DURC di congruità: non conta solo il codice ATECO, conta il cantiere concreto
Sul tema del DURC di congruità, i chiarimenti diffusi da ANCE a gennaio 2026, sulla base della nota ministeriale n. 18587 del 29 dicembre 2025, hanno ribadito un punto molto pratico: per le imprese non edili la verifica non si risolve guardando solo il codice ATECO o l’oggetto sociale, ma va fatta in concreto rispetto alle lavorazioni effettivamente svolte nel singolo cantiere. Se l’attività prevalentemente svolta è edile, sorgono obblighi più stringenti; se invece l’impresa svolge attività prevalentemente non edile, può restare fermo l’obbligo di congruità senza automatica iscrizione alla Cassa Edile.
Questo tema ha ricadute immediate su appaltatore, subappaltatore e committente: un controllo tardivo della congruità della manodopera può incidere sul rilascio del DURC, sul saldo finale dei lavori e sulla regolarità del rapporto contrattuale. Per questo, nei contratti di appalto e subappalto conviene regolare prima la documentazione di cantiere, i flussi verso Cassa Edile e i controlli interni, senza attendere la chiusura dei lavori.Lo Studio Legale Contessa – Avv. Mario Pio Contessa affianca committenti, imprese e professionisti in tutta Italia, con particolare presenza su Bologna, Valsamoggia, Castel Maggiore, San Giorgio di Piano, Castel San Pietro, Modena, Vignola, Castelvetro, Maranello, Formigine, Ferrara e provincia, nelle questioni su appalti, DURC di congruità, sicurezza di cantiere, responsabilità contrattuali e tutela del credito nel settore edilizio.
