La Corte di giustizia, con la sentenza n. 383 dell’11 settembre 2019 “Lexitor”, ha stabilito che in caso di estinzione anticipata dei prestiti ai consumatori prima della scadenza, come quelli con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, delegazione di pagamento, prestiti personali o finalizzati all’acquisto di beni e servizi, il consumatore ha diritto al rimborso di una quota di tutti i costi sostenuti per il periodo in cui non ha usufruito del finanziamento. Ne consegue che coloro i quali abbiano estinto anticipatamente un finanziamento avranno verosimilmente diritto non solo al rimborso dei costi legati alla durata del contratto (costi ricorrenti come interessi e costi assicurativi), ma anche al rimborso o storno di tutti gli altri costi direttamente collegati all’erogazione del finanziamento (costi iniziali come spese di istruttoria e commissioni per intermediari)
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