Categoria: Diritto Bancario

  • CREDITO CARTOLARIZZATO O CEDUTO DALLA BANCA: PRIMA DI PAGARE CHIEDI I DOCUMENTI GIUSTI POI IL SALDO E STRALCIO

    Sempre più spesso il debitore non riceve richieste dalla banca originaria, ma da una società cessionaria, un servicer o un recuperatore che dichiara di agire su un credito cartolarizzato o deteriorato. In linea generale, il credito può essere ceduto senza il consenso del debitore; tuttavia, nei confronti del debitore ceduto la cessione rileva quando viene accettata o notificata. Inoltre, la Banca d’Italia ricorda che i crediti deteriorati comprendono, tra l’altro, sofferenze e inadempienze probabili.

    In pratica, quando ti contatta un nuovo soggetto e ti propone una chiusura a stralcio, la prima domanda non è “quanto devo offrire?”, ma “mi state provando davvero titolo, importo e legittimazione?”. Bisogna chiedere documenti, verificare il contratto originario, ricostruire il saldo, capire se esistano addebiti contestabili e, soprattutto, evitare accordi frettolosi che non chiudano davvero tutto.

    Qui il controllo documentale è decisivo. Anche i contratti bancari, per legge, devono essere redatti per iscritto e un esemplare deve essere consegnato al cliente.
    Se il credito è stato ceduto, cartolarizzato o stratificato in più passaggi, la trattativa va impostata con ancora maggiore precisione.

    Studio Legale Contessa – Avv. Mario Pio Contessa, per clienti di Bologna, provincia di Bologna, Modena, Vignola e Castelvetro, assiste nella verifica della documentazione e nella negoziazione del saldo e stralcio con cessionari e servicer.

  • SALDO E STRALCIO DEL DEBITO BANCARIO: QUANDO CONVIENE DAVVERO E QUANDO NO

    Il saldo e stralcio del debito bancario non è una formula magica: è una trattativa giuridica e patrimoniale che va costruita bene. Funziona soprattutto quando il creditore ha interesse a chiudere rapidamente una posizione problematica, quando il debitore può offrire una somma immediata e quando vi sono margini per contestare in tutto o in parte la pretesa. Il punto essenziale è questo: non si tratta solo di “fare uno sconto”, ma di chiudere il debito in modo sicuro, documentato e definitivo.

    Molti errori nascono qui. Si paga senza ottenere una liberatoria chiara; si firma una proposta equivoca; non si verifica chi sia oggi il vero titolare del credito; si trascura l’effetto dell’accordo su garanti, coobbligati o segnalazioni. In realtà, il credito bancario può essere ceduto anche senza il consenso del debitore, ma la cessione produce effetti verso il debitore quando questi l’ha accettata oppure quando gli è stata notificata.

    Per questo, prima di qualunque trattativa, bisogna ottenere il quadro completo: chi chiede il pagamento, su quale contratto, con quale conteggio, con quale prova della cessione e con quale disponibilità a chiudere definitivamente. A Bologna, Modena, Vignola e Castelvetro di Modena, Studio Legale Contessa – Avv. Mario Pio Contessa assiste debitori, garanti e famiglie nella negoziazione di accordi di saldo e stralcio.

    Per info: www.studiolegalecontessa.com

  • Preavviso di fermo a Bologna e Modena: come difendersi

    Quando il debito non viene pagato o gestito in tempo, la riscossione può irrigidirsi. Sul piano cautelare, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorre a strumenti come il fermo amministrativo e l’ipoteca; sul piano esecutivo, può procedere con il pignoramento presso terzi, che riguarda crediti del debitore verso terzi, come conto corrente, stipendio o altri crediti.

    Il preavviso di fermo non va mai sottovalutato.

    In alcuni casi, ad esempio, il contribuente può chiedere l’annullamento del preavviso se il veicolo è bene strumentale all’attività, entro il termine indicato dall’Agenzia. Anche il fermo già iscritto, però, non è sempre inattaccabile: tutto dipende dalla regolarità della cartella, dalla correttezza delle notifiche, dalla natura del bene colpito e dall’esistenza di eventuali cause di sospensione o annullamento.

    Il vero errore è aspettare il pignoramento. Quando arriva il preavviso di fermo, quando viene iscritta una ipoteca esattoriale o quando si riceve un atto che annuncia il pignoramento esattoriale, bisogna reagire in fretta e con lucidità.

    A Bologna, San Lazzaro, Casalecchio, Modena, Vignola e Castelvetro di Modena, Studio Legale Contessa – Avv. Mario Pio Contessa – assiste i contribuenti per  vagliare  se ci siano i presupposti per opposizione, sospensione, annullamento o gestione stragiudiziale del debito.

