La Cassazione penale, Sezione IV, con sentenza 28 novembre 2024, n. 43374, ha affrontato il tema della responsabilità penale del titolare dell’impresa affidataria dei lavori in relazione a un grave infortunio avvenuto all’interno di un cantiere edile per la realizzazione di un complesso residenziale.

Il procedimento trae origine da un incidente verificatosi in una unità abitativa ancora inserita nell’area di cantiere.
Un soggetto terzo, entrato per effettuare un sopralluogo preliminare in vista di lavori successivi alla vendita, è precipitato da un soppalco privo di protezioni, riportando lesioni gravi.

Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’area interessata presentava condizioni di oggettiva pericolosità, in quanto il soppalco era privo di parapetti, tavole fermapiede e idonee opere provvisionali.
Inoltre, l’accesso al cantiere non risultava adeguatamente impedito o segregato, consentendo a soggetti estranei di accedervi liberamente.

All’imputato è stato contestato un comportamento colposo consistente, tra l’altro:

nella mancata protezione delle aperture verso il vuoto;

nella carenza di una recinzione idonea del cantiere;

nella mancata verifica delle condizioni di sicurezza e dell’applicazione del piano di sicurezza.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che la responsabilità dell’imputato non discendeva dal suo ruolo di committente, bensì dalla sua qualità di titolare dell’impresa affidataria dei lavori.
I profili di colpa individuati, infatti, riguardavano la fase esecutiva dei lavori e la concreta gestione del cantiere, ambiti che rientrano negli obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Secondo la Corte, il titolare dell’impresa affidataria avrebbe dovuto garantire che il cantiere fosse conforme alle norme antinfortunistiche oppure, in alternativa, segregare le aree pericolose e impedirne l’accesso in modo assoluto.
La mancata nomina di un preposto ha comportato che tali obblighi gravassero direttamente sull’imputato.

La decisione ribadisce, dunque, che la responsabilità penale dell’impresa affidataria si fonda sulla gestione effettiva del cantiere e sull’adozione di misure idonee a prevenire l’accesso non autorizzato alle aree a rischio, anche quando l’infortunio coinvolga soggetti estranei alle lavorazioni in corso.

© 2024 Avv. Mario Pio Contessa

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