Autovelox e omologazione: perché “approvazione” e “omologazione” non sono la stessa cosa

Una delle questioni più dibattute in materia di sanzioni per eccesso di velocità riguarda la distinzione tra omologazione e approvazione degli apparecchi di rilevamento. Non è una sottigliezza terminologica: da questa differenza può dipendere la validità stessa dell’accertamento.

La norma di riferimento: l’art. 142 CdS

L’art. 142, comma 6, del Codice della Strada stabilisce che, per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, sono fonti di prova le risultanze di apparecchiature “debitamente omologate”. Il legislatore ha usato un termine preciso — omologate — e la giurisprudenza più recente ne ha tratto conseguenze rigorose.

Omologazione e approvazione: due procedure distinte

Il punto centrale è che omologazione e approvazione non sono sinonimi. Si tratta di due procedimenti amministrativi diversi, che rispondono a presupposti differenti e sfociano in provvedimenti distinti.

La distinzione trova fondamento nell’art. 192 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada. In estrema sintesi, l’omologazione è diretta a verificare la rispondenza dell’apparecchio alle prescrizioni tecniche stabilite dal regolamento, mentre l’approvazione riguarda apparecchi per i quali il regolamento non stabilisce caratteristiche fondamentali o prescrizioni particolari. Per la misurazione della velocità, secondo l’orientamento in esame, non è sufficiente l’approvazione: occorre l’omologazione.

L’orientamento della Cassazione

La Corte di Cassazione è intervenuta sul tema affermando che le risultanze di apparecchiature non omologate non costituiscono fonti di prova valide dell’inosservanza dei limiti di velocità ai sensi dell’art. 142, comma 6, CdS, e che eventuali pareri o circolari amministrative non possono modificare il contenuto precettivo della norma primaria. (Riferimenti da verificare prima dell’uso in un atto: l’orientamento è riconducibile a Cass. n. 10505/2024 e a pronunce successive della sezione civile; l’esatta massima, il numero e la data di ciascuna decisione vanno confermati su fonte ufficiale prima di ogni impiego processuale.)

Un punto di equilibrio necessario

Va segnalato con onestà che la materia è connotata da contrasti giurisprudenziali e che gli esiti dei singoli giudizi non sono uniformi. Alcuni uffici giudiziari hanno compensato le spese proprio in ragione della peculiarità e della non univocità della questione. Ciò significa che la contestazione fondata sulla mancata omologazione è un argomento serio e spesso efficace, ma non una garanzia automatica di annullamento: ogni verbale va esaminato singolarmente.

Cosa verificare di fronte a una multa da autovelox

  • Se l’accertamento è avvenuto in modo automatico, senza contestazione immediata da parte degli agenti
  • Se l’apparecchio risulti omologato o soltanto approvato
  • La documentazione relativa alla taratura periodica dell’apparecchio
  • La corretta presegnalazione e visibilità della postazione di controllo
  • Il rispetto dei termini di notifica del verbale
  • Il termine per proporre opposizione, a seconda dello strumento prescelto

I termini per agire

Contro il verbale è possibile proporre ricorso al Prefetto o opposizione davanti al Giudice di Pace, nei termini di legge decorrenti dalla notifica. La scelta tra i due rimedi e il rispetto dei termini sono decisivi: un errore in questa fase può precludere la tutela indipendentemente dalla fondatezza dei motivi.

Conclusione

Lo Studio Legale Contessa, con l’Avv. Mario Pio Contessa, assiste privati e imprese in tutta Italia nelle controversie relative a sanzioni del Codice della Strada, opposizione a verbali e multe, e contenzioso davanti al Giudice di Pace, con particolare attenzione alla provincia di Bologna — inclusi Valsamoggia, Castel Maggiore, San Giorgio di Piano, Castel San Pietro Terme, San Lazzaro di Savena, Casalecchio di Reno, Imola — alla provincia di Modena — inclusi Vignola, Castelvetro di Modena, Formigine, Maranello, Ravarino — e alla provincia di Ferrara — inclusi Cento, Argenta, Comacchio e l’intero territorio provinciale.

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