  • Phishing e conto svuotato: quando la banca deve rimborsare il correntista

    Phishing e conto svuotato: quando la banca deve rimborsare il correntista

    Ricevere un SMS che sembra provenire davvero dalla propria banca, cliccare per paura di un accesso anomalo e ritrovarsi dopo pochi minuti con il conto svuotato è oggi uno degli scenari più frequenti nelle frodi bancarie online. Il punto decisivo, però, è questo: il semplice fatto che il cliente abbia materialmente inserito credenziali o codici non basta, da solo, a liberare la banca dall’obbligo di rimborso. La disciplina sui servizi di pagamento pone infatti a carico dell’intermediario l’onere di provare che l’operazione sia stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata; inoltre, in caso di operazione non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento deve effettuare un rimborso integrale, immediato e comunque non oltre la fine della giornata operativa successiva, salvo il caso di motivato sospetto di comportamento fraudolento dell’utente.

    Questo significa che la banca non può respingere il disconoscimento con formule generiche del tipo “l’operazione risulta autenticata” oppure “il cliente ha inserito i codici”. La stessa Banca d’Italia ha chiarito che la mera presenza dell’autenticazione forte non è, di per sé, sufficiente a dimostrare che il cliente abbia autorizzato l’operazione o che abbia agito con dolo o colpa grave. In altre parole, la Strong Customer Authentication non chiude automaticamente il caso a favore della banca.

    Il vero nodo giuridico è la colpa grave del correntista. Ed è proprio qui che gli orientamenti dell’Arbitro Bancario Finanziario stanno assumendo un peso decisivo. In più decisioni ufficiali, l’ABF ha affermato che, nelle fattispecie di spoofing — cioè quando SMS o telefonate appaiono provenire dal numero autentico dell’intermediario — la colpa grave del cliente non è generalmente ravvisabile, proprio per l’elevata insidiosità del meccanismo fraudolento. In particolare, l’ABF ha valorizzato i casi in cui il messaggio truffaldino si inserisce nella chat genuina della banca o la chiamata appare provenire dal numero del servizio clienti, perché queste modalità sono idonee a trarre in inganno anche l’utente medio diligente.

    Diverso è il caso del phishing semplice, nel quale non vi è prova che il messaggio, l’SMS o la telefonata fossero effettivamente riconducibili, almeno in apparenza, all’intermediario. In una decisione del 2025 l’ABF ha ribadito che, se il cliente non fornisce elementi concreti idonei a dimostrare lo spoofing — per esempio screenshot, copia dell’SMS, prova del numero chiamante o dell’indirizzo realmente ingannevole — la vicenda può essere qualificata come semplice phishing, con conseguente possibile affermazione della colpa grave dell’utente. È quindi essenziale, fin dal primo momento, conservare ogni traccia tecnica della truffa.

    Sul piano pratico, chi subisce una frode di questo tipo deve muoversi subito. Occorre bloccare immediatamente carte, accessi e strumenti dispositivi, contestare formalmente le operazioni non autorizzate e raccogliere tutta la documentazione utile: screenshot degli SMS, email ricevute, numeri telefonici, cronologia degli accessi, contabili dei bonifici e ogni comunicazione con la banca. La contestazione va effettuata il prima possibile e comunque entro 13 mesi dall’addebito. La Banca d’Italia ha inoltre chiarito un punto molto importante: la denuncia all’autorità non è condizione necessaria per avviare il disconoscimento, e la banca non può pretendere quel documento come presupposto per aprire la pratica, anche se potrà poi richiederlo in un momento successivo per le proprie valutazioni.

    Se la banca rigetta il disconoscimento oppure non risponde entro 15 giorni, il cliente può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario. La procedura richiede un contributo di 20 euro e rappresenta, in molti casi, uno strumento concreto e rapido per contestare il diniego dell’intermediario.

    Per questo motivo, nei casi di phishing, smishing, spoofing e vishing, non bisogna fermarsi alla prima risposta negativa della banca. Occorre invece verificare se l’istituto abbia davvero assolto il proprio onere probatorio, se abbia motivato in modo serio la presunta colpa grave del cliente e se i propri sistemi di sicurezza fossero adeguati rispetto alla concreta anomalia dell’operazione. È proprio su questo terreno che si gioca, nella maggior parte dei casi, il diritto al rimborso.

    Lo Studio Legale Contessa – Avv. Mario Pio Contessa assiste correntisti e imprese nei casi di phishing bancario, sms truffa, conto svuotato, bonifici fraudolenti e operazioni non autorizzate, con attività di reclamo, ricorso ABF e tutela giudiziale, operando a Bologna, provincia di Bologna, San Lazzaro di Savena, Casalecchio di Reno, Imola, Castel Maggiore, Budrio, San Giovanni in Persiceto, Pianoro, Zola Predosa, Calderara di Reno, Sasso Marconi e Modena.

    Cosa fare subito se ti hanno svuotato il conto

    Blocca immediatamente carte, app e home banking.
    Contesta subito per iscritto le operazioni non autorizzate.
    Conserva prove tecniche della truffa.
    Sporgi denuncia dettagliata.
    Verifica con precisione se il diniego della banca è davvero fondato.

