Hai estinto un prestito in anticipo? Potrebbero spettarti dei rimborsi

Chi estingue in anticipo un prestito personale o una cessione del quinto — spesso per accenderne uno nuovo — raramente sa che, in caso di estinzione anticipata, ha diritto al rimborso di una parte dei costi sostenuti. È un diritto ormai consolidato, ma che le finanziarie non sempre riconoscono spontaneamente.

Il principio Lexitor: rimborso di tutti i costi non maturati

Il punto di svolta è la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea nel caso Lexitor (causa C-383/18, 11 settembre 2019), che ha interpretato la direttiva sul credito ai consumatori affermando che, in caso di rimborso anticipato, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito comprende tutti i costi posti a suo carico, indipendentemente dal fatto che la loro maturazione dipenda o meno dalla durata del finanziamento. In altre parole, non solo i costi cosiddetti recurring (che maturano con il tempo), ma anche quelli up-front (sostenuti in via anticipata).

Il quadro italiano dopo la riforma e la Corte Costituzionale

In Italia il principio è stato recepito nell’art. 125-sexies del Testo Unico Bancario, riformulato dal D.L. n. 73/2021 (convertito dalla legge n. 106/2021) per i contratti stipulati dal 25 luglio 2021, con riduzione proporzionale alla durata residua di tutti i costi, escluse le imposte.

Per i contratti anteriori, la questione è stata risolta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, che ha rimosso l’ostacolo normativo all’applicazione del principio Lexitor anche ai finanziamenti precedenti. La Corte di Cassazione ha successivamente consolidato l’orientamento, ribadendo la rimborsabilità anche dei costi up-front e il criterio di calcolo proporzionale alla durata residua. (Orientamento verificato e recente; l’esatta portata per ogni tipologia di contratto va valutata sul caso concreto.)

La cessione del quinto: un caso frequente

Un ambito in cui questo diritto è particolarmente rilevante è la cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Poiché il cliente estingue spesso il vecchio contratto per accenderne uno nuovo (il cosiddetto rinnovo), è proprio in quel momento che matura il diritto al rimborso delle quote non godute — comprese quelle relative ai premi delle polizze assicurative pagate anticipatamente per l’intera durata, voce spesso consistente e frequentemente non restituita spontaneamente.

Cosa verificare

  • La tipologia di finanziamento (prestito personale, cessione del quinto, credito al consumo)
  • La data di stipula del contratto e quella di estinzione anticipata
  • Le voci di costo sostenute, distinguendo tra costi up-front e recurring
  • Gli eventuali premi assicurativi pagati anticipatamente
  • La quota già eventualmente rimborsata dall’intermediario e il criterio di calcolo applicato

Va precisato che questa disciplina riguarda il credito ai consumatori; per il mutuo ipotecario valgono regole in parte diverse, da esaminare separatamente.

Conclusione

Lo Studio Legale Contessa, con l’Avv. Mario Pio Contessa, assiste clienti e imprese in tutta Italia nelle controversie relative a estinzione anticipata dei finanziamenti, rimborso dei costi, cessione del quinto, credito al consumo e contenzioso bancario, con particolare attenzione alla provincia di Bologna — inclusi Valsamoggia, Castel Maggiore, San Giorgio di Piano, Castel San Pietro Terme, San Lazzaro di Savena, Casalecchio di Reno, Imola — alla provincia di Modena — inclusi Vignola, Castelvetro di Modena, Formigine, Maranello, Ravarino — e alla provincia di Ferrara — inclusi Cento, Argenta, Comacchio e l’intero territorio provinciale.

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