Modello 231 e appalti pubblici: perché conviene alle imprese edili che lavorano con la PA

Per le imprese e i consorzi che partecipano ad appalti pubblici, il Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 non è solo uno strumento di prevenzione del rischio penale d’impresa: è sempre più un elemento che incide sull’affidabilità e sulla competitività dell’operatore economico nelle gare. Vale la pena chiarire il collegamento, evitando però un equivoco diffuso.

Un chiarimento preliminare: il 231 non è, di regola, obbligatorio

Occorre partire da un punto fermo, per non generare aspettative errate: l’adozione del Modello 231 non costituisce, in via generale, un obbligo di legge per le imprese. È una facoltà. Tuttavia, la sua adozione produce effetti concreti e crescenti sul piano della responsabilità dell’ente e, indirettamente, dei rapporti con la committenza pubblica.

Il collegamento con le cause di esclusione dagli appalti

Il punto di contatto più rilevante è il regime delle cause di esclusione dalle gare pubbliche, disciplinato dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023). Una sanzione interdittiva applicata all’ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 può incidere sulla possibilità dell’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e di partecipare alle procedure di affidamento. In questa prospettiva, un Modello idoneo ed efficacemente attuato — che consente all’ente di andare esente dalla responsabilità — assume un valore che va ben oltre il singolo procedimento penale: protegge la continuità stessa dell’accesso al mercato degli appalti. (Le specifiche cause di esclusione e i loro presupposti vanno verificati nel Codice dei contratti vigente e nella disciplina applicabile alla singola gara.)

Reputazione e affidabilità dell’operatore economico

Al di là delle cause di esclusione in senso stretto, la presenza di presìdi di compliance concorre a definire l’affidabilità e l’integrità dell’operatore economico, elementi sempre più valorizzati nelle valutazioni delle stazioni appaltanti e nei sistemi di qualificazione. Per un’impresa o un consorzio edile che fa degli appalti pubblici una parte significativa del proprio fatturato, dotarsi di un Modello serio è quindi anche una scelta di posizionamento competitivo.

Il legame con la sicurezza e con la filiera

Nel settore delle costruzioni, il Modello 231 si intreccia con la gestione della sicurezza sul lavoro e con il controllo della catena dei subappalti — aree in cui il rischio-reato è concreto e sotto osservazione. Un Modello costruito sulle reali attività dell’impresa, e non “fotocopiato”, è la condizione perché tutto questo funzioni.

Cosa valutare

  • Il peso degli appalti pubblici nell’attività dell’impresa o del consorzio
  • L’esposizione a rischi-reato rilevanti per la responsabilità dell’ente
  • L’adeguatezza di un eventuale Modello già adottato rispetto all’attività reale
  • Il collegamento tra compliance 231, sicurezza e gestione dei subappalti
  • L’aggiornamento del Modello rispetto all’evoluzione normativa

Conclusione

Lo Studio Legale Contessa, con l’Avv. Mario Pio Contessa, assiste imprese, consorzi e operatori del settore delle costruzioni in tutta Italia nella redazione di Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/2001, nella compliance per gli appalti pubblici e nell’attività degli Organismi di Vigilanza, con particolare attenzione alla provincia di Bologna — inclusi Valsamoggia, Castel Maggiore, San Giorgio di Piano, Castel San Pietro Terme, San Lazzaro di Savena, Casalecchio di Reno, Imola — alla provincia di Modena — inclusi Vignola, Castelvetro di Modena, Formigine, Maranello, Ravarino — e alla provincia di Ferrara — inclusi Cento, Argenta, Comacchio e l’intero territorio provinciale.

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