    In conclusione

    Nei casi di phishing bancario la regola non è “hai inserito i codici, quindi non vieni rimborsato”.
    La regola corretta è un’altra: la banca deve rimborsare, salvo che riesca a provare in concreto il dolo o la colpa grave del cliente. E, quando la truffa è costruita con tecniche di spoofing particolarmente insidiose, gli orientamenti più recenti mostrano che quella prova, per l’intermediario, non è affatto semplice

  • Phishing e truffe sul conto corrente: quando la banca deve rimborsare il correntista

    Phishing e truffe sul conto corrente: quando la banca deve rimborsare il correntista

    Le truffe bancarie online sono ormai una delle cause più frequenti di svuotamento del conto corrente. Email false, sms apparentemente inviati dalla banca, telefonate di finti operatori e siti clone dell’home banking inducono il correntista a compiere operazioni che, in realtà, favoriscono i truffatori. In questi casi, però, la risposta dell’istituto di credito non può essere automatica: la normativa sui servizi di pagamento impone alla banca di rimborsare le operazioni non autorizzate, salvo che essa dimostri la frode del cliente o una sua colpa grave.

    Il principio è oggi particolarmente chiaro. La Banca d’Italia ha ricordato che i prestatori di servizi di pagamento devono rimborsare immediatamente le operazioni non autorizzate, e comunque non oltre la fine della giornata operativa successiva a quella in cui ne sono venuti a conoscenza, salvo il caso di sospetto di frode da comunicare formalmente alla stessa Banca d’Italia. Inoltre, con la comunicazione del 17 giugno 2024, l’Autorità di vigilanza ha richiamato gli operatori a gestire i disconoscimenti con correttezza, evitando risposte stereotipate e non coerenti con il riparto legale degli oneri probatori.

    In termini pratici, questo significa che la banca non può limitarsi a scrivere: “il cliente ha inserito i codici”, “l’operazione risulta autenticata”, oppure “non emergono criticità nei sistemi di sicurezza”. L’intermediario deve invece provare, nel caso concreto, che l’operazione è effettivamente riconducibile alla volontà del correntista oppure che quest’ultimo ha tenuto una condotta gravemente imprudente. La Banca d’Italia ha espressamente richiamato gli intermediari a una verifica sostanziale e non meramente formale.

    Anche la giurisprudenza di legittimità si è mossa in questa direzione. Con Cass. civ., ord. 12 aprile 2018, n. 9158, la Corte ha affermato che, in materia di operazioni effettuate mediante strumenti elettronici, è ragionevole ricondurre nell’area del rischio professionale del prestatore di servizi di pagamento la possibilità che terzi utilizzino i codici di accesso del cliente, salvo dolo del titolare o comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. La stessa pronuncia richiama la necessità di valutare la condotta della banca secondo il parametro dell’accorto banchiere e di pretendere una prova concreta della riconducibilità dell’operazione al cliente.

    Per questo, chi subisce un episodio di phishing, smishing o vishing non deve fermarsi al primo diniego. In molti casi, soprattutto quando la truffa è sofisticata, il rimborso può essere ancora ottenuto. Ciò accade, ad esempio, quando il messaggio fraudolento riproduce in modo credibile comunicazioni ufficiali della banca, quando l’SMS si inserisce nella conversazione autentica dell’istituto, quando il numero chiamante appare compatibile con quello della banca oppure quando i sistemi antifrode non hanno intercettato operazioni anomale rispetto al profilo del cliente. La stessa Banca d’Italia ha evidenziato che la mera presenza dell’autenticazione forte non basta, da sola, a escludere il diritto al rimborso.

    Al contrario, il rimborso può essere legittimamente negato soltanto se la banca dimostra una condotta qualificata del cliente, cioè un comportamento gravemente negligente. Anche qui, però, non esistono scorciatoie. Non ogni errore del correntista equivale a colpa grave. Occorre valutare il livello di sofisticazione dell’inganno, la chiarezza degli alert ricevuti, il contenuto dei messaggi, il tipo di operazione disposta e la capacità della banca di prevenire o bloccare la frode. È proprio questo il terreno sul quale si gioca, nella maggior parte dei casi, la contestazione del diniego.

    Dal punto di vista operativo, chi si accorge di avere il conto svuotato deve agire immediatamente: bloccare carte e home banking, contestare per iscritto le operazioni, sporgere denuncia, acquisire screenshot di sms, email, chiamate, movimenti e codici identificativi dei bonifici, e far analizzare subito la risposta della banca. La tempestività è decisiva sia sul piano sostanziale sia su quello probatorio. La Banca d’Italia ricorda inoltre che il disconoscimento deve comunque intervenire entro 13 mesi dall’addebito, ma la segnalazione va fatta non appena il cliente viene a conoscenza dell’operazione.

