Bancarotta e reati tributari: cosa rischia l’imprenditore e come si costruisce la difesa

Per l’imprenditore, e in particolare per chi opera nel settore edile, il rischio penale legato alla crisi d’impresa e alla gestione fiscale è concreto. Bancarotta, reati tributari, distrazioni: sono fattispecie tecniche, con presupposti precisi e, spesso, con margini di difesa che è importante conoscere. Questa guida ne offre una mappa.

La bancarotta: semplice e fraudolenta

La bancarotta presuppone l’apertura della liquidazione giudiziale (già fallimento). Storicamente disciplinata dagli artt. 216 e 217 della legge fallimentare, è oggi trasfusa negli artt. 322 (fraudolenta) e 323 (semplice) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), con applicazione dell’una o dell’altra disciplina secondo il regime transitorio legato al momento di apertura della procedura.

La forma fraudolenta punisce, tra l’altro, la distrazione, l’occultamento o la dissipazione dei beni in danno dei creditori — le cosiddette condotte distrattive, incluse le distrazioni di cassa e risorse sociali — e la tenuta delle scritture in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio. La forma semplice, meno grave, riguarda condotte come le operazioni gravemente imprudenti o l’aggravamento del dissesto.

I reati tributari dopo il Testo Unico 2026

Un aggiornamento essenziale: dal 1° gennaio 2026 la materia penale tributaria è confluita nel Testo Unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. n. 173/2024), che ha assorbito il previgente D.Lgs. n. 74/2000, riordinandone le disposizioni penali nella propria Parte Seconda. Alla data odierna il riferimento corretto è al Testo Unico. (La numerazione esatta delle singole fattispecie nel Testo Unico va verificata sul testo vigente.)

Tra le fattispecie di maggiore rilievo per l’impresa: la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e l’emissione delle stesse; la dichiarazione infedele e l’omessa dichiarazione; l’omesso versamento dell’IVA e delle ritenute oltre le soglie di punibilità. Per alcune di queste fattispecie assumono rilievo cause di non punibilità legate all’estinzione del debito e alla crisi di liquidità non imputabile.

Il collegamento con la responsabilità della società (231)

Alcuni reati tributari sono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001: accanto alla persona fisica può quindi profilarsi la responsabilità della società, con sanzioni pecuniarie e interdittive. È una ragione ulteriore per cui l’adozione di un Modello Organizzativo idoneo assume rilievo anche in chiave di prevenzione del rischio fiscale-penale.

Le domande più frequenti

Una contabilità disordinata è già bancarotta? Non automaticamente: occorre distinguere la mera negligenza dalla condotta orientata a impedire la ricostruzione del patrimonio; l’elemento soggettivo è decisivo.

Se pago il debito IVA evito il reato? Per alcune fattispecie l’estinzione integrale del debito prima del dibattimento può escludere la punibilità; va verificato il caso concreto.

Rischia solo l’amministratore o anche la società? Per i reati presupposto 231 può rispondere anche l’ente, autonomamente.

Cosa valutare per la difesa

  • La disciplina applicabile ratione temporis (legge fallimentare o Codice della crisi; Testo Unico tributario)
  • La distinzione tra forma fraudolenta e semplice e il reale elemento soggettivo
  • La posizione dell’amministratore di diritto rispetto a quello di fatto
  • Le cause di non punibilità e le possibilità di estinzione del debito
  • L’eventuale posizione della società ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Conclusione

Lo Studio Legale Contessa, con l’Avv. Mario Pio Contessa, assiste imprenditori, imprese, consorzi e società del settore edile in tutta Italia nella difesa relativa a bancarotta semplice e fraudolenta, reati tributari e responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001, con particolare attenzione alla provincia di Bologna — inclusi Castel Maggiore, San Giorgio di Piano, Funo di Argelato, Galliera, Casalecchio di Reno, Zola Predosa — alla provincia di Modena — inclusi Spilamberto, Vignola, Ravarino, Valsamoggia, Savignano — e a Ferrara e provincia, inclusi Poggio Renatico e Cento.

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