Nei cantieri edili, i compiti del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) non si esauriscono nella sola predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
Il suo ruolo, infatti, comprende anche attività di verifica e controllo sul rispetto delle prescrizioni impartite alle imprese esecutrici.
Secondo la Corte di Cassazione penale, il coordinatore per la sicurezza non può limitarsi a svolgere una funzione meramente formale o documentale.
Al contrario, egli è tenuto a verificare che le misure di sicurezza previste nel PSC siano concretamente applicate durante lo svolgimento dei lavori.
In questo senso, l’art. 92, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/2008 attribuisce al CSE il compito di accertare l’effettiva osservanza delle disposizioni di sicurezza da parte delle imprese esecutrici.
Tale obbligo non si esaurisce con la semplice comunicazione delle regole, ma richiede un controllo successivo e puntuale.
La Cassazione penale, con la sentenza 12 aprile 2021, n. 13471, ha chiarito che l’attività del coordinatore deve proseguire anche dopo l’impartizione delle prescrizioni.
Il CSE, infatti, deve verificare quanto effettivamente posto in essere in cantiere dalle imprese che eseguono i lavori.
Secondo la Corte, l’obbligo di controllo del coordinatore:
non può essere assolto con la sola attività di coordinamento;
richiede una verifica concreta dell’applicazione delle misure di sicurezza;
può comportare, nei casi di inosservanza, l’adozione di provvedimenti più incisivi.
In particolare, qualora venga accertato il mancato rispetto delle prescrizioni impartite, il CSE ha il potere-dovere di intervenire.
Nei casi più gravi, tale intervento può arrivare fino alla sospensione delle lavorazioni, al fine di prevenire situazioni di pericolo per i lavoratori.
La responsabilità del coordinatore per la sicurezza, dunque, non si fonda su una presenza continua in cantiere.
Essa va invece valutata in relazione alla effettività dei controlli svolti, alla tempestività degli interventi e alla adeguatezza delle misure adottate rispetto alle concrete condizioni operative del cantiere.
