La nullità di una cartella esattoriale può derivare da errori procedurali, mancanza di informazioni essenziali, o invalidità del titolo esecutivo. A titolo di mero esempio esemplificativo si riportano i seguenti motivi:
- Prescrizione della pretesa esattoriale: in forza di un consolidato filone giurisprudenziale, a tal proposito, basta il decorso del termine di prescrizione breve dall’ultima notifica, pari a cinque anni, a dispetto di quello ordinario (decennale).
- Decadenza: è il termine entro il quale la cartella di pagamento deve essere notificata. Qualora il suddetto termine fosse spirato la pretesa tributaria dovrà considerarsi nulla.
- Notifica: A tal proposito una cartella esattoriale può essere annullata se non è stata correttamente notificata.
- Notifica a persona diversa dal destinatario c.d. Irreperibilità temporanea: può accadere che la notifica della cartella esattoriale venga eseguita nei confronti di persona diversa dal destinatario originario. In tal caso accade che l’atto tributario “viene ritirato” dal portiere oppure da un familiare o da un convivente. Ebbene, qualora dovesse concretizzarsi tale ipotesi, ai fini della validità della notifica, l’Ente dovrà inviare al destinatario originario la CAN ossia la raccomandata informativa. In caso contrario il contribuente potrà esperire ricorso, facendo valere la nullità della cartella.
- Notifica avvenuta con deposito dell’atto esattoriale presso casa comunale e/o ufficio postale c.d. Irreperibilità : può accadere che la notifica della cartella esattoriale non venga eseguita nei confronti del destinatario originario a causa della sua assenza oppure del suo rifiuto (e delle altre persone idonee al ritiro). In tal caso la notifica della cartella esattoriale dovrà considerarsi verosimilmente nulla laddove l’Ente non abbia proceduto, nei suoi confronti, all’invio della CAD. In altre parole si tratta della raccomandata, all’interno della quale, il notificante comunica al destinatario la data in cui è stata tentata la consegna del plico contenente l’atto giudiziario e, lo informa che potrà ritirare il plico presso l’ufficio postale/ avvenuto deposito presso la casa comunale.
- Notifica avvenuta mediante pec: può accadere che la notifica della cartella esattoriale venga notificata nei confronti del contribuente mediante un indirizzo pec assente dai pubblici registri. In tal caso la notifica della cartella esattoriale potrebbe considerarsi nulla.
- Notifica effettuata nei confronti di persona residente all’estero: in tal caso la complessità del caso richiede spazi diversi. In compenso si può affermare che possono ravvisarsi molteplici profili di nullità della notifica con conseguente liberazione del debitore dalla dovutezza della pretesa economica tributaria.
- Notifica al contribuente defunto: in tal caso la notifica della cartella esattoriale dovrà ritenersi nulla qualora sia indirizzata al soggetto deceduto, in quanto non più esistente. Specificatamente a meno di un anno dalla morte del contribuente la notifica della cartella dovrà essere notificata presso l’ultima residenza del defunto ed indirizzata a tutti gli eredi impersonalmente. A distanza di un anno dalla morte del destinatario originario, invece, la cartella andrà notificata a ciascun erede che abbia già accettato l’eredità, presso la sua effettiva residenza. In tutti gli altri casi il contribuente potrà esperire ricorso, facendo valere la nullità della cartella.
- Notifica effettuata nei confronti del socio: in mancanza della preventiva escussione del patrimonio della società.
- Notifica effettuata mediante un operatore postale privato: Le Sezioni Unite della Suprema Corte, intervenendo a risoluzione di contrasto, hanno stabilito che le notifica effettuate ante 2017 siano passibili di nullità in quanto
- Aggio / Interessi/ Sanzioni: il calcolo delle suddette voci non può estrinsecarsi in un unico importo. Ad onor del vero il computo degli interessi deve essere indicato in modo distinto per ciascuna annualità, in modo che il contribuente possa controllare se tale calcolo sia legittimo. Pertanto quest’ultimo potrà agire in giudizio, facendo valere la nullità della cartella, qualora la stessa riporti un unico importo a titolo di interessi, aggio e sanzioni.
- La cartella esattoriale sarà nulla se incompleta: trattandosi di un atto amministrativo, ai sensi della L. 241/90 e dello Statuto dei Contribuenti (L.212/2000), la cartella esattoriale deve avere un contenuto minimo, tanto da garantire al contribuente sia il pieno riconoscimento della pretesa tributaria sia il proprio diritto alla difesa.