La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 1608 del 2025, ha ribadito un principio ormai centrale nel contenzioso bancario: le fideiussioni che riproducono le clausole dello schema ABI sono nulle e la banca decade dal diritto di agire contro i garanti se non rispetta i termini di cui all’art. 1957 c.c.
Nel caso esaminato, due fideiussori avevano garantito un debito societario. La banca, ottenuto un decreto ingiuntivo nei loro confronti, si è vista opporre due profili decisivi: la mancata azione giudiziale contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione e la presenza, nel contratto di fideiussione, di clausole ABI già censurate.
La Corte ha confermato che la banca non può limitarsi a solleciti o comunicazioni stragiudiziali: l’art. 1957 c.c. impone un’azione giudiziale effettiva entro il termine previsto, pena la decadenza dal diritto di escutere i fideiussori.
Quanto alle clausole ABI, la sentenza riafferma la loro nullità, in particolare di quelle che impongono il pagamento “a prima richiesta” senza che la banca agisca preventivamente contro il debitore principale. Espunte tali clausole, torna ad applicarsi la tutela ordinaria prevista dal Codice Civile in favore dei garanti.
La pronuncia consolida un orientamento che consente a imprese, professionisti e consumatori di opporsi efficacemente a richieste di pagamento illegittime fondate su fideiussioni abusive.

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