Modello 231 e impresa edile: le domande che ogni imprenditore dovrebbe farsi
Molti imprenditori edili sentono parlare del “Modello 231” ma non sanno se riguardi la loro impresa, se sia obbligatorio e a cosa serva concretamente. Facciamo chiarezza rispondendo alle domande più frequenti, senza tecnicismi inutili ma senza semplificazioni fuorvianti.
Il Modello 231 è obbligatorio?
Va detto con chiarezza, per non generare equivoci: l’adozione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 non è, in via generale, un obbligo di legge. È una facoltà. Tuttavia produce effetti concreti e crescenti, sia sul piano della protezione dell’impresa rispetto alla responsabilità dell’ente, sia — indirettamente — nei rapporti con la committenza pubblica e nelle gare.
A cosa serve davvero?
Il Modello serve a prevenire la commissione di reati nell’interesse o a vantaggio dell’impresa e, soprattutto, a consentire all’ente di andare esente dalla responsabilità amministrativa se, nonostante il Modello idoneo ed efficacemente attuato, il reato viene comunque commesso eludendolo fraudolentemente. In un settore esposto come quello edile — sicurezza sul lavoro, ambiente, rapporti con la PA, profili fiscali — è un presidio che protegge la continuità stessa dell’impresa.
Cosa rischia l’impresa senza Modello?
In assenza di un Modello idoneo, se un soggetto apicale o un sottoposto commette uno dei reati presupposto nell’interesse dell’ente, la società rischia sanzioni pecuniarie e, soprattutto, interdittive: divieto di contrattare con la PA, esclusione da agevolazioni, sospensione di autorizzazioni. Per chi lavora con committenti pubblici, una sanzione interdittiva può paralizzare l’attività.
Non basta “avere” un Modello
Un punto essenziale: il Modello non è un documento da acquistare e archiviare. Deve essere idoneo, cioè costruito sui rischi concreti della specifica impresa, ed efficacemente attuato, con un Organismo di Vigilanza reale, flussi informativi funzionanti e aggiornamento nel tempo. Un Modello “fotocopia” e inattivo rischia di essere giudicato inidoneo proprio quando servirebbe.
Le domande più frequenti
Sono obbligato ad adottarlo? In via generale no, ma la sua adozione ha effetti rilevanti sulla responsabilità dell’ente e sull’accesso agli appalti.
A cosa mi serve concretamente? A prevenire i reati e a poter escludere la responsabilità della società se il reato viene comunque commesso eludendo il Modello.
Vale anche per un consorzio? Sì: consorzi e società del settore edile sono tra i soggetti per cui il tema è più rilevante.
Basta comprare un modello standard? No: deve essere costruito sui rischi reali dell’impresa ed effettivamente attuato.
Cosa valutare
- L’esposizione dell’impresa ai reati presupposto rilevanti (sicurezza, ambiente, fisco, PA)
- Il peso degli appalti pubblici nell’attività
- L’idoneità e l’effettiva attuazione di un eventuale Modello già adottato
- La struttura dell’Organismo di Vigilanza
- L’aggiornamento del Modello nel tempo
Conclusione
Lo Studio Legale Contessa, con l’Avv. Mario Pio Contessa, assiste imprese, consorzi e operatori del settore delle costruzioni in tutta Italia nella redazione di Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 e nell’attività degli Organismi di Vigilanza, con particolare attenzione a Bologna e alla prima cintura — inclusi San Lazzaro di Savena, Casalecchio di Reno, Zola Predosa, Castenaso, Pianoro, Anzola dell’Emilia — e alle province di Modena e Ferrara, inclusi Vignola, Spilamberto, Cento e Poggio Renatico.
