Quando arriva un pignoramento presso terzi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER), spesso il problema si manifesta “di colpo”: conto corrente bloccato, trattenute sullo stipendio, richiesta al cliente o al committente di pagare direttamente al Fisco.

Questa forma di esecuzione è disciplinata, in particolare, dagli artt. 72 e 72-bis D.P.R. 602/1973 ed è costruita per essere rapida: l’ordine viene notificato al terzo (banca, datore di lavoro, INPS, cliente) e al debitore, senza la sequenza tipica del pignoramento ordinario tra privati.

Lo Studio Legale Contessa – Avv. Mario Pio Contessa (Bologna) assiste contribuenti e imprese nella difesa stragiudiziale e giudiziale contro pignoramenti, intimazioni, fermi e atti connessi alla riscossione, con metodo centrato su atti, notifiche e tempi.

1) Che cos’è il pignoramento esattoriale “presso terzi”

È la procedura con cui AER intima a un soggetto terzo di vincolare e riversare somme o crediti che quel terzo deve al debitore (es. saldo disponibile in banca, quote di stipendio, canoni di locazione, crediti verso clienti).

I riferimenti principali sono:

art. 72 D.P.R. 602/1973 (ipotesi su fitti/pigioni/canoni);

art. 72-bis D.P.R. 602/1973 (pignoramento “generale” presso terzi).

2) Che cosa può essere colpito (nella pratica)

In concreto, AER può agire su:

conto corrente / deposito (nei limiti applicabili e secondo la dinamica dell’atto notificato alla banca);

stipendio e pensione (presso datore di lavoro/INPS, nel rispetto dei limiti di legge);

crediti verso clienti/committenti (tipico per imprese e professionisti);

canoni di locazione o altre entrate periodiche;

indennità e crediti vari, salvo quelli impignorabili o soggetti a limiti.

3) Differenza essenziale rispetto al pignoramento “ordinario”

Nel pignoramento ordinario (art. 543 c.p.c.) il percorso passa dal giudice dell’esecuzione con udienza e assegnazione.
Nel pignoramento esattoriale ex 72-bis, invece, l’ordine a terzi è impostato per produrre effetti in tempi rapidi, con un ruolo “diverso” del giudice (che interviene quando si attivano strumenti oppositivi o incidenti esecutivi).

Traduzione per il cliente medio: il tempo per reagire è spesso più stretto, perché gli effetti sul conto o sulle trattenute possono partire presto.

4) Stipendio e pensione: i limiti (punto che va sempre controllato)

Per le trattenute su stipendio, AER applica scaglioni percentuali specifici (derivanti dalla normativa speciale sulla riscossione). In sintesi:

fino a € 2.500 netti: massimo 1/10;

tra € 2.500 e € 5.000: massimo 1/7;

oltre € 5.000: massimo 1/5.

Per le pensioni opera inoltre la tutela del minimo vitale (art. 545 c.p.c. e norme collegate): la parte sotto soglia non può essere aggredita; la trattenuta si calcola solo sull’eccedenza.

Nota pratica: qui si vedono errori e applicazioni “meccaniche”. Un controllo sul cedolino e sull’atto è spesso decisivo.

5) Quando il pignoramento può essere illegittimo o riducibile

Non esistono formule “automatiche”, ma nella pratica le criticità più rilevanti sono:

A) Atti presupposti non notificati o notifiche irregolari

Cartelle/avvisi mai pervenuti, notifiche vizi ate, sequenze incomplete: sono tra i profili più frequenti da verificare, perché incidono sul diritto di difesa e sulla regolarità del percorso.

B) Prescrizione / fatti estintivi sopravvenuti

Quando l’azione di riscossione si riattiva dopo anni, va ricostruita la linea temporale: se mancano atti idonei o se la sequenza presenta vuoti incompatibili con la prescrizione applicabile, la difesa può avere basi concrete.

C) Mancanza o insufficienza dei presupposti dell’azione esecutiva

Ad esempio: assenza di intimazione nei casi in cui la legge la richieda prima di procedere (tema da valutare “sul fascicolo”, perché dipende da date e atti precedenti).

D) Violazione dei limiti di pignorabilità

Stipendio/pensione oltre percentuali, minimo vitale non rispettato, somme impignorabili: sono profili che possono giustificare riduzioni o sblocchi, anche in via urgente, se documentati correttamente.

E) Errori su importi o soggetti

Capienza indicata in modo non coerente, duplicazioni, dati del debitore/terzo errati: più rari, ma da controllare sempre.

6) Rateizzazione: può incidere sul pignoramento?

La rateizzazione è uno strumento di gestione del debito che, in molte situazioni, può portare alla sospensione o all’estinzione degli effetti esecutivi secondo le regole applicabili e la fase in cui si trova la procedura.

Nota di correttezza: la rateizzazione va impostata in modo rigoroso e coordinata con l’eventuale difesa giudiziale quando ci sono vizi seri; non va usata “al buio” se prima non si è verificato se esistono cause di annullamento o prescrizione.

7) Cosa fare subito se ricevi un 72-bis (checklist operativa)

Conserva atto + prova di notifica (posta/PEC): la data è decisiva.

Se è pignoramento in banca: recupera comunicazioni della banca e saldo/estratti utili.

Ricostruisci gli atti presupposti (cartelle, intimazioni, avvisi) e le relative notifiche.

Per stipendio/pensione: acquisisci ultimo cedolino e verifica della base di calcolo.

Verifica se ci sono profili di prescrizione o fatti estintivi (pagamenti, sgravi, sospensioni).

 

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