    Lo Studio Legale Contessa – Avv. Mario Pio Contessa assiste correntisti, privati e imprese vittime di phishing, smishing, vishing, bonifici fraudolenti e operazioni bancarie non autorizzate, con attività di reclamo, ricorso all’ABF e tutela giudiziale, operando a Bologna, provincia di Bologna, San Lazzaro di Savena, Casalecchio di Reno, Imola, Castel Maggiore, San Giovanni in Persiceto, Budrio, Pianoro, Zola Predosa, Calderara di Reno, Sasso Marconi, Ozzano dell’Emilia, Castel San Pietro Terme e Modena.

    Cosa fare subito se ti hanno svuotato il conto

    Blocca immediatamente gli strumenti di pagamento.
    Contesta subito per iscritto i bonifici o gli addebiti non autorizzati.
    Sporgi denuncia dettagliata.
    Conserva ogni prova della truffa.
    Non accettare come definitiva una risposta standard della banca senza una verifica legale.

  • Ti hanno svuotato il conto con una truffa online? Quando la banca deve rimborsare

    Ti hanno svuotato il conto con una truffa online? Quando la banca deve rimborsare

    Quando un cliente scopre bonifici, pagamenti o disposizioni mai volute, la prima domanda è sempre la stessa: la banca deve rimborsare oppure no? La risposta non è automatica. La disciplina sui servizi di pagamento tutela il correntista contro le operazioni non autorizzate, ma il rimborso può essere escluso se l’intermediario prova che il cliente ha agito con dolo o con colpa grave. Proprio su questo punto la Banca d’Italia ha richiamato gli intermediari, segnalando che il rifiuto del rimborso non può basarsi su formule standard o su valutazioni sommarie.

    Dire semplicemente “hai inserito il codice OTP, quindi la banca non risponde” non è corretto in termini assoluti. La Banca d’Italia ha chiarito che la semplice presenza dell’autenticazione forte non basta, da sola, per affermare automaticamente la colpa grave del cliente. Occorre invece una verifica concreta della dinamica della frode, del livello di inganno del messaggio, del comportamento del correntista e dei sistemi di sicurezza adottati dall’intermediario.

    In linea generale, il cliente ha diritto al rimborso quando si trova davanti a operazioni non autorizzate, cioè pagamenti o bonifici che non ha realmente voluto disporre. La Banca d’Italia ricorda che il cliente può disconoscere tali operazioni e chiederne la restituzione, e che il rimborso non è dovuto solo se la banca prova che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, e che il cliente ha agito in modo fraudolento oppure con dolo o colpa grave.

    Per questo motivo, se ti hanno svuotato il conto con una truffa online, la regola pratica è questa: la banca può essere chiamata a rimborsare quando risulta che il cliente ha subito un attacco di phishing, smishing o vishing, ha custodito in modo diligente le proprie credenziali, ha segnalato l’accaduto con tempestività e non emerge una sua negligenza qualificata. La Banca d’Italia ha inoltre precisato che, se manca l’autenticazione forte oppure l’intermediario non riesce a dimostrare che l’operazione è stata autorizzata con SCA, il cliente ha diritto al rimborso, salvo ipotesi di frode da parte sua.

    Diverso è il caso in cui la banca riesca a dimostrare una condotta gravemente imprudente. Nella prassi ABF, il rimborso è stato talvolta negato quando il cliente ha cliccato su un link con evidenti indici di inattendibilità, ha seguito pedissequamente le istruzioni del truffatore o ha comunicato dati sensibili senza alcuna cautela elementare. In una decisione del 25 settembre 2025, ad esempio, l’ABF ha valorizzato proprio questi elementi per ritenere sussistente la colpa grave della cliente.

    Ma esistono anche casi di segno opposto. In una decisione del 7 maggio 2025, l’ABF ha esaminato un caso di vishing e smishing con bonifico online e ha ricordato che la controversia va valutata alla luce del D.lgs. n. 11/2010, senza scorciatoie automatiche in danno del cliente. In altra decisione del 14 gennaio 2025, l’ABF ha affermato che la prova della corretta autenticazione è un presupposto logico anteriore rispetto alla valutazione della colpa grave, accogliendo la domanda del correntista proprio perché l’intermediario non aveva fornito una dimostrazione sufficiente.

    Il punto centrale, quindi, è questo: non basta che il cliente abbia materialmente digitato qualcosa. Bisogna capire come è stato indotto a farlo, se il messaggio appariva davvero provenire dalla banca, se vi erano alert chiari, se il sito era riconoscibile come falso, se l’operazione era coerente con il profilo abituale del cliente e se la banca ha intercettato o meno anomalie significative. La stessa Banca d’Italia raccomanda ai prestatori di servizi di pagamento di valutare le richieste di disconoscimento tenendo conto del corretto riparto delle responsabilità e di evitare rifiuti infondati.

