L’Organismo di Vigilanza: il presidio che rende effettivo il Modello 231
Adottare un Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 non è sufficiente a proteggere l’ente: il Modello deve essere anche efficacemente attuato, e il presidio che ne garantisce l’attuazione è l’Organismo di Vigilanza. Un Organismo mal costruito o inattivo può compromettere l’intera efficacia esimente del Modello.
Il fondamento normativo
L’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 subordina l’esonero dell’ente dalla responsabilità, tra l’altro, all’affidamento del compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. È da questa previsione che discendono i requisiti e le funzioni dell’Organismo di Vigilanza.
I requisiti: autonomia, indipendenza, professionalità, continuità
Perché l’Organismo assolva davvero la sua funzione — e perché il Modello mantenga la propria efficacia esimente — è necessario che presenti requisiti sostanziali, non meramente formali:
L’autonomia e l’indipendenza impongono che l’Organismo non sia in posizione subordinata rispetto ai vertici operativi e non sia coinvolto in attività gestionali che ne comprometterebbero l’imparzialità. La professionalità richiede competenze adeguate — giuridiche, di controllo, organizzative — idonee a presidiare le aree di rischio. La continuità d’azione esige che la vigilanza sia costante e non episodica.
La composizione — monocratica o collegiale, con membri interni, esterni o mista — va calibrata sulla dimensione e sulla complessità dell’ente. Per imprese e consorzi edili, la presenza di competenze in materia di sicurezza sul lavoro e di gestione dei rapporti con la committenza pubblica assume particolare rilievo.
Le funzioni dell’Organismo
All’Organismo di Vigilanza competono, in sintesi: la vigilanza sull’effettiva osservanza del Modello, la verifica della sua adeguatezza nel tempo, l’impulso al suo aggiornamento a fronte di mutamenti normativi o organizzativi, la gestione dei flussi informativi provenienti dalla struttura e la segnalazione delle criticità agli organi competenti.
I flussi informativi: il sistema nervoso del Modello
Un profilo spesso sottovalutato è quello dei flussi informativi verso l’Organismo. Il Modello deve prevedere canali strutturati attraverso cui informazioni rilevanti — su operazioni a rischio, anomalie, violazioni — pervengano all’Organismo. Senza flussi informativi effettivi, la vigilanza resta teorica e il Modello rischia di essere giudicato non efficacemente attuato. In questo quadro si colloca anche la disciplina delle segnalazioni, che deve garantire canali idonei e tutela del segnalante secondo la normativa applicabile.
Perché la scelta dell’Organismo è strategica
La nomina dell’Organismo non è un adempimento burocratico: è una scelta che incide direttamente sulla tenuta dell’esimente. Un Organismo privo di reali poteri, non indipendente o inattivo è uno dei principali argomenti con cui, in sede di giudizio, si contesta l’idoneità del Modello. La cura nella sua costituzione e nel suo funzionamento è quindi parte integrante della protezione dell’ente.
Conclusione
Lo Studio Legale Contessa, con l’Avv. Mario Pio Contessa, assiste imprese, consorzi e operatori del settore delle costruzioni in tutta Italia nella redazione di Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/2001, nella costituzione e nell’attività degli Organismi di Vigilanza e nella compliance d’impresa, con particolare attenzione alla provincia di Bologna — inclusi Valsamoggia, Castel Maggiore, San Giorgio di Piano, Castel San Pietro Terme, San Lazzaro di Savena, Casalecchio di Reno, Imola — alla provincia di Modena — inclusi Vignola, Castelvetro di Modena, Formigine, Maranello, Ravarino — e alla provincia di Ferrara — inclusi Cento, Argenta, Comacchio e l’intero territorio provinciale.
