alla continuità. Il concordato minore è concepito soprattutto per consentire la prosecuzione dell’attività, quando questa sia sostenibile e funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. La proposta può prevedere la continuazione diretta dell’attività da parte del debitore, e in questa prospettiva assume rilievo la capacità del piano di generare risorse nel tempo.

È previsto che la proposta possa contemplare la soddisfazione anche parziale e dilazionata dei crediti, secondo modalità sostenibili rispetto alle concrete capacità economiche del debitore e con le garanzie di legge per i creditori.

Il ruolo dell’OCC e l’omologazione

Anche in questo caso l’accesso passa attraverso un Organismo di Composizione della Crisi, che assiste il debitore nella predisposizione della proposta e del piano e redige una relazione. A differenza del piano del consumatore, il concordato minore prevede una fase di voto dei creditori: la proposta deve raggiungere le maggioranze di legge per essere approvata, salvo poi il vaglio di omologazione da parte del tribunale, cui compete la verifica di legalità e di fattibilità.

L’obiettivo finale: l’esdebitazione

Come per gli altri strumenti di composizione del sovraindebitamento, l’esito fisiologico, per il debitore persona fisica meritevole, è l’esdebitazione, ossia la liberazione dai debiti residui non soddisfatti al termine dell’esecuzione del concordato. È il traguardo che dà senso all’intero percorso: consentire una ripartenza effettiva.

Cosa valutare prima di scegliere questo strumento

  • La qualificazione del debitore, per stabilire se il concordato minore è lo strumento corretto
  • La reale sostenibilità della prosecuzione dell’attività
  • La capacità del piano di offrire ai creditori una soddisfazione non inferiore all’alternativa liquidatoria
  • La meritevolezza della condotta del debitore
  • Le procedure esecutive pendenti, sulle quali l’accesso alla procedura è destinato a incidere

Conclusione

Lo Studio Legale Contessa, con l’Avv. Mario Pio Contessa, assiste imprenditori, professionisti e imprese in tutta Italia nelle procedure di sovraindebitamento, concordato minore, ristrutturazione dei debiti ed esdebitazione, con particolare attenzione alla provincia di Bologna — inclusi Valsamoggia, Castel Maggiore, San Giorgio di Piano, Castel San Pietro Terme, San Lazzaro di Savena, Casalecchio di Reno, Imola — alla provincia di Modena — inclusi Vignola, Castelvetro di Modena, Formigine, Maranello, Ravarino — e alla provincia di Ferrara — inclusi Cento, Argenta, Comacchio e l’intero territorio provinciale.

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