Debito cartolarizzato: non basta una richiesta di pagamento, va verificato chi agisce e a che titolo


Sul fronte bancario, uno sviluppo ufficiale rilevante è rappresentato dalle Disposizioni di vigilanza per la gestione dei crediti in sofferenza pubblicate dalla Banca d’Italia il 13 febbraio 2025 ed entrate in vigore l’8 marzo 2025. La disciplina riguarda i crediti concessi da banche o altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti e classificati in sofferenza, e si applica alle operazioni effettuate da quella data in avanti. La Banca d’Italia chiarisce anche che i gestori di crediti in sofferenza autorizzati possono svolgere attività di riscossione e recupero dei pagamenti, rinegoziazione dei termini, gestione dei reclami dei debitori e informativa sulle variazioni di interessi, oneri o pagamenti dovuti.

Per il debitore, questo non significa che ogni richiesta sia automaticamente illegittima, ma nemmeno che debba essere accettata senza controlli. Quando il credito è stato ceduto o cartolarizzato, è opportuno verificare con attenzione chi sta chiedendo il pagamento, se si tratta di un soggetto legittimato o di un gestore che opera per conto dell’acquirente, quale sia il perimetro del credito richiesto e se la documentazione sia coerente con la posizione debitoria.

La stessa Banca d’Italia precisa inoltre che, in determinati casi, possono operare senza la specifica autorizzazione anche banche, intermediari ex art. 106 TUB e altri soggetti indicati dalla disciplina, mentre alcune attività di servicing possono svolgersi anche nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione ex legge n. 130/1999. In chiave pratica, ciò rende ancora più importante il controllo della filiera documentale prima di valutare opposizione, trattativa o saldo e stralcio.


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