    Sul piano pratico, chi subisce una truffa deve muoversi subito: bloccare gli strumenti di pagamento, contestare immediatamente l’operazione, presentare denuncia e conservare screenshot, sms, email, numeri chiamanti, movimenti bancari e ogni elemento utile. La Banca d’Italia ricorda che la contestazione va effettuata il prima possibile e comunque entro 13 mesi dalla data dell’addebito, fermo restando l’obbligo di avvisare la banca non appena ci si accorge dell’uso non autorizzato.

    In questa materia, quindi, non esiste una formula valida per tutti. La frase giusta non è “se hai inserito l’OTP hai perso”, ma piuttosto questa: la banca non può negare il rimborso senza provare seriamente la colpa grave del cliente e la regolarità dell’autenticazione. Ed è proprio su questa verifica tecnica  che si gioca la difesa.

    Lo Studio Legale Contessa – Avv. Mario Pio Contessa assiste clienti vittime di phishing, smishing, vishing, bonifici fraudolenti e conto corrente svuotato, con attività di reclamo, ricorso ABF e tutela giudiziale, operando a Bologna, in tutta la provincia di Bologna, San Lazzaro di Savena, Casalecchio di Reno, Imola, Castel Maggiore, San Giovanni in Persiceto, Budrio, Pianoro, Zola Predosa, Granarolo dell’Emilia, Ozzano dell’Emilia, Calderara di Reno, Sasso Marconi, Anzola dell’Emilia, Castel San Pietro Terme e Modena.

    Consigli pratici immediati

    • Non cliccare mai su link ricevuti via sms o email che sembrano provenire dalla banca.
    • Digita sempre manualmente l’indirizzo del sito ufficiale.
    • Attiva notifiche in tempo reale su bonifici, accessi e movimenti.
    • Contesta subito ogni operazione sospetta.
    • Fai verificare la risposta della banca prima di fermarti  ad un diniego.
  • Phishing bancario: cosa fare se la banca nega il rimborso del conto svuotato

    Phishing bancario: cosa fare se la banca nega il rimborso del conto svuotato

    Il phishing bancario è oggi una delle cause più frequenti di svuotamento del conto corrente. Il cliente riceve un sms, una telefonata o un messaggio apparentemente proveniente dalla banca, viene indotto a compiere un’operazione urgente e, solo dopo, scopre bonifici, pagamenti o accessi che non riconosce. In molti casi, dopo la contestazione, la banca risponde con formule standard: operazione autorizzata, credenziali inserite dal cliente, assenza di anomalie nei sistemi, responsabilità del correntista. Eppure il rimborso non può essere negato automaticamente solo perché la truffa è passata attraverso un link, un codice OTP o un’autenticazione apparentemente regolare. La Banca d’Italia ha richiamato gli intermediari proprio su questo punto, segnalando prassi di rifiuto non sempre coerenti con le tutele dovute ai clienti.

    La disciplina sui servizi di pagamento impone infatti alla banca di provare che l’operazione sia stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, e che non vi siano stati malfunzionamenti o inconvenienti nel processo esecutivo. L’Arbitro Bancario Finanziario ha ribadito nel 2025 che la prova dell’autenticazione viene prima ancora della valutazione sulla colpa grave del cliente: se questa prova manca, anche solo in parte, il ricorso può essere accolto integralmente. In una decisione del 14 gennaio 2025, l’ABF ha precisato che la prova di autenticazione costituisce un vero e proprio prius logico rispetto alla colpa grave dell’utente, e ha accolto la domanda restitutoria proprio per difetto di prova adeguata da parte dell’intermediario.

    Questo significa, in concreto, che frasi come “il cliente ha inserito le credenziali” oppure “l’operazione risulta autorizzata” non bastano, da sole, a chiudere la questione. La stessa Banca d’Italia chiarisce che la semplice presenza dell’autenticazione forte non è sufficiente, di per sé, per dedurre automaticamente dolo o colpa grave del cliente. Occorre una valutazione concreta della dinamica della frode, del comportamento tenuto dal correntista, del livello di sofisticazione del messaggio o della telefonata, e delle misure di sicurezza concretamente adottate dalla banca.

    Naturalmente non tutti i casi portano al rimborso. Quando emerge una condotta macroscopicamente imprudente, l’esito può essere opposto. In una decisione ABF del 25 marzo 2025, ad esempio, è stata ritenuta sussistente la colpa grave del cliente in un caso di phishing con sette bonifici effettuati in pochi minuti, sul presupposto che la modalità truffaldina non potesse più considerarsi particolarmente sofisticata e che la banca avesse prodotto log informatici ritenuti idonei a dimostrare l’autenticazione delle operazioni. Questo conferma che il tema non si risolve con formule astratte: conta la prova, e conta il caso concreto.

