Rottamazione-quinquies: nuova definizione agevolata delle cartelle

Con la Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) è stata introdotta una nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento, denominata “Rottamazione-quinquies”.
La misura è di particolare interesse per i contribuenti che non sono in regola con le rate della precedente Rottamazione-quater.

Di seguito una sintesi chiara e schematica delle regole applicabili.

Cos’è la Rottamazione-quinquies

La Rottamazione-quinquies consente di estinguere determinati debiti affidati all’Agente della riscossione senza il pagamento di sanzioni, interessi di mora e aggio, versando esclusivamente il capitale e le spese di notifica ed esecutive.

Chi può aderire (focus sui decaduti dalla quater)

Possono aderire alla Rottamazione-quinquies:

i contribuenti con carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;

i soggetti che avevano già aderito a precedenti rottamazioni, compresa la Rottamazione-quater, ma sono decaduti dal beneficio, purché i carichi rientrino nell’ambito applicativo della nuova misura.

👉 La nuova definizione rappresenta quindi una nuova possibilità di rientro per chi non è riuscito a rispettare il piano di pagamento della quater.

Chi è escluso

Sono esclusi dalla Rottamazione-quinquies:

i debiti che, pur rientrando nel periodo agevolabile, sono già inseriti in piani di pagamento della Rottamazione-quater per i quali alla data del 30 settembre 2025 risultano versate tutte le rate scadute.

Quali debiti rientrano

Rientrano nella Rottamazione-quinquies i debiti derivanti da:

omesso versamento di imposte risultanti:

dalle dichiarazioni annuali;

dalle attività di controllo automatizzato e formale (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/1972);

omesso versamento di contributi previdenziali INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Cosa si paga e cosa NON si paga

Con l’adesione alla Rottamazione-quinquies:

✅ Si paga

il capitale dovuto;

le spese di notifica della cartella;

le spese per eventuali procedure esecutive.

❌ NON si pagano

sanzioni;

interessi di mora;

interessi iscritti a ruolo;

somme aggiuntive;

aggio dell’Agente della riscossione.

Come e quando presentare la domanda

La domanda di adesione deve essere presentata:

entro il 30 aprile 2026;

esclusivamente con modalità telematiche;

secondo le istruzioni che l’Agenzia delle entrate-Riscossione pubblicherà sul proprio sito entro 20 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio.

Pagamento: unica soluzione o rate

Il pagamento può avvenire:

🔹 In unica soluzione

entro il 31 luglio 2026.

🔹 In forma rateale

fino a un massimo di 54 rate bimestrali (circa 9 anni);

con le seguenti scadenze:

31 luglio 2026

30 settembre 2026

30 novembre 2026

dal 2027: 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre di ogni anno;

ultime tre rate: 31 gennaio, 31 marzo e 31 maggio 2035.

In caso di pagamento rateale, sono dovuti interessi del 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026.

Effetti e sospensioni delle procedure

Con la presentazione della domanda:

sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

sono sospesi i pagamenti delle precedenti dilazioni in corso;

non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche;

non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

le procedure esecutive già avviate non possono proseguire, salvo primo incanto già positivo;

il contribuente non è considerato inadempiente ai fini dei controlli sui pagamenti verso la PA;

è possibile ottenere il DURC, alle condizioni previste dalla norma.

Decadenza e perdita dei benefici

La Rottamazione-quinquies decade in caso di:

omesso pagamento;

pagamento insufficiente;

mancato rispetto della scadenza dell’unica rata o di una rata del piano.

In caso di decadenza:

i versamenti effettuati restano acquisiti a titolo di acconto;

il debito residuo torna integralmente esigibile.

Conclusione

La Rottamazione-quinquies costituisce un’importante opportunità per chi ha perso i benefici della Rottamazione-quater, consentendo di regolarizzare la propria posizione senza sanzioni e interessi.
Una valutazione preventiva dei carichi definibili e delle modalità di pagamento risulta determinante per evitare nuove decadenze.

Per info: www.studiolegalecontessa.com

© 2024 Avv. Mario Pio Contessa

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