
Phishing bancario: banca condannata al risarcimento dei bonifici non autorizzati
In materia di phishing bancario e bonifici non autorizzati, il Tribunale di Bologna ha accolto la domanda proposta nell’interesse di due clienti assistiti dall’Avv. Mario Pio Contessa – Studio Legale Contessa, condannando l’istituto convenuto al pagamento di euro 17.000,00, oltre rivalutazione, interessi e spese di lite.
La decisione è stata assunta con sentenza n. 2540/2026, pubblicata il 23 marzo 2026.
La vicenda riguardava una frode di home banking realizzata attraverso un contatto fraudolento che induceva i clienti a compiere operazioni apparentemente dirette a bloccare un illecito in corso, ma in realtà funzionali a consentire a terzi l’accesso abusivo al conto e l’esecuzione di due bonifici verso l’estero, rispettivamente di euro 14.000,00 e euro 3.000,00. La domanda attorea, difesa dall’Avv. Mario Pio Contessa, era fondata sull’inadeguatezza delle misure di sicurezza adottate e sull’omessa implementazione di rimedi idonei a prevenire la frode informatica.
Il Tribunale ha ritenuto la domanda fondata, richiamando il D.lgs. n. 11/2010 e ribadendo che, nelle operazioni di pagamento eseguite senza il consenso dell’utente, grava sulla banca l’onere di provare che l’operazione sia stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, e che non abbia subito le conseguenze di malfunzionamenti o altri inconvenienti nelle procedure di esecuzione. In difetto di tale prova, l’intermediario è tenuto a reintegrare il cliente. La sentenza richiama inoltre l’orientamento della Cassazione secondo cui la responsabilità della banca per operazioni effettuate mediante strumenti elettronici ha natura contrattuale ed è esclusa solo in presenza di colpa grave dell’utente.
Uno dei passaggi più rilevanti della decisione riguarda il sistema degli alert di sicurezza. Il giudice ha evidenziato che, nel caso concreto, il messaggio inviato via e-mail era idoneo a disvelare il meccanismo decettivo, mentre l’SMS inviato contestualmente aveva un contenuto troppo generico e, quindi, non sufficiente a mettere il cliente in condizione di attivare tempestivamente le opportune contromisure. Proprio questa differenza di contenuto, unita alla particolare dinamica del raggiro, ha portato il Tribunale a ritenere non assolto l’onere probatorio gravante sulla banca in ordine all’adeguatezza dell’avviso inviato al correntista.
La sentenza afferma inoltre che la particolare insidiosità del meccanismo di truffa esclude, nel caso esaminato, il concorso del danneggiato nella causazione del fatto lesivo. In altri termini, il rischio derivante da condotte fraudolente di terzi che simulano il consenso del pagatore viene ricondotto nella sfera di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, quale rischio d’impresa che l’intermediario deve governare con strumenti tecnici adeguati.
All’esito delle difese svolte dall’Avv. Mario Pio Contessa, il Tribunale di Bologna ha quindi condannato l’istituto convenuto al ristoro integrale della provvista sottratta, oltre accessori e spese processuali. La pronuncia conferma l’importanza di una lettura rigorosa della documentazione bancaria, dei log, dei sistemi di autenticazione e delle comunicazioni inviate al cliente nei casi di phishing, smishing, vishing e frode bancaria online.
Lo Studio Legale Contessa – Avv. Mario Pio Contessa assiste i correntisti nelle controversie relative a truffe online, operazioni non autorizzate, bonifici fraudolenti e responsabilità della banca, con analisi puntuale del caso concreto e della documentazione disponibile.
Studio Legale Contessa – Avv Mario Pio Contessa – Strada Maggiore 54 – Bologna – Italia