    Per il cliente, dunque, la questione decisiva è capire quando il rifiuto della banca sia davvero contestabile. Il diniego può essere rimesso in discussione quando il messaggio o il sito falso erano altamente credibili, quando la truffa simulava in modo convincente comunicazioni ufficiali dell’istituto, quando il cliente ha agito con tempestività nel bloccare il conto e segnalare l’accaduto, oppure quando le misure di sicurezza della banca non hanno intercettato operazioni anomale o seriali. La Banca d’Italia, sul piano informativo e di vigilanza, invita i clienti a segnalare subito l’accaduto e ricorda che, se la banca nega il rimborso o non risponde al disconoscimento entro 15 giorni lavorativi, il cliente può proporre reclamo e poi ricorso all’ABF.

    C’è poi un altro profilo importante: non tutto ciò che avviene dopo una truffa rientra automaticamente nelle operazioni non autorizzate. La Banca d’Italia avverte che, se il cliente viene convinto a eseguire personalmente un pagamento a favore del truffatore, l’autenticazione forte non lo protegge, perché è lui stesso a superare i controlli di sicurezza. Anche per questo la fase di analisi legale deve essere molto accurata: bisogna distinguere le ipotesi di operazione non autorizzata da quelle in cui la banca sostiene l’esistenza di un consenso, sia pure carpito con artifici. Da questa distinzione dipende spesso l’intera strategia difensiva.

    Se la banca ha negato il rimborso, non conviene fermarsi alla prima risposta. Occorre esaminare il testo del diniego, verificare se l’intermediario abbia davvero dimostrato la colpa grave, controllare la tracciabilità dell’autenticazione, i log, i tempi di segnalazione, l’eventuale presenza di alert, il contenuto dei messaggi ricevuti e il tipo di operazioni eseguite. In molti casi, una contestazione ben costruita cambia radicalmente il quadro.

    Lo Studio Legale Contessa – Avv. Mario Pio Contessa assiste clienti nei casi di phishing bancario, smishing, vishing, bonifici fraudolenti, home banking compromesso e rimborso negato dalla banca, con attività di reclamo, ricorso ABF e tutela giudiziale, operando su Bologna, provincia di Bologna, San Lazzaro di Savena, Casalecchio di Reno, Imola, Castel Maggiore, San Giovanni in Persiceto, Budrio, Pianoro, Zola Predosa, Granarolo dell’Emilia, Ozzano dell’Emilia, Calderara di Reno, Sasso Marconi, Anzola dell’Emilia, Castel San Pietro Terme e Modena.

  • Phishing bancario e conto svuotato: quando la banca può dover rimborsare il cliente

    Phishing bancario e conto svuotato: quando la banca può dover rimborsare il cliente

    Quando una persona si accorge che il conto corrente è stato svuotato dopo un messaggio, una telefonata o un accesso anomalo all’home banking, la prima domanda è sempre la stessa: la banca deve rimborsare? La risposta non è automatica, ma in molti casi si può avere diritto al rimborso integrale. Il quadro normativo sui servizi di pagamento prevede infatti che, nelle operazioni non autorizzate, il prestatore di servizi di pagamento debba normalmente rimborsare il cliente; spetta alla banca provare la frode, il dolo o la colpa grave dell’utente. Banca d’Italia, inoltre, ribadisce che il rimborso delle operazioni disconosciute va effettuato, di regola, entro la fine della giornata lavorativa successiva alla richiesta, salvo i casi di fondato sospetto di frode.

    Il phishing bancario non si presenta più soltanto con la classica e-mail ingannevole. Oggi le truffe passano spesso attraverso sms apparentemente provenienti dalla banca, telefonate costruite con tecniche di spoofing, link verso siti-clone e richieste urgenti di inserire credenziali, OTP o codici di conferma. Proprio per questo la valutazione giuridica non può essere standardizzata: bisogna distinguere fra operazioni realmente non autorizzate, operazioni apparentemente autorizzate ma indotte con artifici particolarmente sofisticati, e condotte del cliente che il giudice o l’ABF possono invece ritenere gravemente imprudenti.

    Il punto decisivo, quindi, è questo: non basta che la banca neghi il rimborso. Deve dimostrare, in concreto, che il cliente ha agito con dolo o colpa grave, oppure che l’operazione era assistita dai presidi di sicurezza richiesti e correttamente autorizzata. Sul piano pratico, ciò significa che la controversia ruota spesso attorno a elementi molto concreti: qualità dell’sms o della chiamata ricevuta, presenza o meno di autenticazione forte, sistema di alert della banca, rapidità del disconoscimento, anomalie nei bonifici, destinatari dei pagamenti e comportamento tenuto dal correntista subito dopo la truffa.

    In alcuni casi il rimborso può essere riconosciuto perché il cliente è stato vittima di una tecnica particolarmente insidiosa, difficilmente percepibile come fraudolenta. In altri, invece, il quadro si complica quando emergono condotte come il clic su link palesemente estranei al sito ufficiale, la comunicazione telefonica dei codici dispositivi o la trasmissione di credenziali che la banca dichiara di non chiedere mai. Proprio una decisione ABF del 25 marzo 2025 ha ritenuto sussistente la colpa grave in un caso di phishing “classico” via link a sito clone; ciò conferma che non esiste un automatismo, ma una valutazione caso per caso.

