La responsabilità penale del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) costituisce uno dei profili più delicati del diritto penale della sicurezza sul lavoro, soprattutto nei cantieri edili caratterizzati dalla compresenza di più imprese.
Il ruolo del CSE è disciplinato dagli artt. 89, 92 e 98 del D.Lgs. 81/2008, che delineano una figura professionale incaricata dal committente o dal responsabile dei lavori con specifici compiti di coordinamento, verifica e alta vigilanza.
In caso di infortuni gravi o mortali, il CSE può essere chiamato a rispondere penalmente ai sensi degli artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p., quando l’evento sia riconducibile alla violazione degli obblighi prevenzionistici rientranti nella sua posizione di garanzia. Tale posizione trova fondamento nell’art. 40, comma 2, c.p., secondo cui non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, tuttavia, ha progressivamente chiarito che la responsabilità penale del CSE non è sovrapponibile a quella del datore di lavoro. L’orientamento oggi prevalente qualifica l’attività del CSE come “alta vigilanza”, distinta dal controllo operativo e continuo delle singole lavorazioni, che resta di competenza delle imprese esecutrici.
In particolare, il CSE è chiamato a intervenire sui rischi interferenziali o generici, ossia quelli derivanti dalla organizzazione complessiva del cantiere e dalla presenza simultanea di più operatori economici. Non rientra invece nei suoi obblighi ordinari la gestione del rischio specifico delle singole lavorazioni, salvo ipotesi eccezionali di pericolo grave e imminente o di violazioni macroscopiche immediatamente percepibili.
Ne consegue che la responsabilità penale del CSE può configurarsi solo quando l’evento lesivo sia causalmente collegato:
a carenze del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
a omissioni nell’attività di coordinamento;
alla mancata segnalazione o gestione di situazioni di rischio interferenziale note o conoscibili.
Al contrario, la Cassazione ha più volte escluso la responsabilità del CSE in presenza di condotte estemporanee, violazioni sporadiche, iniziative autonome delle imprese o lavorazioni svolte all’insaputa del coordinatore, purché questi abbia adempiuto correttamente ai propri doveri di informazione, segnalazione e verifica.
L’analisi dell’operato del CSE, dunque, non si fonda sulla sua presenza continua in cantiere, bensì sulla adeguatezza sostanziale delle attività svolte, sulla documentazione prodotta e sulla tempestività degli interventi in relazione alle competenze attribuitegli dalla legge.
