La tutela del consumatore nell’ambito dei negoziati contrattuali viene affrontata attraverso specifiche disposizioni normative, tra cui l’art. 1469 ter quarto comma, che mira a prevenire clausole abusive. Questo articolo stabilisce che le clausole soggette a trattativa individuale non possono essere considerate vessatorie, riconoscendo così l’importanza della volontà reale delle parti coinvolte. Tuttavia, l’efficacia di questa normativa dipende dall’effettiva modifica di almeno una clausola durante i negoziati, evidenziando l’importanza dell’effettività della trattativa individuale. La giurisprudenza solleva ulteriori interrogativi sull’effettività della trattativa individuale, suggerendo che la mera approvazione per iscritto di tali clausole non è sufficiente. In conclusione, per garantire una tutela effettiva dei consumatori, è necessario assicurare che la trattativa individuale sia sostanziale e non limitata a formalità superficiali.

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