Rifiuti, scavi e ambiente in cantiere: il rischio 231 che le imprese edili sottovalutano

Accanto alla sicurezza sul lavoro, il settore delle costruzioni presenta un secondo fronte di rischio penale spesso sottovalutato: quello ambientale. La gestione dei rifiuti da cantiere, delle terre e rocce da scavo, degli scarichi e delle demolizioni può integrare reati ambientali, con conseguenze non solo per le persone fisiche ma anche per l’impresa ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

I reati ambientali come presupposto della responsabilità dell’ente

L’art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001 include tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti numerose fattispecie in materia ambientale. Ciò significa che, quando in cantiere viene commesso un reato ambientale nell’interesse o a vantaggio dell’impresa — tipicamente in termini di risparmio sui costi di corretto smaltimento o gestione — accanto alla responsabilità penale della persona fisica può sorgere quella dell’ente, con sanzioni pecuniarie e interdittive.

Dove si annida il rischio in edilizia

Il rischio ambientale nel settore edile è concreto e quotidiano. Riguarda, tra l’altro, la gestione e il trasporto dei rifiuti da costruzione e demolizione, la qualificazione e la movimentazione delle terre e rocce da scavo, la gestione degli scarichi, la corretta caratterizzazione dei materiali. Errori o scorciatoie in questi ambiti — spesso motivati proprio dal contenimento dei costi — sono precisamente il terreno su cui può innestarsi la responsabilità dell’ente. (Il catalogo dei reati ambientali presupposto e la disciplina di settore sono articolati e in evoluzione: la valutazione va condotta sulle attività concrete dell’impresa e sulla normativa vigente.)

Il Modello 231 come presidio del rischio ambientale

Per essere efficace, il Modello Organizzativo di un’impresa edile non può limitarsi ai profili societari e di sicurezza: deve presidiare anche il rischio ambientale, integrando le procedure di gestione dei rifiuti e degli scavi, i controlli sui fornitori e sui trasportatori, la tracciabilità e i relativi flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza. Un Modello che ignori il rischio ambientale lascia scoperta un’area in cui il settore è particolarmente esposto.

Le domande più frequenti

Risponde solo chi materialmente gestisce i rifiuti? No: per i reati presupposto ambientali può rispondere anche l’impresa, in via autonoma.

Basta affidarsi a un trasportatore esterno? La scelta e il controllo dei fornitori sono parte del rischio: la responsabilità non si trasferisce automaticamente.

Il Modello 231 protegge anche sul fronte ambientale? Solo se costruito per presidiare concretamente quel rischio, con procedure e controlli dedicati.

Cosa valutare

  • La mappatura dei rischi ambientali specifici dell’attività di cantiere
  • Le procedure di gestione di rifiuti, scavi e scarichi
  • Il controllo su fornitori, trasportatori e destinatari dei rifiuti
  • I flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza sui temi ambientali
  • L’integrazione del rischio ambientale nel Modello Organizzativo

Conclusione

Lo Studio Legale Contessa, con l’Avv. Mario Pio Contessa, assiste imprese, consorzi e operatori del settore delle costruzioni in tutta Italia nella redazione di Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/2001, nella compliance ambientale e nell’attività degli Organismi di Vigilanza, con particolare attenzione all’area di Bologna e della pianura — inclusi San Giorgio di Piano, Funo di Argelato, Castel Maggiore, Galliera — alla Valsamoggia e al primo modenese — inclusi Bazzano, Crespellano, Anzola dell’Emilia, Zola Predosa, Vignola, Spilamberto — e all’area di Ferrara, inclusi Poggio Renatico, Cento e Pieve di Cento.

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