Nullità della cessione del credito: quando il debitore può opporsi
La cessione del credito consente al creditore di trasferire a un terzo il proprio diritto di credito. Tuttavia, non ogni cessione è valida né automaticamente efficace nei confronti del debitore ceduto.
In presenza di errori formali, mancata notifica, inesistenza del credito o violazione di clausole contrattuali, la cessione può risultare inefficace o addirittura nulla.
Un aspetto centrale riguarda la tutela del debitore, che conserva il diritto di sollevare eccezioni anche nei confronti del cessionario.
Quando la cessione del credito è valida ed efficace
La disciplina è contenuta negli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile.
La cessione è astrattamente lecita solo se:
il credito esiste ed è attuale;
il credito è cedibile (assenza di divieti legali o contrattuali);
il credito è determinato o determinabile;
la cessione è opponibile al debitore.
Ai sensi dell’art. 1264 c.c., infatti, la cessione produce effetti verso il debitore solo se notificata o accettata. In mancanza, il debitore può continuare a pagare legittimamente il creditore originario.
Mancata notifica della cessione: effetti e rischi
La mancata comunicazione è una delle principali cause di contenzioso.
Se il debitore non riceve una notifica valida:
la cessione non gli è opponibile;
il pagamento al cedente resta liberatorio;
il cessionario assume il rischio dell’operazione.
In tali casi, il debitore può contestare qualsiasi richiesta di pagamento proveniente dal nuovo soggetto, eccependo la inefficacia della cessione nei suoi confronti.
Eccezioni opponibili al cessionario
Il debitore può far valere verso il cessionario tutte le eccezioni già opponibili al cedente, tra cui:
inesistenza originaria del credito;
avvenuto pagamento;
prescrizione;
compensazione con controcrediti certi, liquidi ed esigibili;
nullità o risoluzione del rapporto originario.
La cessione non può migliorare la posizione del creditore rispetto a quella originaria.
Quando la cessione del credito è nulla
La nullità si configura, tra l’altro, nei casi di:
cessione di credito inesistente o estinto;
violazione di un patto di incedibilità validamente pattuito;
cessione di crediti personali o fiduciari;
indeterminatezza dell’oggetto della cessione;
violazione di norme imperative.
In tali ipotesi, il debitore non è tenuto ad alcuna prestazione verso il cessionario.
Patto di incedibilità del credito
Il pactum de non cedendo è opponibile al cessionario quando:
risulta espresso e chiaro nel contratto originario;
risponde a un interesse giuridicamente rilevante del debitore.
Se il credito viene ceduto in violazione del divieto, il debitore può rifiutare il pagamento.
L’eventuale pagamento spontaneo, invece, può rendere la cessione di fatto efficace.
Conclusioni
La nullità o inefficacia della cessione del credito rappresenta uno strumento di tutela fondamentale per il debitore, soprattutto nei contenziosi da recupero crediti, factoring e cessioni in blocco.
Una verifica preventiva della validità del credito, della notifica e delle clausole contrattuali è decisiva per evitare pretese illegittime e azioni esecutive infondate