    Per questo, se dici “mi hanno svuotato il conto”, la prima mossa non deve essere la rassegnazione, ma una reazione immediata e ordinata. Occorre bloccare subito gli strumenti di pagamento e gli accessi digitali, contestare formalmente le operazioni, presentare reclamo scritto alla banca e sporgere denuncia dettagliata alla Polizia Postale, allegando screenshot, numeri chiamanti, sms, e-mail, cronologia dell’home banking e movimenti contestati. Banca d’Italia ricorda inoltre che, se il reclamo non viene accolto o la risposta non convince, il cliente può presentare esposto e, dopo il reclamo, ricorso all’ABF.

    Sul piano legale, la differenza la fa spesso la ricostruzione tecnica del fatto. Una denuncia generica e una contestazione sommaria raramente bastano. Serve invece un’impostazione precisa, capace di distinguere tra phishing, smishing, vishing, operazione non autorizzata, operazione contestata, eventuale colpa grave e responsabilità organizzativa della banca. In questa materia, la qualità della prova è decisiva almeno quanto la norma applicabile.

    Lo Studio Legale Contessa – Avv. Mario Pio Contessa assiste clienti nei casi di phishing bancario, truffe online, bonifici fraudolenti e conto corrente svuotato, con attività di reclamo, ricorso ABF e azione giudiziale, operando su Bologna, provincia di Bologna, San Lazzaro di Savena, Casalecchio di Reno, Imola, Castel Maggiore, San Giovanni in Persiceto, Budrio, Pianoro, Zola Predosa, Granarolo dell’Emilia, Ozzano dell’Emilia, Calderara di Reno, Sasso Marconi, Anzola dell’Emilia, Castel San Pietro Terme e Modena.

  • Clausole abusive nel mutuo: nulla la risoluzione di diritto per una sola rata non pagata o per aggressioni di terzi sull’immobile ipotecato

    Clausole abusive nel mutuo: quando la banca non può risolvere il contratto per una sola rata non pagata o per fatti di terzi

    Nel contenzioso bancario continua a rafforzarsi la tutela del consumatore contro le clausole contrattuali che attribuiscono alla banca un potere eccessivo di scioglimento del rapporto. Secondo la massima circolata sulla pronuncia del Tribunale di Como del 13 aprile 2026, resa in sede di reclamo nell’opposizione a precetto, sono abusive le clausole che prevedono la risoluzione di diritto del mutuo sia per il mancato pagamento di una sola rata, sia per l’aggressione dell’immobile ipotecato da parte di terzi.

    La prima clausola appare particolarmente critica perché il sistema normativo bancario non consente di trattare come causa automatica di risoluzione il mero mancato pagamento di una sola rata. L’art. 40, comma 2, TUB prevede infatti che la banca possa invocare la risoluzione del contratto per ritardato pagamento solo quando tale ritardo si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive, precisando che per ritardato pagamento si intende quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata. Una clausola che anticipi la rottura del rapporto a fronte di un solo episodio pone dunque il consumatore in una posizione significativamente peggiore rispetto a quella delineata dalla legge.

    Questa impostazione si coordina con il Codice del consumo, che considera vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. L’AGCM richiama espressamente, per la disciplina delle clausole vessatorie, gli artt. 33-38 del Codice del consumo; l’art. 33 resta quindi il parametro centrale per sindacare la validità di pattuizioni bancarie sproporzionate o eccessivamente penalizzanti.

    Ancora più delicata è la seconda clausola, cioè quella che collega la risoluzione del mutuo all’aggressione dell’immobile ipotecato da parte di terzi. Su questo punto, la più recente elaborazione giurisprudenziale ha chiarito che eventi dipendenti dall’iniziativa di terzi o da fattori esterni non coincidono automaticamente con un inadempimento imputabile al mutuatario. La già ricordata decisione della Corte d’Appello di Venezia ha distinto nettamente tra risoluzione per inadempimento e decadenza dal beneficio del termine, affermando che un pignoramento subito o un’aggressione esterna possono semmai rilevare sotto altri profili, ma non giustificano, di per sé, una risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 c.c. se la clausola produce uno squilibrio contrattuale in danno del consumatore.

    Sul piano pratico, queste pronunce sono molto importanti perché incidono direttamente sulla validità del precetto fondato sulla pretesa risoluzione del mutuo. Se la banca aziona il credito residuo richiamando una clausola abusiva, il debitore può eccepire l’illegittimità del titolo esecutivo o, comunque, del fondamento del precetto, chiedendone la sospensione o la declaratoria di inefficacia nell’ambito dell’opposizione a precetto o dell’opposizione all’esecuzione, a seconda del momento processuale in cui interviene la difesa. L’orientamento è tanto più rilevante nei mutui stipulati con consumatori, nei quali il controllo officioso e giudiziale delle clausole abusive ha oggi un ruolo centrale.

