Cartelle esattoriali: l’intimazione di pagamento resta un passaggio decisivo prima dell’esecuzione


Nel 2026 continua ad assumere particolare rilievo l’intimazione di pagamento prevista dall’art. 50 del D.P.R. 602/1973. Agenzia delle entrate-Riscossione ricorda infatti che, se è trascorso oltre un anno dalla notifica della cartella senza l’avvio dell’esecuzione, prima del pignoramento presso terzi deve essere notificato al contribuente un ulteriore atto con invito a pagare entro cinque giorni. Solo decorso tale termine l’Agente della riscossione può procedere con strumenti come pignoramento del conto corrente, fermo amministrativo o iscrizione ipotecaria.

Sul piano pratico, quando arrivano preavvisi di fermo, comunicazioni di ipoteca esattoriale o atti di pignoramento, è spesso utile verificare la correttezza delle notifiche, il rispetto dei termini, l’eventuale prescrizione dei crediti e la presenza di procedure di rateizzazione o sospensione. La stessa disciplina della rateazione continua infatti a incidere sulla possibilità di avviare o proseguire azioni esecutive, rendendo fondamentale una valutazione tempestiva della posizione debitoria.


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