Reati tributari: quando a rispondere non è solo l’imprenditore ma anche la società


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Un aspetto spesso sottovalutato dei reati tributari è che le conseguenze non ricadono soltanto sulla persona fisica che li commette. Da alcuni anni, infatti, determinati reati fiscali possono generare la responsabilità autonoma della società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Per l’impresa edile, esposta a rischi fiscali significativi, è un profilo da conoscere.

L’ingresso dei reati tributari tra i presupposti 231

Con l’art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 il legislatore ha incluso alcuni reati tributari tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Ciò significa che, quando uno di questi reati è commesso nell’interesse o a vantaggio della società da un soggetto in posizione apicale o da un sottoposto, accanto alla responsabilità penale della persona fisica può sorgere quella dell’ente. (Il perimetro esatto delle fattispecie tributarie rilevanti come presupposto 231 è stato definito e ampliato nel tempo: va verificato nel testo vigente, anche alla luce del riordino operato dal Testo Unico delle sanzioni tributarie.)

Le conseguenze per la società

La responsabilità dell’ente comporta sanzioni pecuniarie per quote e, soprattutto, possibili sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni, sospensione di autorizzazioni. Per un’impresa edile che lavora con committenti pubblici o partecipa a gare, una sanzione interdittiva può tradursi nella paralisi dell’attività. Il rischio, quindi, non è solo economico ma esistenziale per l’impresa.

Il Modello 231 come strumento di riduzione del rischio

Come per gli altri reati presupposto, l’ente può andare esente da responsabilità se dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello Organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. In ambito fiscale questo significa un Modello che presidi concretamente le aree a rischio: gestione della fatturazione, controllo dei fornitori, procedure di verifica fiscale, flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza. Un Modello che ignori il rischio fiscale lascia scoperta un’area sempre più presidiata.

Le domande più frequenti

Se l’amministratore commette un reato fiscale, paga anche la società? Per i reati tributari inclusi tra i presupposti 231, sì: la società può rispondere in via autonoma.

Che sanzioni rischia l’impresa? Sanzioni pecuniarie e interdittive, queste ultime particolarmente gravi per chi lavora con la PA.

Il Modello 231 protegge da questo rischio? Se idoneo ed effettivamente attuato sul versante fiscale, può escludere la responsabilità dell’ente.

Cosa valutare

  • L’esposizione dell’impresa ai reati tributari rilevanti come presupposto 231
  • La presenza e l’adeguatezza di un Modello Organizzativo sul versante fiscale
  • Le procedure di controllo su fatturazione e fornitori
  • I flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza
  • L’impatto di eventuali sanzioni interdittive sull’attività, specie negli appalti

Conclusione

Lo Studio Legale Contessa, con l’Avv. Mario Pio Contessa, assiste imprese, consorzi e società del settore delle costruzioni in tutta Italia nella redazione di Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/2001, nella compliance fiscale d’impresa e nell’attività degli Organismi di Vigilanza, con particolare attenzione all’area dell’Appennino bolognese — inclusi Alto Reno Terme, Lizzano in Belvedere, Gaggio Montano, Vergato — e modenese — inclusi Sestola, Fanano, Montese — e all’area di Bologna sud-est, inclusi San Lazzaro di Savena, Casalecchio di Reno, Pianoro e Ozzano dell’Emilia.

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