    Il principio da tenere fermo è semplice: non ogni clausola inserita in un mutuo è automaticamente valida solo perché sottoscritta.

    Se la banca si attribuisce il potere di sciogliere il contratto in presenza di un inadempimento minimo, oppure per fatti estranei alla condotta del consumatore, la clausola può essere dichiarata abusiva e non può legittimare un’azione esecutiva immediata.

    In questi casi, la tempestività della difesa è decisiva, perché il consumatore deve verificare subito contratto, clausole risolutive, dichiarazione di decadenza o risoluzione e atto di precetto.

    Studio Legale Contessa – Avv. Mario Pio Contessa assiste i clienti nelle controversie relative a mutui bancari, clausole abusive, opposizioni a precetto, opposizioni all’esecuzione, liberazione del fideiussore, usura bancaria e invalidità di pattuizioni contrattuali vessatorie. Ogni contratto va letto in modo tecnico, perché spesso proprio nella clausola apparentemente “standard” si nasconde il vizio che consente di bloccare o ridimensionare l’azione della banca.

  • Phishing bancario e conto svuotato: quando la banca può essere chiamata a rimborsare

    Phishing bancario e truffe online: cosa fare quando ti svuotano il conto

    Quando un correntista si accorge che il conto è stato svuotato a seguito di phishing, vishing, smishing o altre truffe bancarie online, il primo errore è pensare che la responsabilità ricada sempre e solo sul cliente. Non è così. Il quadro normativo dei servizi di pagamento impone alla banca specifici obblighi di sicurezza, di autenticazione e di gestione del disconoscimento. In particolare, nel sistema del D.lgs. n. 11/2010, se l’utente nega di avere autorizzato l’operazione, spetta al prestatore di servizi di pagamento dimostrare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito malfunzionamenti o altre anomalie.

    La disciplina vigente prevede inoltre che, in caso di operazione non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento debba rimborsare l’importo o fornire una motivazione del rifiuto entro la fine della giornata operativa successiva, salvo il caso in cui vi siano motivati sospetti di frode da parte del cliente. Allo stesso modo, il cliente deve contestare l’addebito senza indugio e, comunque, entro tredici mesi dalla data dell’addebito, salvo specifiche eccezioni informative.

    Un punto decisivo, anche in chiave difensiva, riguarda l’autenticazione forte del cliente (SCA). L’art. 12 del D.lgs. n. 11/2010 stabilisce che, salvo il caso di comportamento fraudolento del pagatore, il cliente non sopporta alcuna perdita se la banca non ha richiesto l’autenticazione forte o non ricorrono i presupposti normativi. In coerenza con questo assetto, la Banca d’Italia ha chiarito nel 2024 che, in assenza di comportamenti fraudolenti del cliente, deve essere garantito il rimborso quando il prestatore non richiede la SCA oppure non riesce a dimostrare che l’operazione sia stata autorizzata con SCA; ha inoltre ribadito che la valutazione dell’eventuale dolo o colpa grave del cliente non può essere automatica, ma va compiuta in concreto.

    Va però detto con chiarezza che non tutte le frodi hanno lo stesso inquadramento. La Banca d’Italia, nel Rapporto sulle operazioni di pagamento fraudolente, distingue le operazioni “non autorizzate” dalle ipotesi di manipolazione del pagatore, cioè dai casi in cui il cliente viene indotto dal truffatore a eseguire personalmente il bonifico o a compiere atti dispositivi mediante tecniche di social engineering. Proprio per i bonifici, il valore medio delle frodi è più elevato e, nelle frodi da manipolazione, i meccanismi automatici di rimborso sono più difficili da attivare. Questo non significa che il cliente sia sempre privo di tutela: significa, piuttosto, che la difesa deve concentrarsi sulla concreta adeguatezza dei presidi della banca, sul livello di sicurezza adottato, sui sistemi di allerta, sulla corretta implementazione della SCA e sulla reale sussistenza, o meno, di una colpa grave del correntista.

    Per questo, quando il conto viene svuotato online, bisogna agire subito: blocco immediato degli strumenti di pagamento, disconoscimento scritto delle operazioni, reclamo formale alla banca, acquisizione degli estratti e dei log disponibili, verifica delle modalità di autenticazione utilizzate e valutazione tecnica della vicenda. In molti casi, la differenza non la fa la semplice denuncia del fatto, ma la capacità di impostare fin dall’inizio una contestazione giuridica precisa, documentata e coerente con il regime delle operazioni non autorizzate.


    Nel phishing bancario non esistono automatismi favorevoli garantiti in ogni caso.

    Ma quando la banca non prova correttamente l’autorizzazione dell’operazione, non adotta presidi adeguati o non gestisce bene il disconoscimento, o non informa adeguatamente il cliente,  esistono spazi difensivi concreti per chiedere il rimborso integrale delle somme sottratte.

    Per info: Studio Legale Contessa – Avv Mario Pio Contessa