Iperammortamento 2026: cosa cambia per le imprese che investono in beni strumentali
Con la legge di bilancio 2026 torna l’iperammortamento, la misura che incentiva gli investimenti delle imprese in beni strumentali tecnologicamente avanzati. Per le aziende — comprese quelle del settore edile che rinnovano macchinari, impianti e dotazioni digitali — è un’opportunità concreta, ma con regole di accesso e adempimenti da conoscere con precisione.
La cornice normativa
L’iperammortamento 2026 è disciplinato dall’articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026). La misura interviene in un quadro già modificato: l’agevolazione sostituisce i precedenti crediti d’imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0 e si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La disciplina è stata poi integrata dal decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, e dai decreti attuativi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. (Termine finale e tabelle da confermare sul testo vigente: alcune fonti secondarie riportano date di chiusura lievemente diverse; per un uso operativo va verificato il testo di legge e il decreto attuativo.)
Il meccanismo: non un credito d’imposta, ma una deduzione maggiorata
Qui sta il cambio di paradigma rispetto agli anni scorsi. La misura consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni nuovi, rilevante esclusivamente ai fini fiscali per la determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria; non si configura quindi come credito d’imposta compensabile in F24, ma come riduzione dell’imponibile ai fini delle sole imposte sui redditi. In pratica, l’impresa deduce quote di ammortamento calcolate su un valore del bene “maggiorato”, con un beneficio che incide su IRES e IRPEF e che si distribuisce lungo l’intero periodo di ammortamento.
Questa è una differenza sostanziale: mentre il credito d’imposta produceva un effetto immediato e compensabile, l’iperammortamento produce un vantaggio differito nel tempo. La pianificazione dell’investimento va quindi calibrata di conseguenza.
Quanto all’entità, nella misura massima l’incremento del costo può arrivare al 180 per cento, con aliquote che, secondo le prime ricostruzioni, decrescono per scaglioni di investimento. (Percentuali e scaglioni: dato da verificare sul testo di legge e sul decreto attuativo prima di qualsiasi utilizzo, non trattandosi di fonte istituzionale primaria.)
Chi può accedere e chi è escluso
Il beneficio spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive situate in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dalla dimensione, dal settore e dal regime contabile.
Sul fronte delle esclusioni c’è un profilo che merita attenzione, e che collega questo tema alla compliance d’impresa: sono escluse le imprese prive di continuità aziendale — in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato senza continuità o altra procedura concorsuale — e i destinatari di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. In altre parole, una sanzione interdittiva da responsabilità dell’ente può precludere l’accesso all’agevolazione: un’ulteriore ragione, per imprese e consorzi, per dotarsi di presìdi organizzativi adeguati.
I beni agevolabili e gli adempimenti
Gli investimenti ammissibili riguardano i beni materiali e immateriali nuovi ad alto contenuto tecnologico, ricompresi negli Allegati IV e V della legge di bilancio 2026, che hanno sostituito i precedenti Allegati A e B, a condizione che siano interconnessi al sistema aziendale. Rientrano anche gli impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.
Sul piano procedurale, l’accesso richiede la comunicazione al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) tramite piattaforma telematica, e l’effettività e conformità degli investimenti sono comprovate da una perizia tecnica asseverata e da una certificazione contabile. Il rispetto puntuale di questi oneri documentali è decisivo: è proprio sulla documentazione — interconnessione, requisiti tecnici, tempistiche — che si giocano gli eventuali controlli e le contestazioni future.
Un profilo aggiuntivo: l’eliminazione del vincolo europeo
Da segnalare che l’articolo 7 della legge n. 88/2026 (di conversione del D.L. n. 38/2026) ha eliminato il vincolo che limitava l’agevolazione ai soli beni strumentali prodotti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo, ampliando così il perimetro dei beni ammissibili.
Perché conviene un’analisi preventiva
Il vantaggio fiscale è significativo, ma la sua “tenuta” nel tempo dipende dalla corretta qualificazione dei beni, dal rispetto dei requisiti di interconnessione e dalla completezza documentale. Un errore in questa fase può tradursi, in sede di controllo, nella decadenza dal beneficio con recupero delle maggiori deduzioni. Anche la disciplina della cumulabilità con altre agevolazioni — esclusa, in particolare, rispetto al credito d’imposta Industria 4.0 relativo agli investimenti 2025 — va verificata caso per caso.
Conclusione
Lo Studio Legale Contessa, con l’Avv. Mario Pio Contessa, assiste imprese, società e consorzi in tutta Italia nei profili giuridici connessi alle agevolazioni per gli investimenti — verifica dei requisiti, contrattualistica degli acquisti, adempimenti e contenzioso in caso di contestazioni o decadenza — nonché nella fiscalità e nel diritto societario d’impresa, con particolare attenzione alla provincia di Bologna — inclusi Valsamoggia, Castel Maggiore, San Giorgio di Piano, Castel San Pietro Terme, San Lazzaro di Savena, Casalecchio di Reno, Imola — alla provincia di Modena — inclusi Vignola, Castelvetro di Modena, Formigine, Maranello, Ravarino — e alla provincia di Ferrara — inclusi Cento, Argenta, Comacchio e l’intero territorio provinciale.
