Cartella per multe stradali: quando può essere annullata

Ricevere una cartella per multe stradali non significa, automaticamente, che il debito sia dovuto. Nella pratica, molti contribuenti scoprono l’esistenza della pretesa soltanto quando arriva la cartella, oppure quando compaiono conseguenze più gravi, come il fermo amministrativo del veicolo o l’avvio di procedure esecutive. Ed è proprio qui che occorre fermarsi e verificare: una cartella riferita a sanzioni del Codice della strada può essere contestabile per prescrizione, per vizi di notifica o per irregolarità degli atti che la precedono. Decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, Agenzia delle entrate-Riscossione può infatti attivare misure cautelari ed esecutive; tra queste, il fermo amministrativo, che blocca il veicolo e ne limita fortemente l’utilizzo.

Il primo controllo da compiere riguarda il verbale originario. Quando la contestazione non è immediata, il verbale di accertamento della violazione deve essere notificato nei termini previsti dall’art. 201 del Codice della strada; inoltre, contro il verbale sono previsti rimedi specifici: ricorso al Prefetto entro 60 giorni oppure opposizione davanti al giudice ordinario, secondo il rito di cui all’art. 7 del d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica, salvi i casi di residenza all’estero. Se a monte vi è un vizio serio del verbale o della sua notificazione, anche la cartella successiva può diventare aggredibile.

Prescrizione delle multe: il termine da verificare subito

Sul terreno delle multe stradali, il tema più frequente è la prescrizione quinquennale. L’art. 28 della legge n. 689/1981 stabilisce che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive in cinque anni; l’interruzione della prescrizione resta disciplinata dalle norme del codice civile. In termini pratici, ciò significa che il decorso del tempo va ricostruito atto per atto, verificando se vi siano stati atti interruttivi validamente notificati.

Su questo punto, la giurisprudenza recente è particolarmente favorevole al contribuente. La Corte di cassazione, Terza Sezione civile, con ordinanza n. 18152 del 2 luglio 2024, ha ribadito che l’eccezione di prescrizione del credito derivante da sanzioni del Codice della strada può essere fatta valere con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., perché investe l’esistenza stessa del credito e non un mero vizio formale dell’atto. Questo principio è importante perché consente di mantenere aperto uno spazio difensivo reale anche quando il problema emerga solo in una fase successiva, ad esempio dopo un’intimazione o un atto esecutivo.

Quando la notifica della cartella è davvero contestabile

Un secondo fronte decisivo è quello della notifica della cartella. L’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 disciplina la notificazione della cartella di pagamento, che può avvenire tramite i soggetti abilitati, a mezzo posta oppure anche ai domicili digitali secondo l’art. 60-ter del D.P.R. n. 600/1973. Ne consegue che ogni difesa seria richiede di esaminare concretamente come la cartella sia stata trasmessa: relata, avviso di ricevimento, ricevute PEC, indirizzo utilizzato e documentazione di consegna.

Occorre però evitare un errore molto comune: non ogni irregolarità telematica rende nulla la notifica. Sul piano della PEC, l’orientamento ormai consolidato è che la notificazione non è nulla solo perché il mittente non compare nei pubblici elenchi, se l’indirizzo è comunque riconducibile all’ente e il destinatario ha potuto comprendere la provenienza dell’atto e difendersi. Questo principio è stato affermato dalle Sezioni Unite n. 15979/2022 ed è stato ribadito, per le cartelle, dalla Cassazione civile, Sez. tributaria, ord. n. 26682 del 14 ottobre 2024.

Più in generale, la prova della notifica postale resta un passaggio delicatissimo: la giurisprudenza continua a valorizzare l’avviso di ricevimento quale documento centrale per dimostrare consegna, data e soggetto ricevente. Perciò, in presenza di irregolarità sostanziali della notificazione postale, la difesa può risultare decisiva. La verifica va però compiuta sugli atti, non su impressioni o ricordi sommari del contribuente.

Cosa può fare il contribuente quando riceve una cartella per multe

Quando arriva una cartella riferita a multe stradali, la strategia corretta non è improvvisare un ricorso standard, ma ricostruire con precisione la sequenza degli atti: verbale, eventuale ordinanza prefettizia, cartella, intimazioni, solleciti, estratto di ruolo, notifiche postali o PEC. Solo così si può capire se ci si trovi davanti a una questione di prescrizione, di inesistenza o invalidità della notifica, di errore sull’importo oppure di debito effettivamente dovuto.

Sul piano amministrativo, esiste anche la possibilità di chiedere la sospensione della riscossione direttamente ad Agenzia delle entrate-Riscossione quando ricorrono specifiche cause, come ad esempio prescrizione, sgravio, pagamento già eseguito, sospensione giudiziale o sentenza favorevole. La domanda, secondo le istruzioni ufficiali, va presentata entro 60 giorni dalla notifica della cartella o dell’atto della riscossione. È uno strumento utile, ma non sostituisce l’analisi legale del caso, perché l’ambito applicativo è tassativo.

Quando invece si deve agire in sede giudiziale, va distinta con rigore l’opposizione che investe il diritto di procedere all’esecuzione da quella che riguarda la regolarità formale degli atti esecutivi. L’art. 615 c.p.c. riguarda la contestazione della debenza del credito; l’art. 617 c.p.c. presidia invece i vizi formali degli atti esecutivi e prevede un termine di 20 giorni. È una distinzione processuale fondamentale, perché un errore nell’inquadramento del rimedio può compromettere la difesa.

Se la cartella non è nulla: rateizzazione e definizioni da valutare

Non tutte le cartelle per multe stradali sono annullabili. Quando non emergono vizi utili, il contribuente deve valutare rapidamente le soluzioni alternative per evitare l’aggravarsi della posizione. Oggi, per le richieste presentate nel 2025 e nel 2026, la rateizzazione “a semplice richiesta” può arrivare fino a 84 rate per importi fino a 120.000 euro; con istanza documentata si può arrivare fino a 120 rate, nei casi e con i requisiti previsti dalla disciplina vigente.

Va poi ricordato che, alla data odierna, è aperta la Rottamazione-quinquies, ma sulle multe stradali la verifica deve essere molto prudente: le FAQ ufficiali segnalano infatti che la definibilità riguarda solo le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada irrogate da amministrazioni dello Stato, non indistintamente ogni multa. Anche sotto questo profilo, quindi, non è prudente affidarsi a formule generiche o slogan.

Conclusione

La cartella per multe stradali non va né ignorata né data per automaticamente corretta. In molti casi, il problema vero non è la multa in sé, ma il modo in cui il credito è stato formato, notificato e poi portato in riscossione. Prescrizione quinquennale, verbale notificato tardivamente, cartella notificata male, atti successivi incoerenti o difese proposte con il rimedio sbagliato sono i nodi che più spesso determinano l’esito della vicenda. Per questo, chi riceve una cartella, un’intimazione, un fermo o un pignoramento per vecchie multe dovrebbe far esaminare subito tutta la sequenza documentale, così da capire se vi sia spazio per l’annullamento del debito o se convenga percorrere una soluzione di definizione o rateizzazione.

© 2024 Avv. Mario Pio Contessa

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