Omessa dichiarazione e bancarotta dell’amministratore: due rischi che l’imprenditore sottovaluta
Nella gestione di un’impresa, due aree di rischio penale tendono a essere sottovalutate finché non si manifestano: l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e le condotte che, in caso di crisi, possono integrare la bancarotta a carico dell’amministratore. Entrambe meritano attenzione, soprattutto nel settore edile.
L’omessa dichiarazione
L’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o IVA, quando l’imposta evasa supera una determinata soglia, integra un reato tributario. Storicamente previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000, il reato è oggi collocato — a seguito del riordino — nel Testo Unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. n. 173/2024), che dal 1° gennaio 2026 ha assorbito il previgente decreto. È importante non confondere l’omesso versamento (mancato pagamento di un’imposta comunque dichiarata) con l’omessa dichiarazione (mancata presentazione dell’atto): sono fattispecie diverse, con presupposti e soglie propri. (Soglie e numerazione delle fattispecie nel Testo Unico vanno verificate nel testo vigente.)
La bancarotta impropria dell’amministratore
In caso di liquidazione giudiziale, le condotte rilevanti ai fini della bancarotta possono coinvolgere non solo l’imprenditore individuale, ma anche amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori delle società: è la cosiddetta bancarotta impropria. Storicamente prevista dagli artt. 223 e 224 della legge fallimentare, è oggi trasfusa negli artt. 329 e 330 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), con applicazione secondo il regime transitorio legato al momento di apertura della procedura. Ne consegue che chi amministra una società risponde delle condotte distrattive o documentali riferibili alla propria gestione.
Il nodo dell’amministratore di fatto
Un profilo particolarmente rilevante è quello dell’amministratore di fatto: chi gestisce concretamente la società pur senza una formale investitura può essere chiamato a rispondere, mentre l’amministratore di diritto meramente formale — il cosiddetto “prestanome” — pone delicati problemi di individuazione delle responsabilità. La ricostruzione di chi abbia effettivamente gestito l’impresa è spesso centrale, sia in accusa sia in difesa. (La disciplina è oggetto di consolidata elaborazione giurisprudenziale, da valutare nel caso concreto.)
Le domande più frequenti
Non ho presentato la dichiarazione: è reato? Lo diventa se l’imposta evasa supera la soglia di punibilità; sotto tale soglia resta violazione amministrativa.
L’amministratore risponde di bancarotta anche se la società è di altri? Chi amministra risponde delle condotte riferibili alla propria gestione; rileva anche l’amministrazione di fatto.
Il prestanome è al riparo? Non necessariamente: la posizione dell’amministratore di diritto formale va valutata con attenzione, così come quella dell’amministratore di fatto.
Cosa valutare per la difesa
- La distinzione tra omesso versamento e omessa dichiarazione e il superamento delle soglie
- La disciplina applicabile ratione temporis (Testo Unico tributario; legge fallimentare o Codice della crisi)
- La reale ripartizione dei ruoli gestori nella società
- La posizione dell’amministratore di fatto rispetto a quello di diritto
- L’eventuale posizione della società ai sensi del D.Lgs. 231/2001
Conclusione
Lo Studio Legale Contessa, con l’Avv. Mario Pio Contessa, assiste imprenditori, amministratori, imprese e società del settore edile in tutta Italia nella difesa relativa a reati tributari, omessa dichiarazione, bancarotta semplice, fraudolenta e impropria e responsabilità degli enti, con particolare attenzione al territorio ferrarese — inclusi Terre del Reno, Cento, Pieve di Cento, Poggio Renatico — e all’area di Bologna e della pianura, inclusi San Giorgio di Funo di Argelato, Castel Maggiore, Galliera, Formigine, Crespellano, Bazzano, Calcara, Anzola dell’Emilia, Zola Predosa, Casalecchio di Reno, San Lazzaro di Savena, Pianoro, Sasso Marconi.