Decreto ingiuntivo dalla banca: cosa fare subito e come opporsi

Il decreto ingiuntivo è uno degli atti che spaventano di più, perché arriva già come ordine di pagamento emesso da un giudice. Ma non è la parola definitiva: il debitore ha diritto di opporsi, entro termini precisi e su presupposti concreti. Ecco cosa sapere.

Cos’è un decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo è un provvedimento con cui il giudice, su richiesta del creditore e sulla base di prova scritta, ordina al debitore di pagare una somma. È emesso senza contraddittorio preventivo: è proprio l’opposizione a instaurare il processo in cui il debitore può far valere le proprie ragioni.

Entro quando ci si può opporre?

Il termine per proporre opposizione è, in linea generale, di quaranta giorni dalla notifica del decreto. È un termine perentorio: lasciarlo decorrere rende il decreto definitivo ed esecutivo, con la conseguente possibilità per il creditore di procedere a pignoramenti. La tempestività è quindi decisiva. (Termini e decorrenze vanno verificati nel caso concreto.)

Cosa si può contestare?

L’opposizione consente di contestare l’esistenza, l’entità e l’esigibilità del credito. In ambito bancario e finanziario i profili ricorrenti sono la prova del credito e del rapporto, la presenza di interessi anatocistici o usurari, commissioni e spese illegittime, e — quando ad agire è una società cessionaria — la prova della titolarità del credito e della cessione. Il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni relative al rapporto originario.

La provvisoria esecuzione

Un profilo pratico rilevante è se il decreto sia stato emesso con provvisoria esecuzione, che consente al creditore di agire anche in pendenza dell’opposizione. In tal caso, ricorrendone i presupposti, si può chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione provvisoria. È un passaggio da valutare subito, perché incide sulla possibilità immediata di aggressione del patrimonio.

Le domande più frequenti

Se non mi oppongo, cosa succede? Il decreto diventa definitivo ed esecutivo e il creditore può procedere a pignoramento.

Posso oppormi anche se il debito in parte esiste? Sì: l’opposizione può mirare a contestare l’importo, gli interessi o le spese, non solo l’intero credito.

Chi mi chiede il pagamento è davvero il titolare del credito? Se è una società cessionaria, deve provare la titolarità: è un profilo spesso contestabile.

Posso fermare il pignoramento durante la causa? In presenza dei presupposti, si può chiedere la sospensione della provvisoria esecuzione.

Gli errori da evitare

  • Lasciar decorrere il termine di opposizione
  • Non verificare la prova del credito e del rapporto
  • Trascurare la contestazione di interessi, commissioni e spese
  • Ignorare il tema della titolarità del credito in caso di cessione
  • Non valutare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione

Conclusione

Lo Studio Legale Contessa, con l’Avv. Mario Pio Contessa, assiste clienti e imprese in tutta Italia nell’opposizione a decreti ingiuntivi, nel contenzioso bancario e nella tutela del debitore, con particolare attenzione a Bologna e alla prima cintura — inclusi San Lazzaro di Savena, Casalecchio di Reno, Zola Predosa, Castenaso, Pianoro, Anzola dell’Emilia — e alle province di Modena e Ferrara, inclusi Vignola, Spilamberto, Cento e Poggio Renatico.

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