Nel contenzioso bancario, le parole chiave sono sempre le stesse: mutuo, interessi, fideiussione, garanzia. Ma non basta dire “la banca ha sbagliato”: bisogna capire dove e come. Sul piano civilistico, l’anatocismo è regolato dall’art. 1283 c.c., che consente la produzione di interessi su interessi solo in casi tassativi, cioè dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione successiva alla scadenza, purché si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.
Quanto alle fideiussioni omnibus, il Provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005 ha accertato che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema ABI risultavano in contrasto con la normativa antitrust, ove applicati in modo uniforme. Questo non significa che ogni fideiussione sia automaticamente nulla; significa, però, che il testo contrattuale va esaminato con attenzione, clausola per clausola, per verificare se il garante-consumatore disponga di una reale tutela.
Lo stesso vale per mutui e finanziamenti: usura, anatocismo, commissioni, interessi di mora, mancanza di forma scritta o garanzie bancarie sproporzionate non si decidono “a sensazione”, ma sui documenti.
A Bologna, San Lazzaro, Casalecchio, Modena, Vignola e Castelvetro di Modena, Studio Legale Contessa – Avv. Mario Pio Contessa assiste consumatori e garanti nell’analisi tecnica dei contratti bancari, per capire se esista davvero uno spazio serio di contestazione stragiudiziale o giudiziale.
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