Per regola generale se è accertata la carenza, anche parziale, dei requisiti per la detrazione, l’Agenzia delle entrate recupera la detrazione non spettante nei confronti del contribuente beneficiario della detrazione, maggiorato degli interessi e delle sanzioni. Sia in caso di fruizione diretta in dichiarazione, sia in caso di opzione di cessione del credito/sconto fattura, il recupero avviene sempre in capo al contribuente, cioè del soggetto beneficiario dell’agevolazione. Peraltro– in tal caso – avendo operato diversi soggetti giuridici quali ad esempio l’impresa edile che ha eseguito i lavori – potrebbe ravvisarsi la fattispecie del c.d. “concorso nella violazione”. Si tratta del concetto giuridico in forza del quale il soggetto che ha concorso con il contribuente nella violazione risponderà della stessa sanzione spettante al contribuente: il 30% dell’imposta non versata (art. 13 Dlgs 471/97); a titolo proprio.
Tuttavia l’aspetto importante è il seguente ovvero: l’atto di recupero è un atto amministrativo e, pertanto, deve disporre di una serie di requisiti formali in mancanza dei quali possono ravvisarsi diversi profili di nullità.

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