Omesso versamento IVA: quando è reato e quali difese ha l’imprenditore in crisi

 

Per l’imprenditore in difficoltà di liquidità, il mancato versamento dell’IVA è una delle situazioni più diffuse e più insidiose: quando supera una certa soglia, da irregolarità tributaria diventa reato. Ma il quadro normativo, dopo le recenti riforme, offre anche vie d’uscita che è importante conoscere.

Da irregolarità a reato: la soglia di punibilità

Il mancato versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine previsto, assume rilevanza penale al superamento di una soglia. Storicamente la fattispecie era prevista dall’art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000, con soglia di punibilità pari a 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta. Al di sotto di tale importo, la violazione resta sul piano amministrativo-tributario. (Soglia da confermare nel testo vigente.)

Il nuovo quadro: la riforma e il Testo Unico

Il quadro è stato modificato in senso spesso favorevole all’imprenditore. Il D.Lgs. n. 87/2024 ha inciso sulla disciplina; soprattutto, dal 1° gennaio 2026 la materia penale tributaria è confluita nel Testo Unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. n. 173/2024), che ha assorbito il previgente D.Lgs. n. 74/2000, riordinandone le disposizioni penali. Alla data odierna, quindi, il riferimento corretto è al Testo Unico, e non più agli articoli del vecchio decreto. (La numerazione esatta della fattispecie nel Testo Unico va verificata: le norme penali tributarie sono collocate nella Parte Seconda del D.Lgs. 173/2024.)

Le cause di non punibilità: pagamento e crisi di liquidità

Qui stanno le difese più rilevanti. In primo luogo, la causa di non punibilità legata al pagamento: il reato non è punibile se il debito tributario, comprese sanzioni e interessi, viene integralmente estinto prima dell’apertura del dibattimento, anche mediante le procedure conciliative o il ravvedimento; è inoltre valorizzato il pagamento in corso mediante rateazione.

In secondo luogo — profilo particolarmente importante per l’imprenditore edile strozzato dai mancati incassi — assume rilievo la situazione di crisi di liquidità non transitoria, quando il mancato versamento derivi da cause non imputabili all’imprenditore, come l’inesigibilità di crediti o il mancato pagamento da parte di committenti, anche pubblici. La riforma ha dato spazio a questa esimente, che va tuttavia dimostrata rigorosamente. (La disciplina puntuale delle cause di non punibilità, oggi nel Testo Unico, va verificata nel testo vigente e provata nel caso concreto.)

Cosa valutare per la difesa

L’effettivo superamento della soglia di punibilità per il singolo periodo d’imposta
La possibilità di estinguere il debito, anche mediante rateazione, con effetti sulla punibilità
La sussistenza e la dimostrabilità di una crisi di liquidità non imputabile
La corretta individuazione della norma vigente applicabile ratione temporis
Il coordinamento con l’eventuale posizione dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001

 

Conclusione

Lo Studio Legale Contessa, con l’Avv. Mario Pio Contessa, assiste imprenditori, imprese e società del settore edile in tutta Italia nella difesa relativa a reati tributari, omesso versamento IVA, bancarotta e responsabilità degli enti, con particolare attenzione alla provincia di Bologna — inclusi Valsamoggia, Castel Maggiore, San Giorgio di Piano, Castel San Pietro Terme, San Lazzaro di Savena, Casalecchio di Reno, Imola — alla provincia di Modena — inclusi Vignola, Castelvetro di Modena, Formigine, Maranello, Ravarino — e alla provincia di Ferrara — inclusi Cento, Argenta, Comacchio e l’intero territorio provinciale.

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