Infortunio in cantiere: quando risponde anche l’impresa ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Nel settore delle costruzioni la sicurezza sul lavoro è il fronte di rischio più delicato. Un infortunio grave in cantiere non espone solo le persone fisiche coinvolte, ma può generare una responsabilità autonoma dell’impresa ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. È qui che il Modello Organizzativo mostra tutta la sua funzione.

I reati in materia di sicurezza come presupposto della responsabilità dell’ente

L’art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 include tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti l’omicidio colposo e le lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Ciò significa che, quando un infortunio in cantiere integra uno di questi reati e deriva dalla violazione della normativa antinfortunistica, accanto alla responsabilità penale della persona fisica può sorgere quella dell’ente, se il fatto è stato commesso nel suo interesse o vantaggio — tipicamente, in termini di risparmio sui costi della sicurezza.

Perché il cantiere edile è particolarmente esposto

Il settore edile concentra fattori di rischio: pluralità di soggetti presenti in cantiere, lavorazioni pericolose, catena di subappalti, coordinamento tra imprese diverse. Il quadro degli obblighi è delineato dal D.Lgs. n. 81/2008, che disciplina la valutazione dei rischi, i documenti di sicurezza, la figura del coordinatore e gli adempimenti nei cantieri temporanei o mobili. La violazione di questi obblighi è precisamente il terreno su cui può innestarsi la responsabilità dell’ente.

Il Modello 231 come presidio: l’integrazione con il sistema di sicurezza

Per la sicurezza sul lavoro, la legge stessa offre un’indicazione preziosa. L’art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008 individua i requisiti del modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente rispetto alla responsabilità 231 in materia antinfortunistica, delineandone i contenuti: adempimenti relativi alla valutazione dei rischi, alle misure di prevenzione, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione, alla vigilanza e ai controlli.

Ne discende un punto operativo essenziale: per le imprese edili il Modello 231 non può essere un documento avulso dalla gestione della sicurezza, ma deve integrarsi con essa, recependone procedure, flussi e controlli. Un Modello che ignori la specificità del rischio-cantiere difficilmente sarà ritenuto idoneo proprio dove il rischio è più alto.

Cosa valutare

  • La mappatura dei rischi antinfortunistici specifici dell’attività di cantiere
  • L’integrazione tra Modello 231 e sistema di gestione della sicurezza ex art. 30 D.Lgs. 81/2008
  • L’adeguatezza dei flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza sui temi di sicurezza
  • La gestione documentale degli adempimenti antinfortunistici
  • Il coordinamento della sicurezza nella catena dei subappalti

Conclusione

Lo Studio Legale Contessa, con l’Avv. Mario Pio Contessa, assiste imprese, consorzi e operatori del settore delle costruzioni in tutta Italia nella redazione di Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/2001, nell’integrazione con i sistemi di sicurezza sul lavoro e nella compliance d’impresa, con particolare attenzione alla provincia di Bologna — inclusi Valsamoggia, Castel Maggiore, San Giorgio di Piano, Castel San Pietro Terme, San Lazzaro di Savena, Casalecchio di Reno, Imola — alla provincia di Modena — inclusi Vignola, Castelvetro di Modena, Formigine, Maranello, Ravarino — e alla provincia di Ferrara — inclusi Cento, Argenta, Comacchio e l’intero territorio provinciale.


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