DURC di congruità: per le imprese non edili conta ciò che si fa davvero in cantiere


In materia di DURC di congruità, i chiarimenti diffusi a gennaio 2026 sulla base della nota ministeriale n. 18587 del 29 dicembre 2025 hanno ribadito un principio molto pratico: per le imprese non edili, la valutazione non si ferma al codice ATECO o all’oggetto sociale, ma guarda alla prevalenza dell’attività concretamente svolta nello specifico cantiere.

Da qui possono discendere obblighi diversi quanto a congruità e iscrizione alla Cassa Edile/Edilcassa.

Sul fronte più generale della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministero del Lavoro ha inoltre segnalato la conversione nella legge 29 dicembre 2025, n. 198, del decreto recante misure urgenti in materia di salute e sicurezza. Per imprese, committenti e operatori del settore, questo rafforza l’esigenza di controllare con attenzione organizzazione del cantiere, regolarità della manodopera, documentazione tecnica e contrattuale, anche per prevenire contestazioni future su pagamenti, responsabilità e regolarità dell’appalto.


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