Fideiussioni bancarie illegittime: perché il testo va letto riga per riga

Non tutte le fideiussioni bancarie sono uguali e non tutte sono inattaccabili.

Una parte molto rilevante del contenzioso riguarda le fideiussioni omnibus che riproducono, in tutto o in parte, clausole tratte dallo schema ABI censurato dalla Banca d’Italia con il Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005.

In quel provvedimento, l’Autorità ha ritenuto che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema ABI contenessero disposizioni in contrasto con l’art. 2 della legge antitrust n. 287/1990, nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme dal sistema bancario.

Questo non significa che ogni fideiussione sia automaticamente nulla, né che basti pronunciare le parole “schema ABI” per vincere una causa. Significa, però, che il contratto di garanzia va controllato testualmente, confrontando le clausole concrete con quelle censurate e verificando la data, il tipo di rapporto garantito e la funzione della garanzia.

La Banca d’Italia, nello stesso provvedimento, ha esaminato proprio le previsioni che aggravavano la posizione del fideiussore rispetto alla disciplina codicistica, segnalando anche la criticità della deroga all’art. 1957 c.c. e di altre clausole particolarmente invasive.

Una fideiussione bancaria “va verificata”, non etichettata in automatico come nulla. In alcuni casi il controllo del testo consente di ridurre il perimetro della garanzia; in altri apre spazi reali di contestazione; in altri ancora impone una diversa strategia difensiva sul rapporto principale o sul credito azionato.

La parola chiave non è “nullità facile”, ma verifica tecnica della fideiussione. Ed è proprio lì che spesso si decide la difesa.

Per info: Studio Legale Contessa – Avv Mario Pio Contessa

CategoryDiritto Bancario

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