Con la sentenza n. 41172/2024, la Corte di Cassazione penale ha ribadito un principio consolidato in materia di sicurezza sul lavoro: il datore di lavoro resta sempre responsabile dell’incolumità dei propri dipendenti, anche in presenza di altre figure titolari di posizioni di garanzia, quali il direttore dei lavori o il coordinatore per la sicurezza.
Il caso esaminato riguarda un infortunio mortale avvenuto in un cantiere edile durante lavori di ristrutturazione.
Le opere di demolizione erano affidate all’impresa dell’imputato, mentre alcune lavorazioni erano state subappaltate a un’altra impresa. Nel corso delle operazioni, una parete priva di adeguati puntellamenti è crollata, causando la morte di un operaio e il ferimento dello stesso imputato.
Secondo i giudici di merito, la parete era stata lasciata in condizioni di grave instabilità, priva di fondazioni e consolidata in modo del tutto insufficiente.
La Corte d’Appello aveva già confermato la responsabilità del datore di lavoro per non aver garantito condizioni di sicurezza adeguate durante la fase esecutiva dei lavori.
Nel ricorso per Cassazione, la difesa ha sostenuto che:
il Piano Operativo di Sicurezza (POS) fosse comunque presente;
la responsabilità dell’evento dovesse essere attribuita al coordinatore per la sicurezza, trattandosi di un rischio interferenziale tra imprese.
La Suprema Corte ha rigettato tali argomentazioni.
Secondo la Cassazione, la posizione di garanzia del datore di lavoro non viene meno per il solo fatto che nel cantiere operino altri soggetti incaricati della sicurezza. In particolare, l’amministratore unico dell’impresa aveva l’obbligo di:
predisporre un POS adeguato;
verificare la stabilità delle strutture;
coordinare le lavorazioni tra le imprese coinvolte;
adottare misure idonee a prevenire situazioni di pericolo.
La Corte ha chiarito che, in materia di infortuni sul lavoro, la presenza di più garanti non comporta una ripartizione escludente delle responsabilità.
Ciascun soggetto resta integralmente destinatario dell’obbligo di impedire l’evento lesivo, fino a quando perdura la posizione di garanzia che lo legittima.
In conclusione, la Cassazione ha confermato la condanna dell’imputato, ribadendo che gli obblighi di sicurezza gravanti sul datore di lavoro sono primari e non delegabili, e che la cooperazione di altri soggetti non vale a escluderne la responsabilità penale.
