Recesso dal contratto d’appalto: il committente può interrompere i lavori, ma quanto deve pagare?

Un committente può decidere di interrompere un appalto edilizio anche quando i lavori sono già iniziati.

La decisione può derivare da un cambiamento delle esigenze, da difficoltà economiche o dalla volontà di affidare l’intervento a un’altra impresa.

Ma interrompere un contratto d’appalto non significa necessariamente liberarsi da ogni obbligazione economica verso l’appaltatore.

Cosa prevede l’art. 1671 del codice civile

L’art. 1671 c.c. riconosce al committente la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, anche se l’esecuzione dell’opera è già iniziata.

La norma stabilisce però che l’appaltatore debba essere tenuto indenne delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

È una disciplina diversa da quella della risoluzione per inadempimento.

Quanto può costare il recesso?

Il costo effettivo dipende dallo stato del cantiere, dai lavori realizzati, dai materiali eventualmente acquistati, dai costi sostenuti e dall’utile che l’appaltatore avrebbe conseguito.

Il mancato guadagno non dovrebbe essere trattato come una cifra arbitraria: la sua quantificazione richiede un esame economico del contratto e della documentazione disponibile.

Per il committente può quindi essere rischioso comunicare il recesso senza aver prima verificato il possibile costo dell’operazione.

Recesso e risoluzione per inadempimento: attenzione alla differenza

Se l’impresa ha abbandonato il cantiere, eseguito lavori difettosi o violato obbligazioni contrattuali rilevanti, il problema potrebbe non essere quello di un semplice recesso.

Potrebbe invece rendersi necessario valutare la risoluzione per inadempimento, l’eventuale risarcimento dei danni e le conseguenze sulla prosecuzione dei lavori.

La qualificazione della vicenda deve essere effettuata sulla base del contratto e delle violazioni concretamente documentate.

Una comunicazione formulata in modo improprio può incidere negativamente sulla successiva posizione processuale.

Domande frequenti

Posso interrompere un appalto senza dimostrare una colpa dell’impresa? In linea generale sì, attraverso il recesso disciplinato dall’art. 1671 c.c., tenendo conto delle conseguenze economiche previste dalla legge e dal contratto.

Devo pagare anche lavori non ancora eseguiti? Non automaticamente il prezzo integrale dei lavori futuri, ma può rilevare il mancato guadagno dell’appaltatore.

Se l’impresa è inadempiente devo comunque recedere? Non necessariamente. Occorre prima valutare i rimedi previsti per l’inadempimento.

Assistenza legale nelle controversie edilizie

Lo Studio Legale Contessa di Bologna assiste committenti, imprese e operatori dell’edilizia nei contenziosi relativi a contratti d’appalto, interruzione dei lavori, inadempimenti e richieste risarcitorie.

L’assistenza interessa anche le aree di Castel Maggiore, Argelato, Funo, Stiatico e San Giorgio di Piano.

Prima di interrompere un appalto, è opportuno verificare contratto, contabilità di cantiere e possibili conseguenze economiche della decisione.

Avv. Mario Pio Contessa – Studio Legale Contessa, Bologna.

© 2024 Avv. Mario Pio Contessa

P.I.: 04013761202

logo-footer