Fatture per operazioni inesistenti: chi emette, chi utilizza e cosa si rischi

Tra i reati tributari, quelli legati alle fatture per operazioni inesistenti sono tra i più gravi e i più insidiosi, perché possono coinvolgere l’imprenditore anche a sua insaputa, ad esempio quando un fornitore si rivela emittente di documenti falsi. Comprenderne la struttura è essenziale per la prevenzione e per la difesa.

Cosa si intende per operazioni inesistenti

Le fatture per operazioni inesistenti sono documenti che rappresentano operazioni in tutto o in parte non reali: possono riguardare operazioni mai avvenute (inesistenza oggettiva), operazioni realmente avvenute ma tra soggetti diversi da quelli indicati (inesistenza soggettiva), oppure importi superiori a quelli effettivi (sovrafatturazione). La rilevanza penale prescinde, entro certi limiti, dall’entità: la falsità del documento è il cuore della fattispecie.

Due condotte distinte: chi emette e chi utilizza

Il sistema distingue nettamente due posizioni. Chi utilizza fatture false per abbattere il proprio imponibile commette, in presenza dei presupposti, una dichiarazione fraudolenta; chi emette le fatture false, consentendo ad altri l’evasione, risponde di una distinta e autonoma fattispecie. Le due condotte sono punite separatamente e con particolare severità, in ragione dell’insidiosità del meccanismo fraudolento.

Il quadro normativo dopo il Testo Unico 2026

Un aggiornamento essenziale: storicamente queste fattispecie erano previste dagli artt. 2 e 8 del D.Lgs. n. 74/2000. Dal 1° gennaio 2026, però, la materia penale tributaria è confluita nel Testo Unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. n. 173/2024), che ha assorbito il previgente decreto riordinandone le disposizioni penali nella propria Parte Seconda. Alla data odierna il riferimento corretto è dunque al Testo Unico. (La numerazione esatta delle fattispecie nel Testo Unico va verificata sul testo vigente.)

Il rischio dell’inesistenza soggettiva e la buona fede

Un profilo particolarmente delicato per l’imprenditore onesto è quello dell’inesistenza soggettiva: può accadere di ricevere fatture da un soggetto che si rivela una “cartiera”, pur avendo realmente ricevuto la prestazione. In questi casi la difesa si gioca sulla dimostrazione della buona fede e dell’assenza di consapevolezza della frode, profilo su cui la giurisprudenza richiede un’analisi rigorosa degli elementi concreti. La ricostruzione della reale conoscenza o conoscibilità della frode da parte dell’imprenditore è quindi centrale.

Il collegamento con la responsabilità della società (231)

Va ricordato che alcuni reati tributari, comprese fattispecie in materia di dichiarazione fraudolenta, sono presupposto della responsabilità degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001: accanto alla persona fisica può quindi rispondere anche la società.

Cosa valutare per la difesa

  • La qualificazione della condotta (emissione o utilizzo) e la sua esatta portata
  • La distinzione tra inesistenza oggettiva e soggettiva
  • La dimostrabilità della buona fede nei casi di inesistenza soggettiva
  • La disciplina applicabile ratione temporis, oggi nel Testo Unico
  • L’eventuale posizione della società ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Conclusione

Lo Studio Legale Contessa, con l’Avv. Mario Pio Contessa, assiste imprenditori, imprese, consorzi e società del settore edile in tutta Italia nella difesa relativa a reati tributari, false fatture e operazioni inesistenti, bancarotta e responsabilità degli enti, con particolare attenzione all’area di Bologna e della pianura — inclusi San Giorgio di Piano, Funo di Argelato, Castel Maggiore, Galliera — alla Valsamoggia e al primo modenese — inclusi Bazzano, Crespellano, Anzola dell’Emilia, Zola Predosa, Vignola, Spilamberto — e all’area di Ferrara, inclusi Poggio Renatico, Cento e Pieve di Cento.


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