Finanziamento dei soci alla società: quando si può riavere indietro e quando no
Nelle società a responsabilità limitata, soprattutto quelle a base familiare, è frequente che i soci immettano denaro per sostenere l’attività. Ma la forma con cui lo fanno — finanziamento o versamento in conto capitale — cambia tutto, e in caso di difficoltà può fare la differenza tra riavere le somme e perderle. Vale la pena chiarire.
Finanziamento o versamento in conto capitale?
La distinzione è il punto di partenza. Il finanziamento del socio è un prestito: genera un credito del socio verso la società, che in linea di principio deve essere restituito. Il versamento in conto capitale (o a fondo perduto) è invece un apporto destinato a rafforzare il patrimonio della società, che non dà diritto alla restituzione secondo le regole del prestito. La qualificazione dipende dalla reale volontà delle parti e dal modo in cui l’operazione è documentata: un’incertezza su questo punto è spesso fonte di contenzioso.
La postergazione: l’art. 2467 c.c.
Qui sta il nodo giuridico centrale. L’art. 2467 del codice civile prevede, per i finanziamenti dei soci, la postergazione: il rimborso del finanziamento del socio è postergato rispetto al soddisfacimento degli altri creditori quando il finanziamento è stato concesso in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività, risultava un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
In pratica: se il socio finanzia la società in un momento di difficoltà, non può pretendere di essere rimborsato prima degli altri creditori. La norma mira a evitare che il socio, che conosce lo stato della società, recuperi il proprio denaro a scapito dei terzi. (I presupposti applicativi dell’art. 2467 c.c. sono oggetto di elaborazione giurisprudenziale e vanno verificati nel caso concreto.)
Il rischio in caso di crisi o insolvenza
La postergazione diventa particolarmente rilevante nella crisi d’impresa. Se la società entra in una procedura concorsuale, il credito del socio per il finanziamento postergato viene soddisfatto dopo gli altri creditori, con il rischio concreto di non essere recuperato. Inoltre, i rimborsi eventualmente effettuati al socio in prossimità della crisi possono essere soggetti a contestazione. Per questo la pianificazione del modo in cui i soci immettono risorse nella società non è un dettaglio formale.
Le domande più frequenti
Il finanziamento che ho fatto alla mia società me lo ridanno indietro? In linea di principio sì, ma se è stato concesso in situazione di squilibrio opera la postergazione dell’art. 2467 c.c.
Che differenza c’è con il versamento in conto capitale? Il finanziamento è un prestito restituibile; il versamento in conto capitale rafforza il patrimonio e non si restituisce secondo le regole del prestito.
Cosa succede se la società va in crisi? Il finanziamento postergato viene rimborsato dopo gli altri creditori, con rischio di non recupero.
Cosa valutare
- La corretta qualificazione dell’apporto (finanziamento o conto capitale)
- La situazione patrimoniale della società al momento dell’apporto
- L’eventuale operatività della postergazione ex art. 2467 c.c.
- La documentazione dell’operazione
- I rischi connessi ai rimborsi in prossimità della crisi
Conclusione
Lo Studio Legale Contessa, con l’Avv. Mario Pio Contessa, assiste imprese, società e soci in tutta Italia nel diritto societario, nella gestione dei rapporti tra soci e società e nella pianificazione in prospettiva di crisi d’impresa, con particolare attenzione alla provincia di Bologna — inclusi San Lazzaro di Savena, Casalecchio di Reno, Zola Predosa, San Giorgio di Piano, Funo di Argelato, Castel Maggiore — alla provincia di Modena — inclusi Vignola, Spilamberto, Castelvetro di Modena — e alla provincia di Ferrara — inclusi Cento, Pieve di Cento e Poggio Renatico
