La Corte di Cassazione con sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024 (Pres. Sestini, Rel. Tassone) ha ribadito che il creditore ai fini della prova processuale attinente la titolarità dei crediti ceduti in blocco il creditore deve tassativamente allegare in atti il contratto di cessione e non solo l’avviso in Gazzetta Ufficiale.
Eppure attualmente è pratica comune delle Banche cedere in blocco i propri crediti in sofferenza a società di recupero – SPV – le quali successivamente aggrediscono i debitori cal fine di munirsi di un titolo idoneo per procedere ad esecuzione. Si pensi ad esempio a un decreto ingiuntivo.
Tuttavia le suddette società spesso agiscono in mancanza di un contratto di cessione dei crediti.
E’ quindi rilevante che la Suprema Corte abbia pronunciato la decisione succitata: in questo modo è stata bloccata ogni possibile azione ai danni del debitore.