In materia di riscossione esattoriale, la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito un principio di particolare rilievo a tutela del contribuente: anche nel pignoramento presso terzi disciplinato dall’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, l’atto deve essere notificato al debitore esecutato.

Sebbene la norma preveda una procedura semplificata rispetto al pignoramento ordinario, tale disciplina non deroga all’obbligo di notificazione dell’atto al contribuente. La notifica è infatti indispensabile per portare a conoscenza del debitore l’assoggettamento dei suoi beni al vincolo esecutivo e per consentirgli l’esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito dall’art. 24 della Costituzione.

Con l’ordinanza n. 6 del 1° gennaio 2026, la Corte di Cassazione, sezione tributaria, ha chiarito che l’omessa notifica dell’atto di pignoramento presso terzi al debitore non determina una semplice nullità sanabile, ma integra una vera e propria inesistenza giuridica del pignoramento.

La mancanza del requisito essenziale dell’ingiunzione previsto dall’art. 492 c.p.c. impedisce infatti la stessa configurabilità del vincolo esecutivo, con la conseguenza che l’atto non può produrre alcun effetto, neppure qualora il debitore si costituisca successivamente nel processo esecutivo.

La pronuncia si inserisce in un orientamento volto a riaffermare la centralità delle garanzie difensive del contribuente anche nell’ambito delle procedure esattoriali, imponendo all’agente della riscossione il rigoroso rispetto delle forme previste dalla legge.

© 2024 Avv. Mario Pio Contessa

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