Spesso capita di garantire per un parente, figlio, amico sottoscrivendo una fideiussione bancaria senza immaginare gli effetti di questa scelta, quindi del tutto inconsapevolmente si resta “incastrati” in qualcosa di cui non si conoscono le future conseguenze. In alcuni casi è possibile eliminare gli effetti di queste scelte, questo accade verosimilmente quando le fideiussioni sottoscritte siano redatte sullo schema ABI. A tal proposito la Banca d’Italia, con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005, ha precisato che “le clausole contenute nello schema predisposto dall’ABI(Associazione Bancaria Italiana) di cui agli artt. 2, 6 ed 8 siano da dichiarare nulle in quanto contenenti disposizioni in contrasto con l’art. 2, comma II, lettera a), della legge “Antitrust”n.287/1990”.Tra le clausole succitate, appurata la complessità della materia, riportiamo esclusivamente la clausole oggetto di censura:
a) art. 2 che obbliga il fideiussore a ;
b) L’art. 6, prevede invece che ;
c) l’art 8 del modello ABI, il quale prevede che .Ebbene si precisa che i suddetti articoli violano gravemente norme imperative di legge, ragion per cui , recentemente è intervenuta a tacitazione di ogni dubbio la Suprema Corte di Cassazione – a Sezioni Unite – con la decisione n. 41994 del 30 dicembre 2021 – attraverso la quale ha ribadito la nullità delle clausole suindicate oggetto di censura “poiché idonee a costituire un’intesa vietata ai sensi dell’art. 2, comma II, lettera a), della legge “Antitrust” n. 287/1990″. Pertanto, alla luce di quanto detto, è legittimo porsi una seconda domanda: “Nella fideiussione firmata c’è l’art. 6 oppure gli artt. 2 e 8 che la rendono nulla?”. Evidentemente al fine di eccepire la nullità di una fideiussione in quanto redatta su modello ABI, risulta fondamentale esperire una previa analisi esplorativa del proprio testo contrattuale.