Reati tributari e bancarotta: cosa rischia l’imprenditore e come si costruisce la difesa

Per l’imprenditore, e in particolare per chi opera nel settore edile — dove crisi di liquidità, mancati pagamenti dei SAL e insolvenze a catena sono all’ordine del giorno — il rischio penale legato ai reati tributari e alla bancarotta è concreto. Comprenderne i presupposti è il primo passo per una difesa efficace e, spesso, per prevenire il problema prima che degeneri.

I reati tributari: dove si annidano i rischi

La materia è regolata dal D.Lgs. n. 74/2000, il testo che disciplina i reati in materia di imposte sui redditi e IVA. Le fattispecie più ricorrenti nella pratica d’impresa sono l’omesso versamento dell’IVA (art. 10-ter) e delle ritenute certificate (art. 10-bis), l’indebita compensazione (art. 10-quater), la dichiarazione fraudolenta o infedele (artt. 2, 3 e 4) e l’emissione o utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (artt. 2 e 8).

Non ogni omissione è però reato: la punibilità scatta al superamento di soglie precise. Per l’omesso versamento IVA la soglia è di 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta; per le ritenute certificate è di 150.000 euro. Al di sotto di tali importi la violazione resta sul piano amministrativo-tributario e non penale.

La riforma del 2024: più vie d’uscita per l’impresa in crisi

Il D.Lgs. n. 87/2024 ha inciso in modo significativo, in senso spesso favorevole all’imprenditore in difficoltà. In particolare, per l’omesso versamento IVA e ritenute, la punibilità è esclusa se il debito è in corso di estinzione mediante rateazione; in caso di decadenza dalla rateazione, la rilevanza penale ritorna solo se il debito residuo supera determinate soglie (75.000 euro per l’IVA, 50.000 per le ritenute).

Ancora più rilevante per il settore edile è la nuova causa di non punibilità legata alla crisi di liquidità non transitoria: la riforma ha valorizzato la situazione dell’imprenditore che non versa perché non ha incassato — per l’inesigibilità di crediti dovuta a insolvenza di terzi o al mancato pagamento da parte della pubblica amministrazione — e che non disponga di azioni idonee a superare la crisi. È una previsione che intercetta esattamente la condizione di molte imprese edili strangolate dai ritardi di pagamento nella filiera degli appalti.

Sul piano difensivo rilevano inoltre gli strumenti che consentono, con l’estinzione del debito prima della chiusura del dibattimento, la riduzione della pena o la sospensione del processo.

(Avvertenza ratione temporis, essenziale: il percorso di riforma prevede che dal 1° gennaio 2026 la materia confluisca in un Testo Unico delle sanzioni tributarie. La disciplina va quindi verificata nel testo vigente alla data del fatto e dell’accertamento, anche quanto alla numerazione degli articoli.)

La bancarotta: semplice e fraudolenta

La bancarotta presuppone l’apertura della liquidazione giudiziale (già “fallimento”). Occorre distinguere due figure di gravità molto diversa.

La bancarotta fraudolenta è la forma più grave: punisce, tra l’altro, la distrazione, l’occultamento o la dissipazione dei beni in danno dei creditori (bancarotta patrimoniale), la falsificazione o la tenuta delle scritture in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio (bancarotta documentale), e i pagamenti preferenziali che violano la par condicio creditorum (bancarotta preferenziale). È richiesto il dolo ed è punita con la reclusione da tre a dieci anni.

La bancarotta semplice ha natura meno grave e presenta anche profili colposi: vi rientrano, ad esempio, le spese personali eccessive rispetto alla condizione economica, le operazioni manifestamente imprudenti, l’aggravamento del dissesto per non aver richiesto tempestivamente l’apertura della procedura, e la tenuta irregolare o l’omessa tenuta delle scritture contabili. È punita con la reclusione da sei mesi a due anni.

La collocazione normativa oggi: attenzione al ratione temporis

Qui un punto tecnico decisivo. Storicamente la bancarotta era disciplinata dagli artt. 216 e 217 della legge fallimentare (R.D. 267/1942). Con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) le fattispecie sono state trasfuse negli artt. 322 (fraudolenta) e 323 (semplice), con le ipotesi relative ad amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori negli artt. 329 e 330.

Non si tratta di una semplice rinumerazione ai fini pratici: quale disciplina si applichi dipende dal regime transitorio. Per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del Codice continua ad applicarsi, anche agli effetti penali, la legge fallimentare; le disposizioni penali del Codice operano per i fatti relativi a procedure aperte su domande presentate successivamente. La giurisprudenza qualifica il passaggio come successione di leggi penali in continuità normativa, escludendo che vi sia stata abolizione del reato: ciò significa che la copiosa giurisprudenza formatasi sugli artt. 216 e 217 l.fall. resta in larga parte utilizzabile, purché adattata al nuovo contesto della liquidazione giudiziale.

La responsabilità dell’ente: il collegamento con il Modello 231

Un profilo spesso sottovalutato riguarda la società e il consorzio. Alcuni reati tributari sono stati inseriti tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001 (art. 25-quinquiesdecies). Ne deriva che, accanto alla responsabilità penale della persona fisica, può profilarsi quella dell’ente, con sanzioni pecuniarie e interdittive. È un’ulteriore ragione per cui, nel settore edile, l’adozione di un Modello Organizzativo idoneo assume rilievo anche in chiave di prevenzione del rischio fiscale-penale.

Le linee di difesa: cosa si valuta

  • La corretta qualificazione della condotta e l’effettivo superamento delle soglie di punibilità
  • La sussistenza di cause di non punibilità, in particolare la crisi di liquidità non imputabile e i percorsi di estinzione del debito
  • La disciplina applicabile ratione temporis, sia per i reati tributari sia per la bancarotta
  • L’elemento soggettivo: la distinzione tra dolo e mera imprudenza è spesso il crinale tra fraudolenta e semplice
  • La posizione dell’amministratore di fatto rispetto a quello di diritto
  • I profili di responsabilità dell’ente e l’eventuale presenza di un Modello 231

Un’avvertenza necessaria

La materia penale d’impresa è tecnica e in evoluzione. Le indicazioni che precedono hanno finalità informativa e non sostituiscono l’esame del caso concreto: soglie, cause di non punibilità e collocazione normativa vanno sempre verificate con riferimento alla data dei fatti e alla disciplina vigente in quel momento.

Conclusione

Lo Studio Legale Contessa, con l’Avv. Mario Pio Contessa, assiste imprenditori, imprese, consorzi e società del settore edile in tutta Italia nella difesa relativa a reati tributari, bancarotta semplice e fraudolenta e responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001, con particolare attenzione alla provincia di Bologna — inclusi Valsamoggia, Castel Maggiore, San Giorgio di Piano, Castel San Pietro Terme, San Lazzaro di Savena, Casalecchio di Reno, Imola — alla provincia di Modena — inclusi Vignola, Castelvetro di Modena, Formigine, Maranello, Ravarino — e alla provincia di Ferrara — inclusi Cento, Argenta, Comacchio e l’intero territorio provinciale.

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